Art. 8. Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza 1. A complemento delle misure stabilite all'articolo 6, l'autorita' competente delimita una zona di protezione e una zona di sorveglianza, tenendo conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la malattia, nonche' delle strutture di controllo. Tali zone sono costituite, rispettivamente, da: a) una parte del territorio avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta; b) una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione. 2. Nel caso in cui le zone di protezione e di sorveglianza sono situate nel territorio di piu' Stati membri, la relativa delimitazione e' effettuata in cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati interessati; se necessario, le zone di protezione e di sorveglianza sono delimitate in sede comunitaria. 3. Il Ministero della salute puo' modificare, informandone la Commissione europea, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione: a) della situazione geografica e dei fattori ecologici; b) delle condizioni meteorologiche; c) della presenza e della distribuzione del vettore; d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati ai sensi dell'articolo 7; e) dei risultati degli esami di laboratorio; f) dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare della disinfestazione.