Art. 10.
          Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo 25, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  le  parole:  "comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6".
 
          Nota all'art. 10:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
          In  relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
          di  completamento,  con specifico riferimento alle esigenze
          correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero con le
          attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche  sia sul
          territorio  nazionale  sia  all'estero,  gli  ufficiali  di
          complemento   o   in  ferma  prefissata,  su  proposta  dei
          rispettivi  Stati  maggiori  o  Comandi  generali  e previo
          consenso  degli  interessati,  possono essere richiamati in
          servizio  con  il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
          ad  una  ferma  non  superiore  ad  un  anno, rinnovabile a
          domanda  dell'interessato  per  non  piu'  di una volta, al
          termine della quale sono collocati in congedo.
              2.  Agli  ufficiali  delle  forze  di  completamento si
          applicano  le  norme  di  stato  giuridico previste per gli
          ufficiali del servizio permanente.
              3.  L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
          modalita'  previste per gli ufficiali del congedo di cui al
          Titolo   IV  della  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  e
          successive modificazioni.
              4.  Gli  ufficiali inferiori delle forze di complemento
          possono  partecipare  ai concorsi per il reclutamento degli
          ufficiali  di  cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma
          1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, e
          successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano
          superato  il  quarantesimo  anno  di  eta'.  Al termine dei
          prescritti  corsi  formativi,  i  predetti  ufficiali  sono
          iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
          dei parigrado in ruolo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano
          all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
          degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
          e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
          superato il trentaquattresimo anno di eta'.
              6.  La  nomina  ad  ufficiale  di  complemento ai sensi
          dell'art.  4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
          essere  conferita  ai  cittadini  italiani  in  possesso di
          spiccata  professionalita'  che  diano ampio affidamento di
          prestare  opera  proficua  nelle Forze armate. La nomina e'
          conferita   previo  giudizio  della  Commissione  ordinaria
          d'avanzamento,   che   stabilisce  il  grado  ed  il  ruolo
          d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
          o Comandanti generali.
              7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
          delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
          definite  in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
          Forza  armata,  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
          Guardia di finanza:
                a) le  modalita'  per  l'individuazione delle ferme e
          della  loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del limite
          massimo di cui al comma 1;
                b) i  requisiti  fisici  ed attitudinali richiesti ai
          fini   dell'esercizio   delle  mansioni  previste  per  gli
          ufficiali   chiamati   o   richiamati   in   servizio.  Gli
          ordinamenti   di   ciascuna  Forza  armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri   e   del   Corpo   della  Guardia  di  finanza
          individuano  gli  eventuali  specifici requisiti richiesti,
          anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
                c) le   procedure   da  seguirsi,  le  modalita'  per
          l'individuazione   delle   professionalita'   e  del  grado
          conferibile  ai  sensi  del comma 6 gli eventuali ulteriori
          requisiti,  secondo  criteri  analoghi a quelli individuati
          dal titolo II del regio-decreto 16 magio 1932, n. 819.
              8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
          siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
          per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
          aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
          attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
          al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
          precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
          indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
          eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
          dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
          corresponsione all''interessato.».