(Allegato VIII)
                            ALLEGATO VIII 
                                                   (articoli 12 e 26) 
 
                       CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 
   La consultazione pubblica e l'accesso alle informazioni in  merito
a  ciascuna  emissione  deliberata  nell'ambiente  di   OGM   vengono
effettuate mediante la creazione di un'apposita sezione dedicata  nel
sito web  dell'autorita'  nazionale  competente  di  cui  viene  data
adeguata pubblicita'. 
 
   A) Consultazione 
 
   1. Le informazioni oggetto  di  consultazione  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 12,  comma  2,  sono  disponibili  e  consultabili  nel
predetto  sito  web.  Per  consultazione  pubblica  si   intende   la
possibilita'  offerta  a  qualunque  persona  fisica   o   giuridica,
istituzione, organizzazione o associazione di formulare  osservazioni
o fornire informazioni in merito a ciascuna  notifica  presentata  ai
sensi del Titolo II. 
   2.  Per   facilitare   la   partecipazione   alle   procedure   di
consultazione pubblica verra' predisposta una lista di  consultazione
nella quale figureranno, oltre ai soggetti istituzionali competenti a
livello  centrale  e  locale,  associazioni  di  categoria,   nonche'
organizzazioni non governative di protezione ambientale e  di  tutela
del consumatore. 
   A tale lista potra' accedere anche in tempi successivi,  qualunque
persona   fisica   o   giuridica,   istituzione,   organizzazione   o
associazione che ne faccia richiesta. 
   I componenti di tale lista verranno  avvisati  all'avvio  di  ogni
consultazione pubblica e  ad  ogni  eventuale  inserimento  di  nuove
informazioni connesse alla consultazione medesima. 
   3. La consultazione pubblica ha una durata complessiva  di  giorni
30, trascorsi i quali l'autorita' nazionale competente  trasmette  le
osservazioni pervenute alla Commissione di cui all'articolo 6. 
 
   B) Informazione 
 
   1. Nella sezione dedicata del sito  web  dell'autorita'  nazionale
competente sono,altresi', rese disponibili  le  informazioni  di  cui
all'articolo 12, comma 5 e all'articolo 26, comma 2. 
   2. Sono inoltre disponibili nello  stesso  sito  le  relazioni  di
valutazione di cui all'articolo 26,  comma  1  nonche'  i  pareri  di
eventuali comitati scientifici consultati.