ALLEGATO VI (articoli 17, 20, 22 e 23) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE Nelle relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, 20, 22 e 23 deve figurare, in particolare: A) l'identificazione delle caratteristiche dell'organismo ospite che siano rilevanti per la valutazione dell'OGM in questione. L'identificazione di eventuali rischi noti per la salute umana, animale e per l'ambiente che derivino dall'emissione nell'ambiente dell'organismo ospite non modificato. B) la descrizione del risultato della modificazione genetica nell'organismo modificato. C) la valutazione circa la sufficiente caratterizzazione della modificazione genetica ai fini della valutazione di ogni eventuale rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente. D) l'identificazione di ogni eventuale nuovo rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente che potrebbe derivare dall'emissione dell'OGM in questione rispetto all'emissione del corrispondente organismo non modificato in base alla valutazione del rischio effettuata in conformita' dell'Allegato II. E) Una valutazione conclusiva circa: 1. la possibilita' di immettere sul mercato l'OGM in questione e le relative condizioni; 2. l'opportunita' di non immettere in commercio l'OGM; 3. la necessita' di richiedere i pareri alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione Europea su punti specifici della valutazione del rischio ambientale. F) La valutazione conclusiva deve indicare con chiarezza l'uso proposto, la gestione del rischio e il piano di monitoraggio proposto. Qualora si sia giunti alla conclusione che l'OGM non debba essere immesso sul mercato, l'autorita' competente deve motivarne le ragioni.