ALLEGATO IV (articoli 16, 24 e 28) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Il presente allegato descrive in linea generale le informazioni supplementari da fornire in caso di notifica relativa all'immissione sul mercato e le informazioni sui requisiti in materia di etichettatura concernenti gli OGM da immettere sul mercato e gli OGM soggetti a deroghe a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d). Detto allegato e' integrato da note orientative, riguardanti, tra l'altro, la descrizione di come va utilizzato il prodotto. I requisiti in materia di etichettatura degli organismi soggetti a deroghe di cui all'articolo 28 sono soddisfatti fornendo raccomandazioni appropriate sull'uso, incluse le restrizioni. A) Nella notifica relativa all'immissione sul mercato di OGM devono figurare le seguenti informazioni, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato III: 1. Le denominazioni commerciali proposte per i prodotti e i nomi degli OGM ivi contenuti, e ogni altro specifico elemento, nome o codice utilizzati dal notificante per l'identificazione dell'OGM. Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove denominazioni commerciali devono essere fornite all'autorita' competente. 2. Nome e indirizzo completo del soggetto stabilito nella Comunita' quale responsabile dell'immissione sul mercato, sia esso il produttore, l'importatore o il distributore. 3. Nome e indirizzo completo del o dei fornitori dei campioni di controllo. 4. Descrizione di come si intende utilizzare il prodotto e l'OGM in quanto tale o contenuto nel prodotto stesso. Devono essere evidenziate le diversita' nell'uso e nella gestione dell'OGM rispetto a prodotti simili non geneticamente modificati. 5. Descrizione della o delle aree geografiche e dei tipi di ambiente in cui e' previsto l'uso del prodotto, comprese, ove possibile, le stime sull'entita' dell'uso in ciascuna area. 6. Categorie dei possibili utenti del prodotto, ad esempio: industria, agricoltura, commercio specializzato, pubblico in generale in qualita' di consumatore. 7. Informazioni sulla modificazione genetica ai fini dell'iscrizione in uno o piu' registri specifici delle caratteristiche dell'OGM. Tali registri possono essere utilizzati per individuare e identificare particolari prodotti contenenti OGM al fine di agevolare il monitoraggio e il controllo successivi all'immissione sul mercato. Queste informazioni dovrebbero includere, ove appropriato, il deposito presso l'autorita' competente di campioni dell'OGM o del suo materiale genetico e dati sulle sequenze nucleotidiche o di altre informazioni necessarie per identificare il prodotto contenente OGM o la sua progenie, ad esempio la metodologia per individuare e identificare il prodotto contenente OGM, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificita' della metodologia. Le informazioni che, per motivi di riservatezza, non possono essere inserite nella parte del registro accessibile al pubblico dovrebbero essere precisate. 8. Etichettatura proposta sia per l'etichetta che per il documento di accompagnamento. Essa deve contenere almeno, anche se in forma sintetica, il nome commerciale del prodotto, la dicitura "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati", la denominazione dell'OGM, le informazioni di cui al punto 2 nonche' indicare le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella parte del registro accessibile al pubblico. B) Le seguenti informazioni devono figurare nella notifica, se pertinenti, in aggiunta a quelle specificate al punto A del presente allegato, a norma dell'articolo 16: 1. Misure di emergenza in caso di emissione accidentale o di uso improprio. 2. Istruzioni o raccomandazioni particolari per immagazzinamento o manipolazione. 3. Istruzioni particolari per effettuare il monitoraggio e la segnalazione al notificante e, se richiesto, all'autorita' competente, affinche' l'autorita' competente possa essere tempestivamente informata di eventuali effetti negativi. Queste istruzioni devono essere coerenti con l'allegato VII, parte C. 4. Restrizioni proposte nell'uso autorizzato dell'OGM, ad esempio dove e a quali scopi puo' essere usato il prodotto. 5. Imballaggio proposto. 6. Stima dei quantitativi prodotti e importati nella Comunita' e in Italia. 7. Etichettatura supplementare proposta. L'etichetta puo' contenere, almeno in sintesi, le informazioni di cui ai punti A..4, A..5, B.1, B.2, B.3 e B.4 di questo allegato.