(Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
                                           (articoli 17, 20, 22 e 23) 
 
     LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE 
 
   Nelle relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, 20,  22  e
23 deve figurare, in particolare: 
 
   A) l'identificazione delle caratteristiche  dell'organismo  ospite
che  siano  rilevanti  per  la  valutazione  dell'OGM  in  questione.
L'identificazione di eventuali  rischi  noti  per  la  salute  umana,
animale e per l'ambiente che  derivino  dall'emissione  nell'ambiente
dell'organismo ospite non modificato. 
   B) la  descrizione  del  risultato  della  modificazione  genetica
nell'organismo modificato. 
   C) la valutazione circa  la  sufficiente  caratterizzazione  della
modificazione genetica ai fini della valutazione  di  ogni  eventuale
rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente. 
   D) l'identificazione di ogni eventuale nuovo rischio per la salute
umana, animale e per l'ambiente che potrebbe derivare  dall'emissione
dell'OGM  in  questione  rispetto  all'emissione  del  corrispondente
organismo  non  modificato  in  base  alla  valutazione  del  rischio
effettuata in conformita' dell'Allegato II. 
   E) Una valutazione conclusiva circa: 
 
1. la possibilita' di immettere sul mercato l'OGM in questione  e  le
   relative condizioni; 
2. l'opportunita' di non immettere in commercio l'OGM; 
3. la necessita' di richiedere i  pareri  alle  autorita'  competenti
   degli altri Stati membri  e  alla  Commissione  Europea  su  punti
   specifici della valutazione del rischio ambientale. 
 
   F) La valutazione conclusiva deve  indicare  con  chiarezza  l'uso
proposto,  la  gestione  del  rischio  e  il  piano  di  monitoraggio
proposto. Qualora si sia giunti alla conclusione che l'OGM non  debba
essere immesso sul mercato, l'autorita' competente deve motivarne  le
ragioni.