Art. 8. 
      Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza 
 
  1. A complemento delle misure stabilite all'articolo 6, l'autorita'
competente  delimita  una  zona  di  protezione   e   una   zona   di
sorveglianza,  tenendo  conto  dei  fattori  di  ordine   geografico,
amministrativo,  ecologico  ed  epizooziologico   connessi   con   la
malattia, nonche'  delle  strutture  di  controllo.  Tali  zone  sono
costituite, rispettivamente, da: 
    a) una parte del territorio avente un raggio  minimo  di  100  km
intorno all'azienda infetta; 
    b) una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i  limiti
della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non  sia
stata praticata alcuna vaccinazione. 
  2. Nel caso in cui le zone di protezione  e  di  sorveglianza  sono
situate  nel  territorio  di   piu'   Stati   membri,   la   relativa
delimitazione  e'  effettuata  in  cooperazione  tra   le   autorita'
competenti  degli  Stati  interessati;  se  necessario,  le  zone  di
protezione e di sorveglianza sono delimitate in sede comunitaria. 
  3. Il Ministero  della  salute  puo'  modificare,  informandone  la
Commissione europea, la delimitazione delle zone di protezione  e  di
sorveglianza in funzione: 
    a) della situazione geografica e dei fattori ecologici; 
    b) delle condizioni meteorologiche; 
    c) della presenza e della distribuzione del vettore; 
    d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati ai  sensi
dell'articolo 7; 
    e) dei risultati degli esami di laboratorio; 
    f) dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare  della
disinfestazione.