(Accordo - art. 14)
                   Articolo 14 - Durata e scadenza 
 
   1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di  dieci
anni  dalla  data  della  notifica  ai  sensi  dell'articolo   13   e
successivamente per un ulteriore periodo di cinque  anni,  salvo  che
una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non  piu'  tardi
di un anno prima della sua data di scadenza. 
   2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle  date
di  scadenza  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo,  le
disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno  in  vigore  per  un
ulteriore periodo di cinque anni a partire dalle suddette date. 
 
   IN  FEDE  DI  CHE,  i  Rappresentanti  sottoscritti,   debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  il  presente
Accordo. 
 
   FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in  due  originali,  ciascuno  in
lingua italiana, araba e inglese, tutti i  testi  facenti  ugualmente
fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. 
 
 
    

      PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DELLA

      REPUBBLICA ITALIANA                   REPUBBLICA ARABA SIRIANA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico