(Accordo - art. 1)
                             ACCORDO FRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
             E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA 
                                SULLA 
             PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
   Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Araba Siriana (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"), 
   ANIMATI  dal  desiderio  di  creare  condizioni   favorevoli   per
migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare,
con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori
di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e
NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione  di  tali
investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno  a
stimolare  iniziative  imprenditoriali  in  grado  di   favorire   la
prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, 
   HANNO convenuto quanto segue: 
 
                      Articolo 1 - Definizioni 
 
Ai fini del presente Accordo: 
 
   1. per "investimento" si intende ogni tipo di  bene  investito  da
una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  in  conformita'  con  le  leggi  e  i
regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma  giuridica
prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.  Senza  limitare  la
portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende
in particolare, ma non esclusivamente: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto  di  proprieta'  "in
   rem", ivi inclusi i diritti reali di garanzia sulla proprieta'  di
   terzi, nella misura in cui  essi  possano  costituire  oggetto  di
   investimento; 
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o  ogni
   altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici
   in genere; 
c) crediti per somme di denaro o ogni altro  diritto  di  prestazione
   che abbia un valore economico correlato ad un  investimento,  come
   pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; 
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali
   ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale,  Know
   how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; 
e) qualsiasi  diritto  di  natura  economica  derivante  da  legge  o
   contratto,  nonche'  ogni  licenza  e  concessione  accordata   in
   conformita'  con   le   disposizioni   vigenti   sulle   attivita'
   economiche, ivi inclusi i diritti  di  prospezione,  estrazione  e
   sfruttamento delle risorse naturali; 
f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale. 
 
   Eventuali   modifiche   nella    forma    dell'investimento    non
comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo. 
   2.  per  "investitore"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica di una  Parte  Contraente  che  effettui  investimenti  nel
territorio dell'altra Parte Contraente,  nonche'  le  consociate,  le
affiliate e le filiali straniere in qualche  modo  controllate  dalle
suddette persone fisiche o giuridiche; 
   3.  per  "persona  fisica",  in  riferimento  a   ciascuna   Parte
Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la  cittadinanza
di tale Stato in conformita' con le sue leggi; 
   4. per "persona giuridica", in riferimento ad  entrambe  le  Parti
Contraenti, si intende qualsiasi entita' che abbia la sede principale
con le proprie reali attivita' economiche nel territorio di una delle
Parti Contraenti e sia da essa riconosciuta; 
   5.  per  "reddito"  si  intendono  le  somme   derivanti   da   un
investimento,  ivi  compresi,  in  particolare,  utili  o  interessi,
redditi da interessi,  utili  di  capitale,  dividendi,  royalties  o
compensi per assistenza o servizi tecnici e  altri  servizi,  nonche'
qualsiasi prestazione in natura  come,  sebbene  non  esclusivamente,
materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento; 
   6. per "territorio" si intende: 
- per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese  entro  i
  confini  terrestri,  anche  le  "zone  marittime".  Queste   ultime
  comprendono le aree  marine  e  sottomarine  sulle  quali  l'Italia
  esercita la propria sovranita', nonche'  diritti  di  sovranita'  o
  giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; 
- per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica
  Araba Siriana nel suo senso geografico, vale  a  dire  i  territori
  della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il  mare  territoriale,
  la  barriera  continentale,  il   sottosuolo,   lo   spazio   aereo
  sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale
  siriano  entro  le   quali,   in   conformita'   con   il   diritto
  internazionale  e  la  propria  legislazione  nazionale,  la  Siria
  esercita diritti di sovranita' al fine di estrarre e  sfruttare  le
  risorse naturali, vitali e minerarie  e  tutti  gli  altri  diritti
  sulle acque, la terraferma e sotto il fondo marino; 
 
   7. per "accordo di investimento" si intende  un  accordo  che  una
Parte Contraente puo'  stipulare  con  investitori  dell'altra  Parte
Contraente al fine di disciplinare gli specifici  rapporti  giuridici
relativi agli investimenti; 
   8. per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento
che sia almeno tanto favorevole quanto il  migliore  trattamento  fra
quello nazionale e quello della nazione piu' favorita.