Art. 4.
         Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese
                 o nell'albo delle imprese artigiane
  1.  Le imprese che intendono esercitare una o piu' attivita' di cui
all'articolo  2,  presentano  domanda  all'ufficio del registro delle
imprese;  dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5,
6 e 7 e allegano, altresi', il modello, riportato nell'allegato A del
presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti
di  capacita'  economico-finanziaria,  tecnica  ed organizzativa e di
onorabilita'.
  2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana,
le  imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione
provinciale  per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione
al  relativo  albo.  L'ufficio  del  registro delle imprese provvede,
entro  il  termine  di  dieci  giorni,  previsto dall'articolo 11 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione  provvisoria  dell'impresa  ed,  entro sessanta giorni
dalla  denuncia,  alla  sua  iscrizione  definitiva,  previa verifica
d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
  3.  Gli  importi  dei  diritti  di  segreteria  che  le  imprese di
facchinaggio   corrispondono   alle  camere  di  commercio  ai  sensi
dell'articolo  18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n.  580,  sono  equiparati  agli  importi stabiliti per le imprese di
pulizia.
 
          Note all'art. 4:
              - Si riproduce il testo vigente dell'art. 11 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581:
              «Art.  11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1.
          Per  l'attuazione  della  pubblicita'  nel  registro  delle
          imprese,  il  richiedente presenta all'ufficio della camera
          di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
          sede,  una  domanda  recante  la  data e la sottoscrizione,
          redatta  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
          Ministro.
              2.  La  domanda  di  iscrizione  di sede secondaria con
          rappresentanza  stabile e delle relative modifiche e' unica
          ed  e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1
          e  2,  del  codice  civile.  Essa  puo'  essere  presentata
          all'ufficio   del   luogo   ove   e'   la  sede  principale
          dell'impresa   o  del  luogo  ove  e'  la  sede  secondaria
          dell'impresa;    l'ufficio    ricevente    da'    immediata
          comunicazione della domanda all'altro ufficio.
              3.  La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti
          e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
              4.  L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con
          sottoscrizione   autenticata,   se  trattasi  di  scrittura
          privata  non  depositata presso un notaio. Negli altri casi
          e'  depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato
          in  forma  autentica  ai  sensi  dell'art.  2718 del codice
          civile.
              5.  Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art.
          8  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per
          iscritto,  al  richiedente  al  momento della presentazione
          della domanda.
              6.   Prima   di   procedere  all'iscrizione,  l'ufficio
          accerta:
                a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
                b) la  regolarita'  della compilazione del modello di
          domanda;
                c) la  corrispondenza dell'atto o del fatto del quale
          si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
                d) l'allegazione  dei  documenti  dei  quali la legge
          prescrive la presentazione;
                e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla
          legge per l'iscrizione.
              7.  Per  il  controllo delle condizioni richieste dalla
          legge,  si  applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1,
          lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              8.  L'iscrizione  e'  eseguita senza indugio e comunque
          entro   il   termine   di   dieci   giorni  dalla  data  di
          protocollazione  della  domanda. Il termine e' ridotto alla
          meta'  se la domanda e' presentata su supporti informatici.
          L'iscrizione   consiste   nell'inserimento   nella  memoria
          dell'elaboratore  elettronico  e nella messa a disposizione
          del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
          dell'iscrizione   e  dei  dati  contenuti  nel  modello  di
          domanda.
              9.  Le  iscrizioni  e  le  annotazioni informatiche nel
          registro  devono altresi' indicare il nome del responsabile
          dell'immissione  e  l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora
          dell'operazione.    Vengono    comunque   richiamati,   ove
          esistenti,  il  numero e la data di iscrizione nel registro
          delle  societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
          di  iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli
          effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
          di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
          della   presentazione  della  domanda  di  iscrizione,  ove
          riscontri  nella  domanda  la mancanza del numero di codice
          fiscale  previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 novembre
          1976,  n.  784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
          in  via  telematica,  con il Ministero delle finanze che lo
          genera.
              10.  In  caso  di  trasferimento della proprieta' o del
          godimento  dell'azienda,  la relativa domanda di iscrizione
          e'  presentata  dal  notaio  al  registro delle imprese nel
          quale  e'  iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in
          cui  solo  l'acquirente  sia  un  imprenditore  soggetto  a
          registrazione,  al  registro  delle  imprese  nel  quale e'
          iscritto  l'imprenditore  acquirente.  Il  richiedente deve
          indicare  nella  domanda  anche  i  dati di identificazione
          dell'altra  parte,  in  modo che quest'ultima, anche se non
          imprenditore,   possa   essere  individuata  attraverso  la
          consultazione del registro.
              11.  L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il
          richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
          integrare  la documentazione assegnando un congruo termine,
          trascorso  il  quale  con  provvedimento  motivato  rifiuta
          l'iscrizione.
              12.  Il  provvedimento  di  rifiuto  dell'iscrizione e'
          comunicato  al  richiedente  entro  otto  giorni  dalla sua
          adozione, con lettera raccomandata.
              13.  Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso
          o  il  decreto  del  giudice  del  registro  non gravato di
          ricorso   nel   termine   e'   comunicato  all'ufficio  dal
          cancelliere,  entro  due  giorni  dal deposito ovvero dalla
          scadenza  del  termine  per il ricorso ed e' iscritto entro
          due giorni dalla comunicazione.
              14.  Avvalendosi  dell'interconnessione di cui all'art.
          24,  comma  5,  del  presente  regolamento,  l'ufficio, con
          modalita'  da  stabilire,  di  concerto tra il Ministero di
          grazia   e   giustizia   e   il  Ministero  dell'industria,
          acquisisce  dal  sistema  informativo  dell'Amministrazione
          della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
          impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
          delle imprese».
              -  Si riproduce il testo vigente dell'art. 18, comma 1,
          lettera e) della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:
              «1.   Al   finanziamento   ordinario  delle  camere  di
          commercio si provvede mediante:
                a)-d) [... omissis ...];
                e)    i    diritti   di   segreteria   sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri   e   albi  tenuti  ai  sensi  delle  disposizioni
          vigenti.».