Art. 2.
          Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il
secondo  periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "A decorrere
dal  1°  gennaio  2004  e  fino  al  31 dicembre 2006 sono chiamati a
svolgere  il  servizio  di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle
Forze   di   polizia   ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nelle
amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata
del   servizio   di  leva  e'  quella  stabilita  dalle  disposizioni
vigenti.".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  7  (Sospensione  del  servizio di leva). - 1. Il
          servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1°
          gennaio  2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31
          dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva,
          anche  in  qualita'  di ausiliari nelle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello
          Stato,  i  soggetti  nati  entro  il  1985.  La  durata del
          servizio  di  leva  e'  quella stabilita dalle disposizioni
          vigenti.
              2.  Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
          chiamati  ad  assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
          annualmente  ripartito,  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa,  tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
          capitanerie  di  porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
          capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
          il Ministro dei trasporti e della navigazione.
              3.  Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
          della  legge  14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
          e'   ripristinato   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  del
          Ministri.».