Art. 9.
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
                        8 maggio 2001, n. 215

  1.  All'articolo  24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  possono  presentare
domanda  per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo
mese  di  servizio.  L'amministrazione  militare  d'appartenenza puo'
rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per
esigenze  di  impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di
cui al comma 6, lettera b).".
 
          Nota all'art. 9:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.   24   (Stato   giuridico  ed  avanzamento  degli
          ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1. Agli ufficiali in
          ferma  prefissata  si applicano le norme di stato giuridico
          previste per gli ufficiali di complemento.
              2.  Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
          completato la ferma, sono collocati in congedo.
              3.  Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
          completato  un  anno  di  servizio, possono partecipare, in
          relazione  al titolo di studio posseduto ai concorsi per il
          reclutamento  degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
          all'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre
          1997,  n.  490,  e successive modificazioni, sempre che gli
          stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il
          servizio   prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in  ferma
          prefissata  costituisce  titolo  ai  fini  della formazione
          delle graduatorie di merito.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 3 si applicano
          all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
          degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
          e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
          superato il trentaquattresimo anno di eta'.
              5.  Gli  ufficiali  in  ferma prefissata possono essere
          posti  in  congedo  illimitato  prima  della scadenza della
          ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per
          gravi   mancanze   disciplinari   o  scarso  rendimento  in
          servizio.   Il  provvedimento  e'  adottato  dal  direttore
          generale  del  personale militare su proposta dei superiori
          gerarchici      competenti     ad     esprimere     giudizi
          sull'avanzamento.
              5-bis.   Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  possono
          presentare  domanda  per  essere  collocati  in  congedo  a
          decorrere    dal    diciottesimo    mese    di    servizio.
          L'amministrazione  militare d'appartenenza puo' rinviare il
          collocamento  in  congedo sino a un massimo di sei mesi per
          esigenze  di  impiego  ovvero  proroga  dell'impiego  nelle
          operazioni di cui al comma 6, lettera b).
              6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
                a) ammessi,   a   domanda,  ad  una  ulteriore  ferma
          annuale;
                b) trattenuti  in  servizio sino ad un massimo di sei
          mesi,  su  proposta del rispettivi Stati maggiori o Comandi
          generali   e   previo   consenso   degli  interessati,  per
          consentirne   l'impiego   ovvero  la  proroga  dell'impiego
          nell'ambito  di  operazioni  condotte  fuori dal territorio
          nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
          controllo  del  territorio  nazionale  o  a bordo di unita'
          navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
              7.   I   sottotenenti   ed  i  guardiamarina  in  ferma
          prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al
          grado  superiore dai superiori gerarchici al compimento del
          secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi
          con tale decorrenza.».