Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonche' da sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante. 3. L'adeguato risarcimento corrispondera' al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio. In caso di difficolta' nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sara' determinato in conformita' con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Il risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e includera' gli interessi calcolati sulla base degli Standard EURIBOR a partire dalla data dell'effettiva nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento; esso potra' essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna. Una volta determinata l'indennita', essa sara' pagata senza indebito ritardo e comunque entro il termine di un mese. 4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolato tenendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformita' con i documenti costitutivi. 5. Il cittadino o la societa' di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale, nonche' per definire tutte le altre questioni ivi connesse. 6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non e' stato utilizzato per un periodo di tempo ragionevole per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato in base all'attuale valore di mercato.