Art. 5.
            Requisiti di capacita' economico-finanziaria
  1.   Per   l'esercizio   dell'attivita'   di  facchinaggio  di  cui
all'articolo 2, sono requisiti di capacita' economico-finanziaria:
    a)  una  comprovata affidabilita' attestata da istituto bancario.
Le  imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla
fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita';
    b) il  possesso  di  un  patrimonio  netto (capitale sociale piu'
riserve)   pari   almeno   all'8   per  cento  del  fatturato  totale
dell'impresa,  specifico  nel  settore  facchinaggio,  al 31 dicembre
dell'anno   precedente.  L'impresa  ha  facolta'  di  assumere  nuovi
contratti,   salvo   l'obbligo  dell'adeguamento  del  patrimonio  in
occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese
di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del
primo  esercizio  finanziario  utile.  Per  le imprese individuali il
requisito  si  intende  riferito  ai beni strumentali predisposti per
l'esercizio  dell'impresa  ed  interamente  liberati.  L'imprenditore
fornisce  prova  del  possesso  del  requisito mediante dichiarazione
asseverata  da  dottore  commercialista  o  ragioniere  iscritto  nel
collegio;
    c) l'inesistenza  di  notizie  sui protesti iscritte nel registro
informatico  di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del
titolare,  per  le  imprese individuali, dei soci, per le societa' di
persone,  degli  amministratori  per le societa' di capitali e per le
societa' cooperative;
    d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di
legge,  di  tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i
soci prestatori d'opera.
 
          Nota all'art. 5:
              - La legge 15 novembre 1995, n. 480, reca: «Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
          1995,  n.  381,  recante disposizioni urgenti in materia di
          finanziamento delle camere di commercio.».