Art. 8. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti : "due anni e sei mesi"; b) al comma 5, lettera b), le parole: "requisiti fisici ed attitudinali" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti psico-fisici e attitudinali"; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni."; d) al comma 6, lettera a), le parole: "della corrispondente Arma o Corpo" sono sostituite dalle seguenti: "del corrispondente ruolo speciale".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), e g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni; b) non abbiano superato il trentottesimo anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse. 3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dai carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso del requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298; b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della Guardia di finanza si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso del requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed h) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale. 5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni. 6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico; d) sottotenenti del Corpo della Guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. 7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. 8. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni 10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.».