(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
 
   Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica  Italiana  e
il  Governo  della  Repubblica  Araba  Siriana  sulla  Promozione   e
Protezione degli Investimenti, le  Parti  Contraenti  hanno  altresi'
concordato le seguenti clausole che formano parte integrante di detto
Accordo. 
 
                        Disposizione generale 
 
   Il presente Accordo e tutte le relative disposizioni riferite agli
"investimenti", a condizione che essi siano effettuati in conformita'
con la legislazione della Parte Contraente sul cui  territorio  viene
effettuato  l'investimento,  si  applicano  altresi'  alle   seguenti
attivita'   associate:    l'organizzazione,    il    controllo,    il
funzionamento, il mantenimento e la cessione  di  societa',  filiali,
agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attivita'
commerciale; la ricezione  di  registrazioni,  licenze,  permessi  ed
altre  autorizzazioni  necessari   per   l'esercizio   dell'attivita'
commerciale; l'acquisizione, l'utilizzo e  la  cessione  di  beni  di
proprieta' di ogni genere, ivi inclusa la  proprieta'  intellettuale,
nonche' la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario,  in
particolare  l'assunzione  di  prestiti,  l'acquisto,  la  vendita  e
l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto
di  valuta  estera  finalizzata  alle  importazioni  necessarie   per
l'esercizio delle attivita'  economiche;  la  commercializzazione  di
beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e  il  trasporto  di
materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili  e  mezzi
di produzione; la diffusione di informazioni commerciali; 
 
   2. Con riferimento all'articolo 2 
a) Ciascuna Parte Contraente accordera' ai cittadini dell'altra Parte
   Contraente, che si trovano sul suo territorio in relazione  ad  un
   investimento ai sensi del presente Accordo, condizioni  di  lavoro
   adeguate allo svolgimento delle loro attivita'  professionali,  in
   conformita' con la propria legislazione. 
b) in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, ciascuna  Parte
   Contraente disciplinera' nel modo  piu'  favorevole  possibile  le
   questioni relative all'ingresso, al soggiorno, al  lavoro  e  alla
   circolazione sul suo  territorio  di  cittadini  dell'altra  Parte
   Contraente e dei loro familiari che  svolgano  attivita'  connesse
   con gli investimenti ai sensi del presente Accordo. 
c) alle persone giuridiche costituite in conformita' con le leggi e i
   regolamenti  vigenti  di  una  Parte   Contraente,   possedute   o
   controllate da  investitori  dell'altra  Parte  Contraente,  sara'
   consentito impiegare personale direttivo di alto livello  da  esse
   scelto, indipendentemente dalla loro cittadinanza, in  conformita'
   con la legislazione della Parte Contraente ospitante. 
 
   Con riferimento all'articolo 3 
 
   A tutte le attivita' riguardanti l'approvvigionamento, la  vendita
e il  trasporto  di  materie  prime  e  prodotti  lavorati,  energia,
combustibili e mezzi di produzione, nonche' ogni tipo  di  operazioni
ivi connesse e, in qualche modo, legate ad attivita'  imprenditoriali
ai sensi del presente Accordo, sara'  riservato,  nel  territorio  di
ciascuna Parte Contraente, un  trattamento  non  meno  favorevole  di
quello accordato ad attivita' ed iniziative  analoghe  intraprese  da
cittadini residenti o investitori cittadini di Paesi terzi. 
 
   Con riferimento all'articolo 9 
 
   Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato  sara'  condotto  in
conformita' con i criteri arbitrali della Commissione  delle  Nazioni
Unite  sul  Diritto  Commerciale  Internazionale   (UNCITRAL),   come
previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del
15 dicembre 1976, nonche' nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
a) il Tribunale Arbitrale sara'  composto  da  tre  arbitri;  qualora
   questi non siano cittadini di una  delle  Parti  Contraenti,  essi
   dovranno essere cittadini di Stati aventi  relazioni  diplomatiche
   con entrambe le Parti Contraenti. La nomina  degli  arbitri  sara'
   effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della  Camera
   di Stoccolma nella sua qualita' di autorita' preposta alle nomine.
   L'arbitrato si svolgera' a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le
   due Parti dell'arbitrato. 
b) nel  pronunciare  la  sua  decisione,   il   Tribunale   Arbitrale
   applichera'  le  disposizioni  contenute  nel  presente   Accordo,
   nonche' i principi di diritto  internazionale  riconosciuti  dalle
   due Parti Contraenti. Il  riconoscimento  e  l'applicazione  della
   decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti  saranno
   disciplinati   dalle   rispettive   legislazioni   nazionali,   in
   conformita' con le Convenzioni internazionali in  materia  di  cui
   esse siano parti. 
 
   FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in  due  originali,  ciascuno  in
lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi  facenti  ugualmente
fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. 
 
 
    

      PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DELLA

      REPUBBLICA ITALIANA                   REPUBBLICA ARABA SIRIANA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico