ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana (qui di seguito denominati "Parti Contraenti"), ANIMATI dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare, con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, HANNO convenuto quanto segue: Articolo 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento. Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto di proprieta' "in rem", ivi inclusi i diritti reali di garanzia sulla proprieta' di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di prestazione che abbia un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale. Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo. 2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche; 3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato in conformita' con le sue leggi; 4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' che abbia la sede principale con le proprie reali attivita' economiche nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia da essa riconosciuta; 5. per "reddito" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici e altri servizi, nonche' qualsiasi prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento; 6. per "territorio" si intende: - per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali l'Italia esercita la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; - per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica Araba Siriana nel suo senso geografico, vale a dire i territori della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il mare territoriale, la barriera continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale siriano entro le quali, in conformita' con il diritto internazionale e la propria legislazione nazionale, la Siria esercita diritti di sovranita' al fine di estrarre e sfruttare le risorse naturali, vitali e minerarie e tutti gli altri diritti sulle acque, la terraferma e sotto il fondo marino; 7. per "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente puo' stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente al fine di disciplinare gli specifici rapporti giuridici relativi agli investimenti; 8. per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento fra quello nazionale e quello della nazione piu' favorita.