Art. 15. 
                             R i n v i o 
  1.  Il  presente  regolamento  si   applica   esclusivamente   alle
soprintendenze che hanno competenza su complessi di beni distinti  da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico e  architettonico
riconosciute speciali o autonome ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo  12,
comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2000, n. 441. 
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia  alle
disposizioni contenute nel regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.
70. 
  3. Si applica, per quanto  compatibile,  la  disciplina  recata  in
materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 maggio 2003 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2003 
  Ufficio di controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  (Istituzione  del
          Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'  il
          seguente: 
              «1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
          soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera a),  b)
          e  c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre  1975,  n.  805,  possono  essere  trasformate  in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  organizzativa  e  contabile  qualora  abbiano
          competenza su complessi di  beni  distinti  da  eccezionale
          valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
          ciascun   provvedimento   e'   allegato   l'elenco    delle
          soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.  Ai  dirigenti
          preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta  il
          trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.». 
              - Il testo del comma 3 dell'art.  12  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  2000,  n.  441
          (Regolamento recante norme di organizzazione del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali), e' il seguente: 
              «3. Al fine di realizzare la  piu'  completa  autonomia
          delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando  i
          principi e le modalita' indicate dall'art.  8  del  decreto
          legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il
          comitato tecnico-scientifico competente per settore,  sulla
          base di criteri oggettivi che tengono conto della  qualita'
          e quantita' dei beni tutelati e dei servizi  svolti,  della
          rilevanza dei compiti e  delle  funzioni,  con  riferimento
          anche al  bacino  di  utenza  ed  all'ambito  territoriale,
          nonche' dell'organico. Si applicano l'art. 7, commi 1 e  5,
          del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352.». 
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
          sul riordinamento degli enti pubblici  e  del  rapporto  di
          lavoro  del  personale  dipendente»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998,  n.  439,  recante:  «Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  approvazione  e  di
          rilascio di pareri, da parte dei  Ministeri  vigilanti,  in
          ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
          enti pubblici non economici in materia di approvazione  dei
          bilanci  e  di   programmazione   dell'impiego   di   fondi
          disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge  15
          marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 297 del 21 dicembre 1998.