IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  1999,  n. 528, ed in
particolare l'articolo 22;
  Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
  Sentite  le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 31 gennaio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza dell'11 novembre
2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 maggio 2003;
  Sulla  proposta  dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche
comunitarie;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Definizioni e termini di efficacia
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)   scelte  progettuali  ed  organizzative:  insieme  di  scelte
effettuate  in  fase  di  progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione  con  il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire  l'eliminazione  o  la  riduzione  al  minimo dei rischi di
lavoro.  Le  scelte  progettuali  sono  effettuate  nel  campo  delle
tecniche  costruttive,  dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da  adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
    b)  procedure:  le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire
un determinato lavoro od operazione;
    c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
    d)   attrezzature:   le  attrezzature  di  lavoro  come  definite
all'articolo  34,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
    e)   misure   preventive  e  protettive:  gli  apprestamenti,  le
attrezzature,  le  infrastrutture,  i  mezzi  e servizi di protezione
collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di
pericolo,  a  proteggere  i  lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
    f)   prescrizioni   operative:   le  indicazioni  particolari  di
carattere   temporale,   comportamentale,  organizzativo,  tecnico  e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
    costruzione,   in   relazione  alla  complessita'  dell'opera  da
    realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate,  in  base  alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le
fasi  e  le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
    h)  PSC:  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo  12  del  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
    i)  PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e  di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
    l)  POS:  il  piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 31, comma 1-bis,
lettera  c),  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive
modificazioni;
    m)  costi  della  sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del
decreto   legislativo   14   agosto   1996,   n.  494,  e  successive
modificazioni, nonche' gli oneri indicati all'articolo 31 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
  2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
e  province  autonome  fino  alla  data  di  entrata  in vigore della
normativa  emanata  dalle  medesime  regioni  e province autonome nel
rispetto   dei   principi   fondamentali   posti   in  materia  dalla
legislazione dello Stato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il   testo  dell'art.  31,  comma  1,  della  legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici), e' il seguente:
              «1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo, su proposta dei Ministri
          del  lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dei
          lavori  pubblici,  sentite  le  organizzazioni  sindacali e
          imprenditoriali   maggiormente  rappresentative,  emana  un
          regolamento  in  materia di piani di sicurezza nei cantieri
          edili   in   conformita'   alle  direttive  89/391/CEE  del
          Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del
          24 giugno  1992,  e  alla  relativa  normativa nazionale di
          recepimento.».
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494  (Attuazione  della  direttiva 92/57/CEE concernente le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          19 novembre  1999,  n.  528  (Modifiche  ed integrazioni al
          decreto   legislativo   14 agosto  1996,  n.  494,  recante
          attuazione   della   direttiva   92/57/CEE  in  materia  di
          prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute da osservare
          nei cantieri temporanei o mobili), e' il seguente:
              «Art.  22.  -  1.  I  contenuti  minimi  del  piano  di
          sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto
          legislativo  n.  494  del 1996, e l'indicazione della stima
          dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento
          previsto  dall'art.  31,  comma  1,  della legge n. 109 del
          1994, e successive modifiche.».
              -  Per  la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al
          titolo.
              -  Il  testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento
          ordinario.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).».
              -  Il  testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  34,  comma  1, lettera a), del
          citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
          titolo si intendono per:
                a) attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi  macchina,
          apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato
          durante il lavoro;».
              -  Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
          n. 494 del 1996, e' il seguente:
              «Art.  12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
          Il   piano   contiene   l'individuazione,  l'analisi  e  la
          valutazione  dei  rischi,  e  le conseguenti procedure, gli
          apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
          la  durata  dei  lavori,  il  rispetto  delle  norme per la
          prevenzione  degli  infortuni  e la tutela della salute dei
          lavoratori,  nonche'  la  stima  dei relativi costi che non
          sono  soggetti  al  ribasso  nelle  offerte  delle  imprese
          esecutrici.   Il  piano  contiene  altresi'  le  misure  di
          prevenzione  dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
          simultanea  o  successiva  di piu' imprese o dei lavoratori
          autonomi  ed  e' redatto anche al fine di prevedere, quando
          cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
          quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione
          collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
          e  prescrizioni  correlate  alla complessita' dell'opera da
          realizzare  ed alle eventuali fasi critiche del processo di
          costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
          alla   tipologia   del  cantiere  interessato,  i  seguenti
          elementi:
                a) modalita'   da   seguire  per  la  recinzione  del
          cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
                b) protezioni   o   misure   di  sicurezza  contro  i
          possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
                c) servizi igienico-assistenziali;
                d) protezioni  o  misure  di  sicurezza connesse alla
          presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
          sotterranee;
                e) viabilita' principale di cantiere;
                f) impianti  di  alimentazione  e  reti principali di
          elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
                g) impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le
          scariche atmosferiche;
                h) misure generali di protezione contro il rischio di
          seppellimento da adottare negli scavi;
                i) misure  generali  da adottare contro il rischio di
          annegamento;
                l)  misure  generali di protezione da adottare contro
          il rischio di caduta dall'alto;
                m) misure  per assicurare la salubrita' dell'aria nei
          lavori in galleria;
                n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
          della volta nei lavori in galleria;
                o) misure  generali di sicurezza da adottare nel caso
          di  estese  demolizioni  o  manutenzioni,  ove le modalita'
          tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
                p) misure  di  sicurezza contro i possibili rischi di
          incendio  o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
          pericolosi utilizzati in cantiere;
                q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
          dall'art. 14;
                r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
          dall'art. 5, comma 1, lettera c);
                s) valutazione,   in  relazione  alla  tipologia  dei
          lavori,   delle  spese  prevedibili  per  l'attuazione  dei
          singoli elementi del piano;
                t) misure  generali  di protezione da adottare contro
          gli sbalzi eccessivi di temperatura.
              2.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento e' parte
          integrante del contratto di appalto.
              3.  I  datori  di  lavoro  delle imprese esecutrici e i
          lavoratori  autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
          nel  piano  di  cui  al  comma  1  e nel piano operativo di
          sicurezza.
              4.  I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
          a  disposizione  dei  rappresentanti per la sicurezza copia
          del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento e del piano
          operativo   di   sicurezza   almeno   dieci   giorni  prima
          dell'inizio dei lavori.
              5.  L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
          al  coordinatore  per l'esecuzione proposte di integrazione
          al  piano  di  sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
          poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
          della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le eventuali
          integrazioni  possono  giustificare modifiche o adeguamento
          dei prezzi pattuiti.
              6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   ai   lavori  la  cui  esecuzione  immediata  e'
          necessaria   per   prevenire   incidenti  imminenti  o  per
          organizzare urgenti misure di salvataggio.».
              -  Il  testo  dell'art.  31,  comma 1-bis, della citata
          legge n. 109 del 1994, e' il seguente:
              «1-bis.  Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione,  e
          comunque  prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
          il  concessionario  redige  e  consegna  ai soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2:
                a) eventuali   proposte   integrative  del  piano  di
          sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
          sicurezza  quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
                b) un  piano  di  sicurezza  sostitutivo del piano di
          sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
          sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
          del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
                c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
          alle  proprie  scelte  autonome  e relative responsabilita'
          nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
          lavori,   da   considerare   come  piano  complementare  di
          dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di coordinamento e
          dell'eventuale  piano  generale di sicurezza, quando questi
          ultimi  siano  previsti  ai  sensi  del decreto legislativo
          14 agosto  1996,  n.  494,  ovvero  del  piano di sicurezza
          sostitutivo di cui alla lettera b).».
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, e'
          il seguente:
              «1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
          decreto si intendono per:
                a) cantiere   temporaneo   o   mobile,   in  appresso
          denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano
          lavori  edili  o  di  ingegneria  civile  il  cui elenco e'
          riportato all'allegato;
                b) committente:  il  soggetto  per  conto  del  quale
          l'intera   opera  viene  realizzata,  indipendentemente  da
          eventuali  frazionamenti  della sua realizzazione. Nel caso
          di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto
          titolare  del  potere  decisionale e di spesa relativo alla
          gestione dell'appalto;
                c) responsabile  dei lavori: soggetto che puo' essere
          incaricato  dal  committente  ai fini della progettazione o
          della    esecuzione   o   del   controllo   dell'esecuzione
          dell'opera.  Nel  caso  di  appalto  di  opera pubblica, il
          responsabile  dei  lavori  e'  il  responsabile  unico  del
          procedimento  ai  sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio
          1994, n. 109, e successive modifiche;
                d) lavoratore   autonomo:   persona   fisica  la  cui
          attivita'   professionale   concorre   alla   realizzazione
          dell'opera senza vincolo di subordinazione;
                e)  coordinatore  in materia di sicurezza e di salute
          durante  la progettazione dell'opera, di seguito denominato
          coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
          committente  o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
          dei compiti di cui all'art. 4;
                f) coordinatore  in  materia di sicurezza e di salute
          durante  la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso
          dal  datore  di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato,
          dal    committente   o   dal   responsabile   dei   lavori,
          dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
                f-bis)  uomini-giorno:  entita' presunta del cantiere
          rappresentata   dalla   somma   delle  giornate  lavorative
          prestate  dai  lavoratori,  anche autonomi, previste per la
          realizzazione dell'opera;
                f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che
          il  datore  di  lavoro  dell'impresa  esecutrice redige, in
          riferimento  al  singolo  cantiere  interessato,  ai  sensi
          dell'art.  4  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626, e successive modifiche.».