Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia; b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica; c) «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche; d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate di allevarli; e) «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini; f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualita'; g) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorita' competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici; h) «autorita' competente»: il Ministero della salute o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria; i) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dall'autorita' competente.