Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «azienda»:  qualsiasi  stabilimento  agricolo,  costruzione  o
altro  luogo,  anche  all'aria  aperta,  in  cui  sono   allevati   o
soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali  appartenenti
alle specie ricettive alla malattia; 
    b)  «specie  ricettiva»:  qualsiasi  specie  di  ruminante,   sia
domestica che selvatica; 
    c) «animali»: gli animali di una  specie  ricettiva,  tranne  gli
animali selvatici per i quali  in  sede  comunitaria  possono  essere
fissate disposizioni specifiche; 
    d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o  giuridiche  che
hanno la proprieta' degli animali o sono incaricate di allevarli; 
    e) «vettore»:  l'insetto  della  specie  «culicoides  imicola»  o
qualsiasi  altro  insetto  del  genere   culicide   suscettibile   di
trasmettere la febbre catarrale degli ovini; 
    f) «sospetto»:  manifestazione  di  un  qualsiasi  sintomo  della
malattia in una delle specie ricettive, associato  a  un  insieme  di
dati  epidemiologici  tali  da  poter  ragionevolmente  prendere   in
considerazione una siffatta eventualita'; 
    g)   «conferma   dell'infezione»:   la    dichiarazione,    fatta
dall'autorita' competente, della presenza  in  una  zona  determinata
della malattia basata  sui  risultati  di  laboratorio;  in  caso  di
epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche  confermare  la
malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici; 
    h)  «autorita'  competente»:  il   Ministero   della   salute   o
l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e
di polizia veterinaria; 
    i) «veterinario  ufficiale»:  il  medico  veterinario  dipendente
dall'autorita' competente.