Art. 6.
          Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
  1.  Il  POS  e'  redatto  a  cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese  esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento
al  singolo  cantiere  interessato;  esso  contiene almeno i seguenti
elementi:
    a)   i   dati   identificativi   dell'impresa   esecutrice,   che
comprendono:
      1)  il  nominativo  del  datore  di  lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
      2)  la  specifica  attivita' e le singole lavorazioni svolte in
cantiere   dall'impresa   esecutrice   e   dai   lavoratori  autonomi
subaffidatari;
      3)  i  nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio
ed  evacuazione  dei  lavoratori  e,  comunque,  alla  gestione delle
emergenze  in  cantiere,  del  rappresentante  dei  lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
      4) il nominativo del medico competente ove previsto;
      5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
      6)  i  nominativi  del  direttore  tecnico  di  cantiere  e del
capocantiere;
      7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa   esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  in
cantiere per conto della stessa impresa;
    b)  le  specifiche  mansioni,  inerenti  la  sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
    c)  la  descrizione  dell'attivita'  di cantiere, delle modalita'
organizzative e dei turni di lavoro;
    d)  l'elenco  dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere  provvisionali  di  notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
    e)  l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
    f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
    g)   l'individuazione   delle  misure  preventive  e  protettive,
integrative  rispetto  a  quelle  contenute  nel PSC quando previsto,
adottate  in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;
    h)  le  procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
    i)  l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
    l)   la   documentazione   in  merito  all'informazione  ed  alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
  2.  Ove  non  sia  prevista  la  redazione  del PSC, il PSS, quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
          del  preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la
          salute  dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli riguardanti
          gruppi  di  lavoratori  esposti a rischi particolari, anche
          nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
          o   dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'  nella
          sistemazione dei luoghi di lavoro.
              2.  All'esito  della  valutazione di cui al comma 1, il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
                a) una  relazione sulla valutazione dei rischi per la
          sicurezza  e  la salute durante il lavoro, nella quale sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
                b) l'individuazione  delle misure di prevenzione e di
          protezione  e  dei  dispositivi  di protezione individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
                c) il  programma  delle misure ritenute opportune per
          garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza.
              3.  Il  documento  e' custodito presso l'azienda ovvero
          l'unita' produttiva.
              4. Il datore di lavoro:
                a) designa    il   responsabile   del   servizio   di
          prevenzione  e  protezione  interno  o  esterno all'azienda
          secondo le regole di cui all'art. 8;
                b) designa  gli  addetti al servizio di prevenzione e
          protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
          di cui all'art. 8;
                c) nomina,  nei casi previsti dall'art. 16, il medico
          competente.
              5.  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
          la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
                a) designa  preventivamente  i  lavoratori incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
                b) aggiorna  le misure di prevenzione in relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini  della  salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione;
                c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza;
                d) fornisce   ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
                e) prende  le misure appropriate affinche' soltanto i
          lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
                f) richiede   l'osservanza   da   parte  dei  singoli
          lavoratori  delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
          aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione;
                g) richiede   l'osservanza   da   parte   del  medico
          competente  degli  obblighi  previsti dal presente decreto,
          informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi
          all'attivita' produttiva;
                h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
          di  rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
          i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed
          inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona
          pericolosa;
                i) informa  il  piu'  presto  possibile  i lavoratori
          esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa
          il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
                l)  si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
          dal   richiedere   ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro
          attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui persiste un
          pericolo grave e immediato;
                m) permette  ai lavoratori di verificare, mediante il
          rappresentante   per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
          al   rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere  alle
          informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e);
                n) prende  appropriati  provvedimenti per evitare che
          le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la
          salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
                o) tiene   un   registro   nel  quale  sono  annotati
          cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano
          un'assenza  dal  lavoro  di  almeno un giorno. Nel registro
          sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica
          professionale  dell'infortunato,  le cause e le circostanze
          dell'infortunio,  nonche' la data di abbandono e di ripresa
          del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
          approvato  con  decreto  del  Ministero  del lavoro e della
          previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva
          permanente,  di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547,  e successive
          modifiche,   ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,  a
          disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
          di  tale  decreto  il registro e' redatto in conformita' ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
                p) consulta  il  rappresentante  per la sicurezza nei
          casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
                q) adotta   le   misure   necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
          nonche'  per  il  caso  di pericolo grave e immediato. Tali
          misure  devono  essere adeguate alla natura dell'attivita',
          alle    dimensioni    dell'azienda,    ovvero   dell'unita'
          produttiva, e al numero delle persone presenti.
              6.  Il  datore di lavoro effettua la valutazione di cui
          al  comma  1  ed elabora il documento di cui al comma 2, in
          collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di
          prevenzione  e  protezione  e  con il medico competente nei
          casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
              7.  La  valutazione di cui al comma 1 e il documento di
          cui  al  comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
          del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori.
              8.  Il  datore  di  lavoro custodisce, presso l'azienda
          ovvero  l'unita'  produttiva,  la  cartella  sanitaria e di
          rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
          con  salvaguardia  del segreto professionale, e ne consegna
          copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
          rapporto   di   lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso  ne  fa
          richiesta.
              9.  Per  le  piccole  e  medie  aziende, con uno o piu'
          decreti  da  emanarsi  entro  il 31 marzo 1996 da parte dei
          Ministri   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la commissione consultiva permanente per
          la  prevenzione  degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
          in  relazione  alla  natura  dei  rischi  e alle dimensioni
          dell'azienda,  sono  definite  procedure standardizzate per
          gli  adempimenti  documentali  di cui al presente articolo.
          Tali   disposizioni   non   si   applicano  alle  attivita'
          industriali  di  cui  all'art. 1 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e successive
          modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
          ai  sensi  degli  articoli 4  e  6 del decreto stesso, alle
          centrali   termoelettriche,   agli  impianti  e  laboratori
          nucleari,   alle  aziende  estrattive  ed  altre  attivita'
          minerarie,  alle aziende per la fabbricazione e il deposito
          separato   di   esplosivi,  polveri  e  munizioni,  e  alle
          strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
              10.  Per  le  medesime aziende di cui al comma 9, primo
          periodo,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
          della  previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la commissione
          consultiva  permanente per la prevenzione degli infortuni e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
                a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
          nei  quali  e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
          di  prevenzione  e  protezione  in  aziende  ovvero  unita'
          produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a
          quello indicato nell'allegato I;
                b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
          volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
          degli  ambienti  di  lavoro da parte del medico competente,
          ferma   restando  l'obbligatorieta'  di  visite  ulteriori,
          allorche' si modificano le situazioni di rischio.
              11.  Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
          [1]  dell'allegato  I,  il  datore  di lavoro delle aziende
          familiari,  nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
          addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
          3,  ma  e'  tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
          l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  dei rischi e
          l'adempimento    degli    obblighi   ad   essa   collegati.
          L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante
          per  la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
          di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonche' le
          aziende  che  occupano  fino  a  dieci  addetti, soggette a
          particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di
          specifici  settori  produttivi  con  uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e
          forestali   e   dell'interno,   per  quanto  di  rispettiva
          competenza.
              12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
          di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai sensi del
          presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
          assegnati  in  uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
          uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative,  restano  a  carico dell'amministrazione tenuta,
          per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
          manutenzione.   In  tal  caso  gli  obblighi  previsti  dal
          presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
          intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico.».