(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
                                               (articoli 16, 24 e 28) 
 
                     INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
 
   Il presente allegato descrive in linea  generale  le  informazioni
supplementari da fornire in caso di notifica relativa  all'immissione
sul  mercato  e  le  informazioni  sui  requisiti   in   materia   di
etichettatura concernenti gli OGM da immettere sul mercato e gli  OGM
soggetti a deroghe a norma dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  d).
Detto allegato e' integrato da  note  orientative,  riguardanti,  tra
l'altro,  la  descrizione  di  come  va  utilizzato  il  prodotto.  I
requisiti in materia di  etichettatura  degli  organismi  soggetti  a
deroghe  di   cui   all'articolo   28   sono   soddisfatti   fornendo
raccomandazioni appropriate sull'uso, incluse le restrizioni. 
 
   A) Nella notifica  relativa  all'immissione  sul  mercato  di  OGM
devono figurare  le  seguenti  informazioni,  in  aggiunta  a  quelle
specificate nell'allegato III: 
 
1. Le denominazioni commerciali proposte per  i  prodotti  e  i  nomi
   degli OGM ivi contenuti, e ogni altro specifico elemento,  nome  o
   codice utilizzati dal notificante per l'identificazione  dell'OGM.
   Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove  denominazioni  commerciali
   devono essere fornite all'autorita' competente. 
2. Nome e indirizzo completo del soggetto stabilito  nella  Comunita'
   quale  responsabile  dell'immissione  sul  mercato,  sia  esso  il
   produttore, l'importatore o il distributore. 
3. Nome e indirizzo completo del o  dei  fornitori  dei  campioni  di
controllo. 
4. Descrizione di come si intende utilizzare il prodotto e  l'OGM  in
   quanto  tale  o  contenuto  nel  prodotto  stesso.  Devono  essere
   evidenziate le  diversita'  nell'uso  e  nella  gestione  dell'OGM
   rispetto a prodotti simili non geneticamente modificati. 
5. Descrizione della o delle aree geografiche e dei tipi di  ambiente
   in cui e' previsto l'uso del prodotto, comprese, ove possibile, le
   stime sull'entita' dell'uso in ciascuna area. 
6. Categorie  dei  possibili  utenti  del   prodotto,   ad   esempio:
   industria,  agricoltura,  commercio  specializzato,  pubblico   in
   generale in qualita' di consumatore. 
7. Informazioni sulla modificazione genetica ai fini  dell'iscrizione
   in uno o piu' registri specifici delle  caratteristiche  dell'OGM.
   Tali  registri  possono  essere  utilizzati  per   individuare   e
   identificare  particolari  prodotti  contenenti  OGM  al  fine  di
   agevolare il monitoraggio e il controllo successivi all'immissione
   sul  mercato.  Queste  informazioni  dovrebbero   includere,   ove
   appropriato, il deposito presso l'autorita' competente di campioni
   dell'OGM o del  suo  materiale  genetico  e  dati  sulle  sequenze
   nucleotidiche o di altre informazioni necessarie per  identificare
   il prodotto contenente OGM  o  la  sua  progenie,  ad  esempio  la
   metodologia per individuare e identificare il prodotto  contenente
   OGM, compresi i dati sperimentali che dimostrano  la  specificita'
   della  metodologia.   Le   informazioni   che,   per   motivi   di
   riservatezza, non possono essere inserite nella parte del registro
   accessibile al pubblico dovrebbero essere precisate. 
8. Etichettatura proposta sia per l'etichetta che per il documento di
   accompagnamento. Essa deve contenere almeno,  anche  se  in  forma
   sintetica, il nome commerciale del prodotto, la  dicitura  "Questo
   prodotto  contiene   organismi   geneticamente   modificati",   la
   denominazione dell'OGM, le informazioni di cui al punto 2  nonche'
   indicare le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella
   parte del registro accessibile al pubblico. 
 
   B) Le seguenti informazioni devono  figurare  nella  notifica,  se
pertinenti, in aggiunta a quelle specificate al punto A del  presente
allegato, a norma dell'articolo 16: 
 
1. Misure di emergenza in caso di  emissione  accidentale  o  di  uso
improprio. 
2. Istruzioni o raccomandazioni particolari  per  immagazzinamento  o
manipolazione. 
3. Istruzioni  particolari  per  effettuare  il  monitoraggio  e   la
   segnalazione  al  notificante  e,  se   richiesto,   all'autorita'
   competente,  affinche'   l'autorita'   competente   possa   essere
   tempestivamente informata di eventuali  effetti  negativi.  Queste
   istruzioni devono essere coerenti con l'allegato VII, parte C.  4.
   Restrizioni proposte nell'uso  autorizzato  dell'OGM,  ad  esempio
   dove e a quali scopi puo' essere usato il prodotto. 
5. Imballaggio proposto. 
6. Stima dei quantitativi prodotti e importati nella Comunita'  e  in
Italia. 
7. Etichettatura supplementare proposta. L'etichetta puo'  contenere,
   almeno in sintesi, le informazioni di cui  ai  punti  A..4,  A..5,
   B.1, B.2, B.3 e B.4 di questo allegato.