Art. 6. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri 70%; b) Corpo della Guardia di finanza 70%; c) Corpo militare della Croce rossa 100%; d) Polizia di Stato 45%; e) Corpo di polizia penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 6. La riserva cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1. 7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.».