(Accordo - art. 3)
Articolo 3 - Trattamento nazionale  e  clausola  della  nazione  piu'
                              favorita 

 
   1. Entrambe le Parti  Contraenti,  entro  i  confini  del  proprio
territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da  investitori
dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano  un
trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti
effettuati da propri cittadini o investitori  di  Stati  terzi  e  ai
relativi redditi che derivano. 
   2. Qualora dalla  legislazione  di  una  delle  Parti  Contraenti,
ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in
vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un  quadro
giuridico in virtu'  del  quale  agli  investitori  dell'altra  Parte
Contraente venga accordato un trattamento piu' favorevole rispetto  a
quello previsto dal presente Accordo, il trattamento  riservato  agli
investitori di tali altre Parti si applichera' agli investitori della
Parte Contraente interessata anche per i rapporti ancora in essere. 
   3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo
non  si  riferiscono  ai  vantaggi  e  ai  privilegi  che  una  Parte
Contraente possa  accordare  agli  investitori  di  Paesi  terzi  per
effetto di una loro adesione ad un'Unione Doganale o Economica, ad un
Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale
o   sub-regionale,   ad   un   Accordo    economico    internazionale
multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare
la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.