Art. 5.
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo  15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  "4-bis.  I  volontari  in  ferma  breve  reclutati  o  ammessi alla
rafferma  ai  sensi  della  legge  24  dicembre  1986, n. 958, ovvero
dell'articolo  2,  comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e
i  volontari  in  ferma  breve  reclutati  ai  sensi  del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente
collocati  nelle  graduatorie  per  l'accesso  alle carriere iniziali
dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito
nei  ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze
armate  di  cui  all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile
1999,  n.  110,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
  4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo
status  di  volontario  in  ferma  breve  per  il  periodo necessario
all'espletamento  dei  tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi
propedeutici  e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il
grado  di  1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno
dalla   data   di  approvazione  della  graduatoria  del  concorso  e
nell'ordine risultante dalla stessa.".
 
          Note all'art. 5:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo   8 maggio   2001,   n.  215  (vedi  nota  alle
          premesse), come modificato dal presente decreto:
              «Art.  15  (Volontari  di  truppa  in  ferma breve e in
          rafferma).  -  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2002,  ai
          volontari  in  ferma  breve si applicano le disposizioni di
          cui agli articoli 13 e 14.
              2.  Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di
          truppa  in  ferma  breve  di  cui all'art. 5, e' consentito
          prolungare  la ferma dei volontari in ferma breve triennale
          con tre ulteriori rafferme biennali.
              3.   Ai   fini   dell'armonizzazione   del  trattamento
          economico  con quello dei volontari in servizio permanente,
          al  personale  volontario  in  ferma breve o in rafferma e'
          corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta
          anche  a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
          orario di servizio.
              4.  Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma
          sono  estese, in quanto applicabili, le norme in materia di
          stato  giuridico  e  avanzamento  relative  ai volontari di
          truppa in servizio permanente.
              4-bis.  I  volontari in ferma breve reclutati o ammessi
          alla  rafferma  ai  sensi  della legge 24 dicembre 1986, n.
          958,   ovvero  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto-legge
          21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla
          legge  18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve
          reclutati   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  2 settembre  1997,  n.  332,  e  non  utilmente
          collocati  nelle  graduatorie  per  l'accesso alle carriere
          iniziali  dallo  stesso  previste  possono  partecipare  ai
          concorsi  per il transito nei ruoli dei volontari di truppa
          in  servizio  permanente delle Forze armate di cui all'art.
          2,  comma  4,  del  decreto-legge  21 aprile  1999, n. 110,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
          n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
              4-ter.  I  vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis
          mantengono  lo  status  di volontario in ferma breve per il
          periodo    necessario    all'espletamento    dei   tirocini
          pratico-sperimentali  ovvero  dei corsi propedeutici e sono
          immessi  nei  ruoli del servizio permanente con il grado di
          1°  caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno
          dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e
          nell'ordine risultante dalla stessa.».
              - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
          servizio   militare   di   leva   e  sulla  ferma  di  leva
          prolungata»,  e'  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
              - Il  decreto-legge  21 aprile  1999,  n.  110, recante
          «Autorizzazione  all'invio  in  Albania  ed in Macedonia di
          contingenti  italiani  nell'ambito  della missione NATO per
          compiti   umanitari   e  di  protezione  militare,  nonche'
          rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania
          e  di  assistenza ai profughi», come modificato dalla legge
          di  conversione 18 giugno 1999, n. 186, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 giugno  1999, n. 144; si riporta il
          testo dell'art. 2, commi 3 e 4:
              «Art. 2. - 1.-2. (Omissis).
              3.  Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in
          ferma  breve  di  cui all'art. 7 del decreto legislativo 12
          maggio  1995,  n.  196, e ferma restando la possibilita' di
          cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto:
                a) al personale volontario in ferma breve delle Forze
          armate,  in  servizio  all'atto  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto,  puo'  essere  prolungata  la  ferma con
          un'ulteriore rafferma biennale;
                b) le  Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui
          il  gettito  di volontari in ferma breve reclutati ai sensi
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
          1997,  n.  332,  risultasse  insufficiente  a soddisfare le
          esigenze,  a  reclutare  personale  volontario  secondo  le
          modalita'  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  dello  stesso
          decreto.
              4.  Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al
          comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 332 del
          1997  per  il  transito nei ruoli dei volontari in servizio
          permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
          12  dello  stesso  decreto  per l'immissione nelle Forze di
          polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          2 settembre  1997, n. 332, concernente «Regolamento recante
          norme  per  l'immissione  dei  volontari delle Forze armate
          nelle  carriere  iniziali  della  Difesa,  delle  Forze  di
          polizia,  dei  Vigili  del fuoco e del Corpo militare della
          Croce   rossa   italiana,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.