(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
                                                        (articolo 10) 
 
      CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DIFFERENZIATE 
 
   I criteri per l'applicazione delle procedure differenziate di  cui
all'articolo 10 sono di seguito riportati. 
 
   A) Devono essere ben conosciute la collocazione tassonomica  e  le
caratteristiche biologiche, ad esempio le modalita' di riproduzione e
di impollinazione, la possibilita' di incrocio con  specie  prossime,
la patogenicita', dell'organismo ospite non modificato. 
   B) Devono essere conosciuti in modo adeguato gli aspetti  relativi
alla sicurezza per la salute umana, animale e  per  l'ambiente  degli
organismi progenitori, se appropriato, e  degli  organismi  riceventi
nell'ambiente ove avviene il rilascio. 
   C) Devono essere rese disponibili le informazioni relative ad ogni
interazione di particolare interesse ai fini  della  valutazione  del
rischio che  coinvolgono  l'organismo  progenitore,  se  appropriato,
l'organismo ricevente e altri organismi nell'ecosistema di  emissione
sperimentale. 
   D) Devono essere rese disponibili tutte le informazioni necessarie
a dimostrare che e'  stato  ben  caratterizzato  tutto  il  materiale
genetico  inserito.  Devono  essere  disponibili  informazioni  sulla
costruzione di  ciascun  sistema  vettore  o  sequenza  di  materiale
genetico utilizzati con il  DNA  del  vettore.  Se  la  modificazione
genetica comporta la delezione di  materiale  genetico,  deve  essere
conosciuta  l'entita'  della  delezione  stessa.  Occorre   disporre,
inoltre, di informazioni sufficienti sulla modificazione genetica per
consentire l'identificazione dell'OGM e della  sua  progenie  durante
l'emissione. 
   E) Nelle condizioni  di  emissione  sperimentale  l'OGM  non  deve
comportare rischi per la salute umana, animale o per l'ambiente  piu'
numerosi o piu' rilevanti  di  quanto  avvenga  nelle  emissioni  dei
corrispondenti organismi progenitori, se del caso, e degli  organismi
riceventi. L'eventuale capacita' di  diffusione  nell'ambiente  e  di
invasione di altri ecosistemi non collegati cosi',  come  l'eventuale
capacita' di trasferimento del materiale genetico in altri  organismi
presenti nell'ambiente non devono determinare effetti negativi.