Art. 7.
                   Stima dei costi della sicurezza
  1.  Ove  e'  prevista  la  redazione  del  PSC ai sensi del decreto
legislativo  14  agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei
costi  della  sicurezza  vanno  stimati,  per  tutta  la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
    a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
    b)  delle  misure  preventive  e  protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
    c)  degli  impianti  di  terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche,   degli   impianti   antincendio,   degli  impianti  di
evacuazione fumi;
    d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
    e)  delle  procedure  contenute  nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
    f)  degli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e
richiesti  per  lo  sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
    g)  delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso comune di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva.
  2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non
e'  prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14
agosto  1996,  n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni
appaltanti,  nei  costi  della sicurezza stimano, per tutta la durata
delle  lavorazioni  previste  nel  cantiere,  i  costi  delle  misure
preventive  e  protettive  finalizzate  alla  sicurezza  e salute dei
lavoratori.
  3.  La  stima  dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo   o   a   misura,   riferita   ad  elenchi  prezzi  standard  o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o  non  disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi complete e
desunte  da  indagini  di  mercato.  Le  singole voci dei costi della
sicurezza  vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera   ed  il  successivo  smontaggio,  l'eventuale  manutenzione  e
l'ammortamento.
  4.  I  costi  della  sicurezza  cosi'  individuati,  sono  compresi
nell'importo  totale  dei  lavori,  ed individuano la parte del costo
dell'opera  da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
  5.  Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si
rendono  necessari  a  causa  di  varianti  in corso d'opera previste
dall'articolo  25  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660,  1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni  contenute  nei  commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza
cosi'  individuati, sono compresi nell'importo totale della variante,
ed  individuano  la  parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso.
  6.  Il  direttore  dei  lavori  liquida l'importo relativo ai costi
della  sicurezza  previsti  in base allo stato di avanzamento lavori,
sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 263
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo dell'art. 25 della citata legge n. 109 del
          1994, e' il seguente:
              «Art.  25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
          in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,
          del codice civile;
                d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
              3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
          un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
          recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
          lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
          dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
              5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano
          errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata
          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea
          identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione
          degli elaborati progettuali.».
              -  Il  testo  dell'art.  1659  del  codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  1659  (Variazioni  concordate  del  progetto). -
          L'appaltatore  non puo' apportare variazioni alle modalita'
          convenute   dell'opera   se   il   committente  non  le  ha
          autorizzate.
              L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
              Anche  quando  le modificazioni sono state autorizzate,
          l'appaltatore,  se  il  prezzo  dell'intera  opera e' stato
          determinato  globalmente,  non ha diritto a compenso per le
          variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.».
              -  Il  testo  dell'art.  1660  del  codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  1660  (Variazioni necessarie del progetto). - Se
          per  l'esecuzione  dell'opera a regola d'arte e' necessario
          apportare   variazioni  al  progetto  e  le  parti  non  si
          accordano,  spetta  al giudice di determinare le variazioni
          da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
              Se  l'importo  delle  variazioni  supera  il  sesto del
          prezzo  complessivo  convenuto, l'appaltatore puo' recedere
          dal  contratto  e  puo'  ottenere,  secondo le circostanze,
          un'equa indennita'.
              Se   le   variazioni   sono  di  notevole  entita',  il
          committente  puo'  recedere  dal  contratto  ed e' tenuto a
          corrispondere un equo indennizzo.».
              -  Il  testo  dell'art.  1661  del  codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  1661 (Variazioni ordinate dal committente). - Il
          committente  puo' apportare variazioni al progetto, purche'
          il   loro   ammontare   non  superi  il  sesto  del  prezzo
          complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso
          per   i  maggiori  lavori  eseguiti,  anche  se  il  prezzo
          dell'opera era stato determinato globalmente.
              La  disposizione  del  comma  precedente non si applica
          quando  le  variazioni,  pur  essendo  contenute nei limiti
          suddetti,  importano  notevoli  modificazioni  della natura
          dell'opera  o  dei  quantitativi nelle singole categorie di
          lavori  previste  nel contratto per l'esecuzione dell'opera
          medesima.
              -  Il  testo  dell'art. 1664, secondo comma, del codice
          civile e' il seguente:
              «Art.  1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione).
          -  Se  nel  corso  dell'opera si manifestano difficolta' di
          esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
          non  previste  dalle  parti,  che rendano notevolmente piu'
          onerosa  la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
          a un equo compenso.».