ALLEGATO II (articoli 5, 8, 11 e 16) PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE Il presente allegato descrive, in linea generale, l'obiettivo da raggiungere, gli elementi da considerare, nonche' i principi e le metodologie generali da seguire per effettuare la valutazione del rischio ambientale di cui agli articoli 5, 8, 11 e 16, secondo le note orientative di cui alla Decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 30 luglio 2002, n. L. 200. Per assicurare un'interpretazione univoca dei termini "diretti, indiretti, immediati e differiti" al momento dell'attuazione del presente allegato, e fatti salvi ulteriori orientamenti in proposito, in particolare per quanto riguarda la misura in cui si deve o si puo' tener conto degli effetti indiretti, tali termini sono descritti come segue: 1) "effetti diretti": effetti primari sulla salute umana, animale e sull'ambiente attribuiti all'OGM e non dovuti ad una serie causale di eventi; 2) "effetti indiretti": effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente dovuti ad una serie causale di eventi attraverso meccanismi quali le interazioni con altri organismi, il trasferimento di materiale genetico o variazioni nell'uso o nelle modalita' di trattamento. Le osservazioni degli effetti indiretti possono verosimilmente avvenire in tempi successivi; 3) "effetti immediati": effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente osservati durante il periodo di emissione dell'OGM. Gli effetti immediati possono essere diretti o indiretti; 4) "effetti differiti": effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente che possono non essere osservati durante il periodo di emissione dell'OGM, ma che possono risultare come effetti diretti o indiretti in una fase successiva o al termine dell'emissione. La valutazione del rischio ambientale deve includere, quale principio generale, la necessita' di effettuare un'analisi degli "effetti cumulativi a lungo termine" correlati all'emissione e all'immissione sul mercato. Per "effetti cumulativi a lungo termine" si intendono tutti gli effetti che l'emissione deliberata e l'immissione sul mercato autorizzate producono, cumulativamente, sulla salute umana, animale e sull'ambiente, inclusi quelli sulla flora e sulla fauna, sulla fertilita' del suolo, sulla capacita' del suolo di degradare materiale organico, sulla filiera degli alimenti e dei mangimi, sulla diversita' biologica e sui problemi relativi alla resistenza agli antibiotici. A) Obiettivo L'obiettivo di una valutazione del rischio ambientale e', caso per caso, quello di individuare e valutare gli effetti potenzialmente negativi dell'OGM, sia diretti che indiretti, immediati o differiti, sulla salute umana, animale e sull'ambiente, provocati dall'emissione deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM. La valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata al fine di determinare se e' necessario avviare un processo di gestione del rischio e, in caso affermativo, individuarne i metodi piu' appropriati. B) Principi generali In accordo con il principio di precauzione, per effettuare la valutazione del rischio ambientale e' necessario rispettare i seguenti principi generali: 1) le caratteristiche accertate dell'OGM ed il suo impiego, che hanno la capacita' potenziale di causare effetti negativi devono essere confrontati con quelli propri dell'organismo non modificato da cui l'OGM e' stato ricavato e col suo impiego in situazioni corrispondenti; 2) la valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata in maniera scientificamente valida e trasparente, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili; 3) la valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata caso per caso, ovvero le informazioni richieste possono variare a seconda del tipo di OGM considerato, dell'uso previsto e dell'ambiente cui esso e' potenzialmente destinato, tenendo conto, tra l'altro, degli OGM gia' presenti nell'ambiente; 4) qualora si rendano disponibili nuove informazioni sull'OGM e sui suoi effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente, puo' essere necessario riconsiderare la valutazione del rischio ambientale al fine di: a) determinare se il rischio e' cambiato; b) determinare se e' necessario modificare di conseguenza la gestione del rischio. C) Metodologia 1) Caratteristiche dell'OGM e delle emissioni A seconda dei casi, la valutazione del rischio ambientale deve tener conto degli elementi di dettaglio, tecnici e scientifici, relativi alle caratteristiche: a) dell'organismo o degli organismi riceventi/progenitori; b) delle modificazioni genetiche, sia nel caso di inclusione che di delezione di materiale genetico, e delle informazioni relative al vettore e al donatore; c) dell'OGM; f) dell'emissione o dell'uso previsti, inclusa la loro portata; g) dell'ambiente cui esso e' potenzialmente destinato; h) dell'interazione tra tutti questi elementi. Per effettuare la valutazione del rischio possono risultare utili anche informazioni tratte da emissioni di organismi simili e organismi con tratti analoghi, nonche' alle loro interazioni con ambienti affini. 2) Fasi della valutazione del rischio ambientale Nell'elaborare le conclusioni relative alla valutazione del rischio di cui agli articoli 5, 8, 11 e 16 devono essere considerati i seguenti aspetti: a) Identificazione delle caratteristiche che possono causare effetti negativi. Devono essere identificate tutte le caratteristiche dell'OGM connesse alla modificazione genetica che possono provocare effetti negativi sulla salute umana, animale e sull'ambiente. Il confronto delle caratteristiche di uno o piu' OGM con quelle dell'organismo non modificato, in condizioni comparabili di emissioni o uso, aiutera' ad identificare i potenziali effetti negativi specificamente prodotti dalla modificazione genetica. Non bisogna trascurare un potenziale effetto negativo anche se ritenuto improbabile. 1. I potenziali effetti negativi dell'OGM variano caso per caso e possono comprendere: 1.1 affezioni per gli esseri umani, inclusi gli effetti tossici o allergenici; si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m e B.3b.9 dell'allegato III A ed il punto B.7 dell'allegato III B; 1.2 malattie per animali o piante, inclusi gli effetti tossici e, se del caso, gli effetti allergenici; si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m, e B3.b.9 dell'allegato III A ed i punti B.7 e D.8 dell'allegato III B; 1.3 effetti sulla dinamica delle popolazioni delle specie all'interno dell'ambiente cui essi sono destinati e sulla diversita' genetica di ciascuna di tali popolazioni; si confrontino, ad esempio, i punti D.2h, i ed n dell'allegato III A; 1.4 alterazioni della sensibilita' agli agenti patogeni tali da facilitare la diffusione di malattie infettive e creare nuovi organismi ospiti o vettori; 1.5 ripercussioni negative sui trattamenti profilattici o terapeutici, medici, veterinari o fitosanitari, per esempio a causa del trasferimento di geni che conferiscono resistenza agli antibiotici utilizzati in medicina umana e veterinaria; si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m.5 e B.3.b.9.4 dell'allegato III A; 1.6 effetti di tipo biogeochimico, ovvero cicli biogeochimici, in particolare sui cicli del carbonio e dell'azoto derivanti da modificazioni nella decomposizione di materia organica nel suolo; si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m.6 e D.2.q dell'allegato III A ed il punto D.11 dell'allegato III B. 2. Effetti negativi possono essere provocati, direttamente o indirettamente, da meccanismi quali: 2.1 la dispersione dell'OGM nell'ambiente; 2.2 trasferimento dell'inserto genetico ad organismi diversi o allo stesso tipo di organismo, geneticamente o non geneticamente modificato; 2.3 instabilita' fenotipica e genetica; 2.4 interazioni con altri organismi; 2.5 cambiamenti dei modi di impiego, comprese, ove applicabile, le pratiche agricole. b) Valutazione delle potenziali conseguenze di ogni eventuale effetto negativo, qualora esso si verifichi. Deve essere valutata l'entita' delle conseguenze di ogni potenziale effetto negativo. Tale valutazione deve partire dal presupposto che tale effetto negativo si possa verificare. L'entita' delle conseguenze puo' variare in funzione dell'ambiente in cui si intende emettere l'OGM e delle modalita' di emissione. c) Valutazione della possibilita' del verificarsi di ogni potenziale effetto negativo identificato. Un importante fattore per valutare la possibilita' o la probabilita' che si verifichi un effetto negativo e' rappresentato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui si intende emettere l'OG e dalle modalita' dell'emissione. d) Stima del rischio collegato a ciascuna caratteristica identificata dell'OGM. Per quanto si rende possibile, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, occorre procedere ad una stima del rischio per la salute umana, animale o per l'ambiente per ogni caratteristica dell'OGM individuata come causa potenziale di effetti negativi. Tale stima deve essere effettuata combinando la probabilita' che l'effetto negativo si verifichi e l'entita' delle possibili conseguenze. e) Applicazione di strategie di gestione dei rischi derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dalla immissione sul mercato di OGM. La valutazione del rischio puo' identificare rischi che necessitano di essere gestiti nonche' la modalita' per gestirli nel modo migliore; deve inoltre essere definita una strategia di gestione del rischio. f) Determinazione del rischio complessivo dell'OGM. Occorre procedere alla valutazione del rischio complessivo dell'OGM tenendo conto delle strategie di gestione del rischio proposte. D) Conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione sul mercato dell'OGM In base ad una valutazione del rischio ambientale effettuata tenendo conto dei principi e della metodologia di cui alle parti B e C di questo allegato, nelle notifiche devono essere inserite, come appropriato, le informazioni previste nei successivi punti 1 e 2. Queste informazioni hanno lo scopo di contribuire all'elaborazione di conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione sul mercato dell'OGM: 1) OGM diversi dalle piante superiori: a) probabilita' che l'OGM divenga persistente e invasivo in habitat naturali alle condizioni della o delle emissioni proposte; b) ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito all'OGM e probabilita' che quest'ultimo venga realizzato alle condizioni della o delle emissioni proposte; c) potenziale di trasferimento del gene ad altre specie alle condizioni dell'emissione proposta dell'OGM e ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito a tali specie; d) impatto ambientale immediato e/o differito delle interazioni dirette e indirette tra OGM e organismi bersaglio, se del caso; e) impatto ambientale immediato e/o differito delle interazioni dirette e indirette tra OGM e organismi non bersaglio, compreso l'impatto sui livelli di popolazione di competitori, prede, ospiti, simbionti, predatori, parassiti e patogeni; f) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute umana risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette fra OGM e persone che li utilizzano o che vengono in contatto con essi o che siano nelle vicinanze dei siti di emissione dell'OGM; g) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute degli animali e conseguenze per la catena alimentare risultante dal consumo dell'OGM e di ogni prodotto da esso derivato se destinato ad essere impiegato come alimento per animali; h) possibili effetti immediati e/o differiti su processi biogeochimici risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette fra l'OGM e organismi bersaglio e non bersaglio nelle vicinanze dei siti di emissione dell'OGM; i) possibili impatti ambientali immediati e/o differiti, diretti e indiretti delle tecniche specifiche impiegate per la gestione dell'OGM se diverse da quelle impiegate per non OGM. 2) Piante superiori geneticamente modificate PSGM: a) probabilita' che la PSGM diventi piu' persistente delle piante ospiti o parentali in habitat agricoli oppure piu' invasiva in habitat naturali; b) ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito alla PSGM; c) potenzialita' del trasferimento genico dalla PSGM, nelle condizioni in cui essa e' coltivata, ad altre specie vegetali identiche o sessualmente compatibili e ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito a tali specie vegetali; d) potenziale impatto ambientale immediato e/o differito risultante da interazioni dirette e indirette fra la PSGM e organismi bersaglio, quali predatori, parassitoidi e patogeni, se del caso; e) possibile impatto ambientale immediato e/o differito risultante da interazioni dirette e indirette della PSGM con organismi non bersaglio, anche tenendo conto di organismi che interagiscono con organismi bersaglio, compreso l'impatto su livelli delle popolazioni di competitori, erbivori, simbionti, se del caso, parassiti e patogeni; f) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute umana, risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette della PSGM con persone che li utilizzano, che vengono in contatto con essi o che si trovano nelle vicinanze dei siti di emissione di PSGM; g) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute degli animali e conseguenze per la catena alimentare risultante dal consumo dell'OGM e di ogni prodotto da essi derivato se destinato ad essere impiegato come alimento per animali; h) possibili effetti immediati e/o differiti sui processi biogeochimici risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette dell'OGM con organismi bersaglio e non bersaglio in prossimita' dei siti di emissione dell'OGM; i) possibili impatti ambientali immediati e/o differiti, diretti e indiretti delle tecniche specifiche di coltivazione, gestione e raccolta impiegate per le PSGM se diverse da quelle impiegate per le non PSGM.