Art. 9. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata). - 1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. 5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b). 6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.».