ALLEGATO VIII (articoli 12 e 26) CONSULTAZIONE PUBBLICA La consultazione pubblica e l'accesso alle informazioni in merito a ciascuna emissione deliberata nell'ambiente di OGM vengono effettuate mediante la creazione di un'apposita sezione dedicata nel sito web dell'autorita' nazionale competente di cui viene data adeguata pubblicita'. A) Consultazione 1. Le informazioni oggetto di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono disponibili e consultabili nel predetto sito web. Per consultazione pubblica si intende la possibilita' offerta a qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione di formulare osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna notifica presentata ai sensi del Titolo II. 2. Per facilitare la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica verra' predisposta una lista di consultazione nella quale figureranno, oltre ai soggetti istituzionali competenti a livello centrale e locale, associazioni di categoria, nonche' organizzazioni non governative di protezione ambientale e di tutela del consumatore. A tale lista potra' accedere anche in tempi successivi, qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione che ne faccia richiesta. I componenti di tale lista verranno avvisati all'avvio di ogni consultazione pubblica e ad ogni eventuale inserimento di nuove informazioni connesse alla consultazione medesima. 3. La consultazione pubblica ha una durata complessiva di giorni 30, trascorsi i quali l'autorita' nazionale competente trasmette le osservazioni pervenute alla Commissione di cui all'articolo 6. B) Informazione 1. Nella sezione dedicata del sito web dell'autorita' nazionale competente sono,altresi', rese disponibili le informazioni di cui all'articolo 12, comma 5 e all'articolo 26, comma 2. 2. Sono inoltre disponibili nello stesso sito le relazioni di valutazione di cui all'articolo 26, comma 1 nonche' i pareri di eventuali comitati scientifici consultati.