IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in particolare l'articolo 22; Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni e termini di efficacia 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita' dell'opera da realizzare; g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente: «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.». Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili), e' il seguente: «Art. 22. - 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche.». - Per la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al titolo. - Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa).». - Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 34, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente: «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;». - Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente: «Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilita' principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.». - Il testo dell'art. 31, comma 1-bis, della citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).». - Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, e' il seguente: «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato; b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5; f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.».