(Accordo - art. 2)
       Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti 
 
   1.  Ciascuna  Parte  Contraente   incoraggera'   gli   investitori
dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 
   2. Ciascuna Parte Contraente promuovera'  sul  proprio  territorio
gli investimenti  dell'altra  Parte  Contraente  e  consentira'  tali
investimenti in conformita' con le proprie leggi e regolamenti. 
   3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento
giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra
Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti  garantiranno  che  la
gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il  godimento  o
il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio
da investitori dell'altra Parte Contraente,  nonche'  da  societa'  e
imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non  vengano
in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie. 
   4. Ciascuna Parte  Contraente  creera'  e  manterra'  sul  proprio
territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche al  fine  di
assicurare l'effettiva attuazione del presente Accordo in conformita'
con le sue leggi e regolamenti applicabili, nonche' di garantire agli
investitori la continuita' di trattamento giuridico.