(Accordo - art. 10)
Articolo 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti 

 
   1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti
sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno
composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati. 
   2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro
sei mesi dalla  data  in  cui  una  delle  Parti  Contraenti  l'abbia
notificata per iscritto all'altra Parte Contraente,  la  controversia
sara', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta  ad  un
Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo. 
   3.  Il  Tribunale  Arbitrale  sara'  costituito  con  le  seguenti
modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta  di
arbitrato,  ciascuna  Parte  Contraente  nominera'  un   membro   del
Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data  di
nomina degli altri due membri. 
   4. Qualora, entro i termini di cui al  paragrafo  3  del  presente
articolo, le  nomine  non  siano  state  effettuate,  ciascuna  Parte
Contraente potra',  in  assenza  di  diversa  intesa,  richiedere  al
Presidente della Corte Internazionale di  Giustizia  di  provvedervi.
Nel  caso  in  cui  questi  sia  un  cittadino  di  una  delle  Parti
Contraenti, ovvero, per  qualsiasi  motivo,  non  gli  sia  possibile
procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta al Vice  Presidente
della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della  Corte  sia  un
cittadino di una delle Parti Contraenti, o,  per  qualsiasi  ragione,
non sia in grado di procedere alle  nomine,  l'invito  a  provvedervi
sara' rivolto al membro piu' anziano della  Corte  Internazionale  di
Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 
   5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue
decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente  sosterra'  i
costi per il proprio arbitrato e per il proprio  rappresentante  alle
udienze. I costi relativi al Presidente e i rimanenti  costi  saranno
equamente divisi fra le  Parti  Contraenti.  Il  Tribunale  Arbitrale
stabilira' le proprie procedure.