Art. 6.
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  primo dei regolamenti previsti dal presente
comma  e'  abrogato  l'articolo  3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.".
 
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
          prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
          all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti corpi e
          nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
          volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
          cosi' determinate:
                a) Arma dei carabinieri 70%;
                b) Corpo della Guardia di finanza 70%;
                c) Corpo militare della Croce rossa 100%;
                d) Polizia di Stato 45%;
                e) Corpo di polizia penitenziaria 60%;
                f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
                g) Corpo forestale dello Stato 45%.
              2.  Le  riserve  di posti di cui al comma 1 non operano
          nei   confronti   del  personale  ammesso  alle  successive
          rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
              3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono disciplinati,
          mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
          Repubblica   2 settembre   1997,  n.  332,  i  criteri  per
          l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.
              4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  e  successive  modificazioni,  sentita  la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato  l'accesso dei
          volontari  di  truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
          congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
          di   polizia   municipale   e  provinciale,  attraverso  la
          previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
              5.  Il  Ministro  della  difesa con proprio decreto, da
          emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente   decreto,  disciplina  la  riserva  di  posti  da
          devolvere  ai  volontari  di  truppa  in ferma prefissata e
          ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
          per  cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
          civili  del  personale  non  dirigente  del Ministero della
          difesa.
              6.  La  riserva  cui all'art. 39, comma 15, del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,  fermi  restando  i
          diritti   dei   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
          obbligatoria  ai  sensi del decreto legislativo 23 novembre
          1988,  n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
          della  legge  12 marzo  1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
          applica  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata
          di  durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
          senza  demerito,  anche  al  termine o durante le eventuali
          rafferme  contratte.  I  bandi  di  concorso  o  comunque i
          provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
          dalle  amministrazioni,  dalle  aziende, dagli enti e dagli
          istituti  dello  Stato, delle regioni, delle province e dei
          comuni,  debbono  recare  l'attestazione dei predetti posti
          riservati   agli   aventi  diritto.  Tali  amministrazioni,
          aziende,  enti  e  istituti, trasmettono al Ministero della
          difesa   copia   dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei
          provvedimenti   che   prevedono   assunzioni  di  personale
          nonche',  entro  il  mese  di gennaio  di  ciascun  anno il
          prospetto  delle  assunzioni  operate ai sensi del presente
          articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
          al  presente  comma  non  si cumula con quella prevista dal
          comma 1.
              7.  Qualora  la  riserva  per  i volontari di truppa in
          ferma  prefissata  e  in  ferma  breve  nei concorsi per le
          assunzioni  nelle  carriere  iniziali delle amministrazioni
          indicate   nei  commi  1,  4,  5  e  6  non  possa  operare
          integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
          di  posto,  tale frazione si cumula con la riserva relativa
          ad  altri  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione
          ovvero  ne  e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
          l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
          graduatoria degli idonei.».