PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole che formano parte integrante di detto Accordo. Disposizione generale Il presente Accordo e tutte le relative disposizioni riferite agli "investimenti", a condizione che essi siano effettuati in conformita' con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio viene effettuato l'investimento, si applicano altresi' alle seguenti attivita' associate: l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attivita' commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di beni di proprieta' di ogni genere, ivi inclusa la proprieta' intellettuale, nonche' la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio delle attivita' economiche; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali; 2. Con riferimento all'articolo 2 a) Ciascuna Parte Contraente accordera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovano sul suo territorio in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' con la propria legislazione. b) in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente disciplinera' nel modo piu' favorevole possibile le questioni relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione sul suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari che svolgano attivita' connesse con gli investimenti ai sensi del presente Accordo. c) alle persone giuridiche costituite in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti di una Parte Contraente, possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, sara' consentito impiegare personale direttivo di alto livello da esse scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in conformita' con la legislazione della Parte Contraente ospitante. Con riferimento all'articolo 3 A tutte le attivita' riguardanti l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonche' ogni tipo di operazioni ivi connesse e, in qualche modo, legate ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, sara' riservato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad attivita' ed iniziative analoghe intraprese da cittadini residenti o investitori cittadini di Paesi terzi. Con riferimento all'articolo 9 Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto in conformita' con i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La nomina degli arbitri sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualita' di autorita' preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgera' a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti dell'arbitrato. b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformita' con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti. FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARABA SIRIANA Parte di provvedimento in formato grafico