Art. 4.
      Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze
             tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
  1.  Il  coordinatore  per la progettazione effettua l'analisi delle
interferenze  tra  le  lavorazioni,  anche  quando  sono  dovute alle
lavorazioni  di  una  stessa  impresa  esecutrice  o alla presenza di
lavoratori  autonomi,  e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  il cronoprogramma dei
lavori  ai  sensi  del presente regolamento, prende esclusivamente in
considerazione  le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza
ed  e'  redatto  ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
  2.  In  riferimento  alle  interferenze  tra le lavorazioni, il PSC
contiene  le  prescrizioni  operative  per  lo  sfasamento spaziale o
temporale  delle  lavorazioni interferenti e le modalita' di verifica
del  rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di  interferenza,  indica  le  misure  preventive  e  protettive ed i
dispositivi  di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.
  3.  Durante  i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro,  il  coordinatore  per  l'esecuzione verifica periodicamente,
previa  consultazione  della  direzione  dei  lavori,  delle  imprese
esecutrici  e  dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita'
della  relativa  parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando
il   piano  ed  in  particolare  il  cronoprogramma  dei  lavori,  se
necessario.
  4.   Le   misure   di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione  collettiva,  sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi.
  5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti
ad  attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4
del   presente   articolo   e,  previa  consultazione  delle  imprese
esecutrici  e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalita' di verifica.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art.  42  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di
          attuazione  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, legge
          quadro   in   materia  di  lavori  pubblici,  e  successive
          modificazioni), e' il seguente:
              «Art.  42  (Cronoprogramma). - 1. Il progetto esecutivo
          e'  corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto
          al  fine  di  stabilire  in  via convenzionale, nel caso di
          lavori  compensati  a prezzo chiuso, l'importo degli stessi
          da  eseguire  per  ogni  anno  intero decorrente dalla data
          della consegna.
              2.  Nei  casi  di  appalto-concorso  e  di  appalto  di
          progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma e'
          presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.
              3.  Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale deve tenersi
          conto  della  prevedibile incidenza dei giorni di andamento
          stagionale sfavorevole.
              4.  Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per
          fatti  impu-tabili  all'impresa,  resta  fermo  lo sviluppo
          esecutivo risultante dal cronoprogramma.».