Art. 2. Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Il servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti. 2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio del Ministri.».