Articolo 14 - Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della sua data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalle suddette date. IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARABA SIRIANA Parte di provvedimento in formato grafico