(Allegato VII)
                            ALLEGATO VII 
                                           (articoli 16, 20, 21 e 22) 
 
                        PIANO DI MONITORAGGIO 
 
   Il  presente  allegato  descrive  in   generale   l'obiettivo   da
raggiungere e i principi generali da seguire per definire il piano di
monitoraggio  di  cui  all'articolo  16,   comma   3,   lettera   f),
all'articolo 20, comma 2, lettera b, all'articolo 21, comma 3 lettera
g) e all'articolo 22. La Decisione 2002/811/CE del  Consiglio  del  3
ottobre 2002, riporta le note orientative per l'elaborazione di detto
piano di monitoraggio. 
 
A) Obiettivo 
 
L'obiettivo del piano di monitoraggio e': 
 
   1. confermare che le ipotesi relative al verificarsi di potenziali
effetti negativi dell'OGM o del  suo  impiego  ed  al  loro  impatto,
contenute nella relazione di valutazione del rischio ambientale, sono
corrette; 
   2. individuare il verificarsi di effetti negativi dell'OGM  o  del
suo impiego sulla salute umana, animale e sull'ambiente che non siano
stati previsti nella valutazione del rischio ambientale. 
 
   B) Principi generali 
 
   Il monitoraggio di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 e' effettuato
dopo l'autorizzazione all'immissione sul mercato dell'OGM. 
   I dati raccolti con il monitoraggio devono essere interpretati  in
funzione  delle  altre  condizioni  ambientali  e   delle   attivita'
esistenti. Nel caso in cui si osservino modifiche dell'ambiente, deve
essere  presa  in  considerazione  la  possibilita'   di   effettuare
un'ulteriore valutazione per  stabilire  se  esse  rappresentino  una
conseguenza dell'OGM o del suo  impiego,  in  quanto  possono  essere
dovute a  fattori  ambientali  diversi  dall'immissione  sul  mercato
dell'OGM. 
   Le esperienze e i  dati  acquisiti  mediante  il  monitoraggio  di
emissioni sperimentali di OGM possono  costituire  un  ausilio  nella
definizione del piano di monitoraggio successivo  all'immissione  sul
mercato e richiesto per l'immissione sul mercato dell'OGM. 
 
   C) Definizione del piano di monitoraggio 
 
   Il piano di monitoraggio deve: 
 
   1. avere un grado di dettaglio da definirsi caso per caso,  tenuto
conto della valutazione del rischio ambientale; 
   2.   tener   conto   delle   caratteristiche    dell'OGM,    delle
caratteristiche e delle dimensioni del suo impiego, della gamma delle
componenti  ambientali  interessate  nel  luogo  dove   e'   prevista
l'emissione dell'OGM; 
   3. comprendere una sorveglianza  di  carattere  generale  per  gli
effetti  negativi  imprevisti   e,   se   necessario,   un   apposito
monitoraggio incentrato sugli  effetti  negativi  identificati  nella
valutazione del rischio ambientale mediante: 
 
a) un'attivita' di monitoraggio specifica per l'OGM in questione  che
   deve essere effettuata per  un  periodo  di  tempo  sufficiente  a
   individuare  gli  effetti  immediati  e   diretti,   nonche',   se
   appropriato, differiti ed indiretti identificati  nella  relazione
   di valutazione del rischio ambientale, ovvero 
b) un'attivita' di sorveglianza che possa, se appropriato,  avvalersi
   delle consuete prassi di sorveglianza gia'  utilizzate,  quali  il
   monitoraggio delle cultivar agricole, dei prodotti fitosanitari  o
   dei   prodotti    veterinari    e    medicinali.    Il    titolare
   dell'autorizzazione deve fornire una spiegazione  delle  modalita'
   con le quali otterra' le informazioni necessarie in funzione degli
   obiettivi del monitoraggio dalle consuete prassi di sorveglianza; 
 
   4. facilitare l'osservazione sistematica  dell'emissione  dell'OGM
nell'ambiente ospite e  l'interpretazione  di  tali  osservazioni  in
relazione alla sicurezza della salute umana, animale e dell'ambiente; 
   5.  identificare  le  persone,  notificante  e  utilizzatori   che
svolgeranno i vari compiti previsti nel piano di  monitoraggio  e  le
persone responsabili per la verifica della sua esecuzione e  corretta
attuazione, nonche'  garantire  che  siano  rispettate  le  modalita'
secondo  le  quali  il  titolare  dell'autorizzazione  e  l'autorita'
competente saranno informati di ogni effetto negativo osservato sulla
salute umana, animale e  sull'ambiente.  Devono  essere  indicati  il
calendario e la periodicita' delle relazioni  relative  ai  risultati
del monitoraggio; 
   6. prendere in considerazione i meccanismi per l'identificazione e
la conferma di ogni effetto negativo osservato  sulla  salute  umana,
animale e sull'ambiente e  permettere,  ove  opportuno,  al  titolare
dell'autorizzazione o all'autorita' competente di adottare le  misure
necessarie per proteggere la salute umana, animale e l'ambiente.