Art. 12. 
           Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa 
  1. Il servizio di tesoreria  e'  affidato,  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica, ad un'unica  banca  di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  svolto  secondo  le
modalita' indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio
di amministrazione. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1  della  legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3.  La  banca  tesoriere  o  cassiere   della   soprintendenza   e'
incaricata: 
    a) di riscuotere le entrate; 
    b) di pagare le spese stanziate in bilancio. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), e' il seguente: 
              «Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive  in  un
          apposito  albo  le  banche  autorizzate  in  Italia  e   le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.
          720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
          organismi pubblici), e' il seguente: 
              «Art. 1. - Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e
          i provvedimenti  adottati,  nonche'  i  rapporti  giuridici
          sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984,  n.  5,
          24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153  e  25  luglio
          1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e
          le aziende di credito, tesorieri o cassieri  degli  enti  e
          degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
          presente legge, effettuano, nella  qualita'  di  organi  di
          esecuzione  degli  enti  e  degli  organismi  suddetti,  le
          operazioni  di  incasso  e  di  pagamento  a  valere  sulle
          contabilita' speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria
          provinciale dello Stato. Le entrate  proprie  dei  predetti
          enti ed organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
          extratributari, per vendita di beni e servizi, per  canoni,
          sovracanoni e indennizzi, o da altri  introiti  provenienti
          dal settore privato, devono essere versate in  contabilita'
          speciale  fruttifera  presso  le   sezioni   di   tesoreria
          provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese  quelle
          provenienti  da  mutui,  devono  affluire  in  contabilita'
          speciale infruttifera, nella quale devono  altresi'  essere
          versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
          altro proveniente dal bilancio dello Stato.  Le  operazioni
          di  pagamento  sono  addebitate   in   primo   luogo   alla
          contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento  dei
          relativi fondi. 
              Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
          d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e  sono
          altresi'  disciplinati  le  condizioni,  i  criteri  e   le
          modalita' per l'effettuazione delle  operazioni  e  per  il
          regolamento dei rapporti di  debito  e  di  credito  tra  i
          tesorieri  o  i  cassieri  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di cui al precedente primo comma e le  sezioni  di
          tesoreria provinciale dello Stato,  con  riferimento  anche
          alle disponibilita' in  numerario  o  in  titoli  esistenti
          presso gli istituti e le aziende di credito alla  fine  del
          mese antecedente alla data di emanazione  dei  decreti  del
          Ministro del tesoro di cui al presente comma. 
              Il tasso  di  interesse  per  le  somme  versate  nelle
          contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma  del
          presente  articolo  deve   essere   fissato   dal   decreto
          ministeriale  in  una  misura  compresa   fra   il   valore
          dell'interesse corrisposto  per  i  depositi  sui  libretti
          postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
          del Tesoro a scadenza trimestrale. 
              Il decreto ministeriale che,  a  norma  del  precedente
          secondo comma, stabilisce le condizioni,  i  criteri  e  le
          modalita' di attuazione  delle  discipline  previste  dalla
          presente  legge  deve  garantire  agli  enti  ed  organismi
          interessati la piena ed immediata disponibilita',  in  ogni
          momento,  delle  somme  di  loro  spettanza   giacenti   in
          tesoreria  nelle   contabilita'   speciali   fruttifere   e
          infruttifere. 
              All'onere   derivante   dalla   corresponsione    degli
          interessi previsti dal precedente primo  comma,  valutabile
          in lire quaranta miliardi per ciascuno degli  anni  1985  e
          1986, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  pluriennale
          1984-86, al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984,  all'uopo
          parzialmente    utilizzando    l'accantonamento    "proroga
          fiscalizzazione dei contributi di  malattia".  Il  Ministro
          del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Fino alla data di emanazione dei decreti  del  Ministro
          del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
          ed agli organismi pubblici di cui alla  tabella  A  annessa
          alla presente legge si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 40, legge  30  marzo  1981,  n.  119,  modificato
          dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983,
          n. 463,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  11
          novembre   1983,   n.   638,    nonche'    dall'art.    35,
          quattordicesimo comma, della legge  27  dicembre  1983,  n.
          730,  come  ulteriormente  modificate   e   integrate   dal
          successivo art. 3 della presente legge.».