Art. 8.
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo  23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1, le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti : "due anni e sei mesi";
    b)  al  comma  5,  lettera  b),  le  parole: "requisiti fisici ed
attitudinali" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti psico-fisici
e attitudinali";
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in
ferma prefissata possono prevedere:
    a)  riserve  di  posti  a  favore  dei diplomati presso le scuole
militari  e  gli  istituti  di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n.
388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo
complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
    b)   la  ripartizione  dei  posti  messi  a  concorso  per  armi,
specialita' o specializzazioni.";
    d)  al comma 6, lettera a), le parole: "della corrispondente Arma
o  Corpo"  sono  sostituite dalle seguenti: "del corrispondente ruolo
speciale".
 
          Nota all'art. 8:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215  come  modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  23  (Ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1. A
          decorrere  dal  1° gennaio  2003,  ciascuna  Forza  armata,
          l'Arma  dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza
          possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
          prefissata  con  durata  della ferma di due anni e sei mesi
          incluso  il  periodo di formazione, da reclutare tra coloro
          che  hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
          formativi.
              2.  Ai  corsi  di  cui  al  comma  1  si accede tramite
          pubblico  concorso al quale possono partecipare i cittadini
          italiani che:
                a) siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle
          lettere  c),  e),  e  g)  dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490,  e  successive
          modificazioni;
                b) non  abbiano superato il trentottesimo anno d'eta'
          alla data indicata nel bando di concorso;
                c) siano  in  possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
          attitudinale   necessaria   all'esercizio   delle  mansioni
          connesse.
              3.  Ai  corsi  di  cui  al  comma  1,  per  l'Arma  dai
          carabinieri  si  accede  tramite pubblico concorso al quale
          possono partecipare i cittadini italiani che:
                a) siano  in  possesso  del  requisiti  di  cui  alle
          lettere  b),  c), d), e), dell'art. 5, comma 1, del decreto
          legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
                b) non  abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta'
          alla data indicata nel bando di concorso;
                c) siano   riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica   ed  attitudinale  dal  Centro  nazionale  di
          selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
          carabinieri.
              4.  Ai  corsi  di  cui  al  comma 1, per il Corpo della
          Guardia  di  finanza si accede tramite pubblico concorso al
          quale possono partecipare i cittadini italiani che:
                a) siano  in  possesso  del  requisiti  di  cui  alle
          lettere  b),  c),  d),  e)  ed h) dell'art. 5, comma 1, del
          decreto  legislativo  emanato  ai  sensi  dell'art. 4 della
          legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) non  abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta'
          alla data indicata nel bando di concorso;
                c) siano   riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale ufficiale.
              5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
          delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
          stabiliti:
                a) i  titoli  di studio richiesti per l'ammissione ai
          singoli  corsi,  ed  eventualmente  ulteriori  requisiti le
          tipologie  e  le  modalita'  dei concorsi e delle eventuali
          prove   di  esame,  prevedendo,  ove  necessario  programmi
          differenziati  in  relazione ai titoli di studio richiesti,
          nonche'   la   durata   dei  corsi;  le  modalita'  per  lo
          svolgimento  dei  rispettivi corsi di formazione e relativi
          programmi  sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
          Comandi generali;
                b) i  requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti
          ai  fini  dell'esercizio  delle  mansioni  previste per gli
          ufficiali in ferma prefissata.
              5-bis.  I  bandi  di concorso per il reclutamento degli
          ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
                a) riserve  di posti a favore dei diplomati presso le
          scuole  militari  e  gli  istituti  di cui al regio decreto
          29 marzo  1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in
          servizio,  nel  limite  massimo  complessivo del trenta per
          cento dei posti disponibili;
                b) la  ripartizione  dei  posti  messi a concorso per
          armi, specialita' o specializzazioni.
              6.  Gli  allievi  che  superano gli esami di fine corso
          sono nominati:
                a) sottotenenti  o guardiamarina in ferma prefissata,
          ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale della Forza
          armata   d'appartenenza,   qualora   il  titolo  di  studio
          richiesto   dal   bando  di  concorso  sia  il  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado;
                b) tenenti   o  sottotenenti  di  vascello  in  ferma
          prefissata,  ausiliari  del  corrispondente  ruolo  normale
          della  Forza  armata  d'appartenenza  qualora  il titolo di
          studio  richiesto  dal  bando di concorso sia il diploma di
          laurea;
                c) sottotenenti  dell'Arma  dei  carabinieri in ferma
          prefissata,  ausiliari  del  corrispondente  ruolo speciale
          ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
                d) sottotenenti del Corpo della Guardia di finanza in
          ferma   prefissata,   ausiliari  del  corrispondente  ruolo
          speciale    ovvero   tenenti   del   corrispondente   ruolo
          tecnico-logistico.
              7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
          punteggio  della  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
          conseguito al termine del corso stesso.
              8. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso
          in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione
          di   riparazione   trascorsi  almeno  trenta  giorni  dalla
          sessione  ordinaria.  In caso di superamento degli esami in
          tale  sessione  sono  nominati ufficiali e sono iscritti in
          ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
          in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
              9.  Gli  allievi  che non superino gli esami in seconda
          sessione  o  che  dimostrino  di non possedere il complesso
          delle  qualita'  e  delle  attitudini  necessarie  per bene
          assolvere  le funzioni del grado o che si rendano colpevoli
          di  gravi  mancanze  contro  la  disciplina, il decoro o la
          morale  ovvero  che  non  frequentino almeno un terzo delle
          lezioni  ed  esercitazioni,  sono  dimessi dal corso previa
          determinazione   del   direttore   generale  del  personale
          militare  e  ad  essi  si  applica  l'art.  5, comma 5, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
          modificazioni
              10.  Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete
          il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
          delle accademie.».