Art. 3.
          Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area
   di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
  1.  In  riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
    a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
    b)  all'eventuale  presenza  di  fattori  esterni  che comportano
rischi per il cantiere;
    c)  agli  eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
  2.  In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene,
in  relazione  alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli
elementi  indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
14  agosto  1996,  n.  494,  e  successive  modificazioni,  anche dei
seguenti:
    a)  le  eventuali modalita' di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
    b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
    c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
    d)  le  zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e
dei rifiuti;
    e)  le  eventuali  zone  di  deposito  dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
  3.   In  riferimento  alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la
progettazione  suddivide  le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando  la  complessita'  dell'opera  lo  richiede,  in  sottofasi di
lavoro,   ed   effettua   l'analisi   dei  rischi  presenti,  facendo
particolare  attenzione  oltre  che  ai rischi connessi agli elementi
indicati  nell'articolo  12,  comma 1, del decreto legislativo n. 494
del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
    a)  al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
    b) al rischio di elettrocuzione;
    c) al rischio rumore;
    d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
  4.  Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC
contiene:
    a)  le  scelte  progettuali  ed  organizzative,  le procedure, le
misure  preventive  e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo  i  rischi  di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e
disegni tecnici esplicativi;
    b)  le  misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto
alla lettera a).