Art. 4. Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane 1. Le imprese che intendono esercitare una o piu' attivita' di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresi', il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilita'. 2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti. 3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.
Note all'art. 4: - Si riproduce il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: «Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. 2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio. 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile. 5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda. 6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda. 9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresi' indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera. 10. In caso di trasferimento della proprieta' o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro. 11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione. 12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata. 13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione. 14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese». - Si riproduce il testo vigente dell'art. 18, comma 1, lettera e) della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580: «1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a)-d) [... omissis ...]; e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.».