Articolo 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sara', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito con le seguenti modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sara' rivolto al membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' i costi per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e i rimanenti costi saranno equamente divisi fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.