Art. 2.
                          Contenuti minimi
  1.  Il  PSC  e'  specifico  per  ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di  scelte  progettuali  ed  organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo  3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
  2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
    a)  l'identificazione  e  la  descrizione dell'opera, esplicitata
con:
      1) l'indirizzo del cantiere;
      2)  la  descrizione  del contesto in cui e' collocata l'area di
cantiere;
      3)   una  descrizione  sintetica  dell'opera,  con  particolare
riferimento  alle  scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
    b)  l'individuazione  dei  soggetti  con  compiti  di  sicurezza,
esplicitata   con   l'indicazione   dei   nominativi   dell'eventuale
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione  e,  qualora  gia'  nominato,  del  coordinatore per la
sicurezza  in  fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore
per  l'esecuzione  con  l'indicazione,  prima dell'inizio dei singoli
lavori,  dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi;
    c)  una  relazione  concernente  l'individuazione, l'analisi e la
valutazione   dei   rischi   concreti   in  riferimento  all'area  ed
all'organizzazione  del  cantiere,  alle  lavorazioni  ed  alle  loro
interferenze;
    d)  le  scelte  progettuali  ed  organizzative,  le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento:
      1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
      2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3,
commi 2 e 4;
      3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
    e)  le  prescrizioni operative, le misure preventive e protettive
ed  i  dispositivi  di  protezione  individuale,  in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2
e 3;
    f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
piu'  imprese  e  lavoratori  autonomi, come scelta di pianificazione
lavori  finalizzata  alla  sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5;
    g)   le   modalita'   organizzative   della  cooperazione  e  del
coordinamento,  nonche' della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
    h)  l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio  ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui il
servizio  di  gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonche' nel
caso  di  cui  all'articolo  17,  comma 4, del decreto legislativo 14
agosto  1996,  n.  494,  e  successive modificazioni; il PSC contiene
anche   i   riferimenti   telefonici  delle  strutture  previste  sul
territorio  al  servizio  del  pronto  soccorso  e  della prevenzione
incendi;
    i)  la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando  la  complessita'  dell'opera  lo richieda, delle sottofasi di
lavoro,  che  costituiscono  il  cronoprogramma  dei  lavori, nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
    l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
  3.  Il  coordinatore  per  la  progettazione indica nel PSC, ove la
particolarita'  delle  lavorazioni  lo richieda, il tipo di procedure
complementari  e  di  dettaglio  al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
  4.  Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative
agli  aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,
ove  la particolarita' dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico
e  una  breve  descrizione  delle  caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica relazione se gia' redatta.
  5.  L'elenco  indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili  alla  definizione  dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e'
riportato nell'allegato I.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art.  3  (Misure  generali  di tutela). - 1. Le misure
          generali  per la protezione della salute e per la sicurezza
          dei lavoratori sono:
                a) valutazione   dei   rischi  per  la  salute  e  la
          sicurezza;
                b) eliminazione   dei   rischi   in   relazione  alle
          conoscenze  acquisite  in  base al progresso tecnico e, ove
          cio' non e' possibile, loro riduzione al minimo;
                c) riduzione dei rischi alla fonte;
                d) programmazione  della  prevenzione  mirando  ad un
          complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
          condizioni    tecniche    produttive    ed    organizzative
          dell'azienda  nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
          di lavoro;
                e) sostituzione  di  cio'  che e' pericoloso con cio'
          che non lo e', o e' meno pericoloso;
                f) rispetto  dei principi ergonomici nella concezione
          dei  posti  di  lavoro,  nella  scelta delle attrezzature e
          nella  definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche
          per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
                g) priorita'  delle  misure  di protezione collettiva
          rispetto alle misure di protezione individuale;
                h) limitazione  al  minimo  del numero dei lavoratori
          che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
                i) utilizzo  limitato  degli agenti chimici, fisici e
          biologici, sui luoghi di lavoro;
                l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei
          rischi specifici;
                m) allontanamento  del  lavoratore dall'esposizione a
          rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
                n) misure igieniche;
                o) misure di protezione collettiva ed individuale;
                p) misure  di  emergenza da attuare in caso di pronto
          soccorso,   di   lotta   antincendio,  di  evacuazione  dei
          lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
                q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
                r)  regolare  manutenzione di ambienti, attrezzature,
          macchine   ed   impianti,   con   particolare  riguardo  ai
          dispositivi  di  sicurezza  in conformita' alla indicazione
          dei fabbricanti;
                s) informazione,    formazione,    consultazione    e
          partecipazione    dei    lavoratori    ovvero    dei   loro
          rappresentanti,  sulle questioni riguardanti la sicurezza e
          la salute sul luogo di lavoro;
                t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
              2.  Le  misure  relative  alla sicurezza, all'igiene ed
          alla  salute  durante  il  lavoro non devono in nessun caso
          comportare oneri finanziari per i lavoratori.».
              -  Il  testo  dell'art. 17, comma 4, del citato decreto
          legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente:
              «4.   I  datori  di  lavoro,  quando  e'  previsto  nei
          contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
          responsabile  dei  lavori  organizzi  apposito  servizio di
          pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
          sono  esonerati  da  quanto  previsto dall'art. 4, comma 5,
          lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.».