Art. 11.
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo  26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  4,  le  parole: "Per gli ufficiali ausiliari" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli ufficiali in ferma prefissata con
almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e
gli ufficiali delle forze di completamento,";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per  gli  ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato
servizio  per  almeno  diciotto  mesi  senza  demerito  nell'Arma dei
carabinieri  sono  previste  riserve  fino  al 40 per cento dei posti
annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298.";
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si
applicano  anche  agli  ufficiali  di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito la ferma contratta.".
 
          Nota all'art. 11:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
          ausiliari).  -  1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le
          disposizioni  dell'art. 77 del decreto del Presidente della
          Repubblica   14 febbraio   1964,   n.   237,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  le previsioni della legge 3 maggio
          1955,  n.  370,  e  successive modificazioni, in materia di
          conservazione  del  posto  di  lavoro per i richiamati alle
          armi.
              2.  I  periodi  di  servizio  prestati  quale ufficiale
          ausiliario  sono  valutati  nei  pubblici  concorsi  con un
          punteggio  incrementale  non  inferiore  a  quello  che  le
          commissioni   esaminatrici   attribuiscono  per  i  servizi
          prestati negli impieghi civili presso enti enti pubblici.
              Per   gli  ufficiali  ausiliari  che  abbiano  prestato
          servizio  senza  demerito  nell'Esercito,  nella  Marina  e
          nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80
          per   cento   del  posti  annualmente  disponibili  per  la
          partecipazione  ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
          modificazioni.
              4.  Per  gli  ufficiali  in ferma prefissata con almeno
          diciotto   mesi   di   servizio  e  per  gli  ufficiali  di
          complemento  e  gli ufficiali delle forze di completamento,
          che  abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei
          carabinieri  sono previste riserve di posti fino all'80 per
          cento  dei  posti  annualmente disponibili per l'accesso al
          ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei carabinieri di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
              4-bis.  Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
          prestato  servizio  per almeno diciotto mesi senza demerito
          nell'Arma  dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
          per  cento  dei posti annualmente disponibili per l'accesso
          al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
          7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 17 si applicano
          anche   agli  ufficiali  ausiliari,  che  abbiano  prestato
          servizio senza demerito.
              5-bis.  Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5
          e  6,  si  applicano anche agli ufficiali di complemento in
          ferma  biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che
          hanno completato senza demerito la ferma contratta.».
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo
          dell'art. 7:
              «Art.  7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
          speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado
          di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
                a) prevalentemente    dai    marescialli    aiutanti,
          marescialli   capi   e  marescialli  ordinari  in  servizio
          permanente  dell'Arma  dei  carabinieri,  muniti di uno dei
          titoli  di  studio  richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi
          dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la
          qualifica  finale  non inferiore a «superiore alla media» e
          che  alla  data  indicata  nel  bando  di concorso, abbiano
          compiuto  il  ventisettesimo anno di eta' e non superato il
          quarantesimo;
                b) dagli    ufficiali   subalterni   di   complemento
          dell'Arma  dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
          di  prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata
          nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
              2. I vincitori di concorso sono:
                a) nominati   sottotenenti  con  anzianita'  relativa
          stabilita  in  base  all'ordine della graduatoria di merito
          unica per entrambe le categorie di concorrenti;
                b) ammessi  a frequentare un corso applicativo, della
          durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
          determinata   una   nuova   anzianita'   relativa  in  base
          all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
              3.  Ai  sottotenenti  del  ruolo  speciale reclutati ai
          sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65,
          secondo  e  terzo  comma,  della legge 12 novembre 1955, n.
          1137,   sostituendo  al  corso  di  applicazione  il  corso
          applicativo.
              4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
          del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al
          comma 2, lettera b):
                a) se   provenienti   dal   ruolo   dei  marescialli,
          rientrano  nella  categoria  di  provenienza. Il periodo di
          durata  del  corso  e' in tali casi computato per intero ai
          fini dell'anzianita' di servizio;
                b) se  provenienti  dagli  ufficiali  di complemento,
          vengono collocati in congedo.
              5.  Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale
          per  effetto  delle  disposizioni del presente articolo, al
          personale  proveniente, senza soluzione di continuita', dai
          ruoli  del  complemento  degli  ufficiali o dal ruolo degli
          ispettori,  qualora  gli emolumenti fissi e continuativi in
          godimento  siano  superiori  a quelli spettanti nella nuova
          posizione,  e'  attribuito  un  assegno personale pari alla
          relativa  differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
          stipendiali  conseguenti  a  progressione  di  carriera o a
          disposizioni normative a carattere generale.
              5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4
          della   legge   30 dicembre   1971,   n.  1204,  non  possa
          frequentare  o  completare  il  corso applicativo di cui al
          comma  2,  lettera b), fermo restando le norme previste dal
          decreto  legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al
          corso  successivo  e qualora lo superi con esito favorevole
          assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso
          di appartenenza.».