(Accordo - art. 5)
             Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio 
 
   1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto
di   provvedimenti   che   possano   limitare,   permanentemente    o
temporaneamente, i  diritti  di  proprieta',  possesso,  controllo  o
godimento degli stessi, salvo laddove specificamente  previsto  dalla
vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonche'  da
sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 
   2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente
non saranno "de jure" o  "de  facto"  direttamente  o  indirettamente
nazionalizzati, espropriati, requisiti o  soggetti  a  misure  aventi
analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente,  se  non
per fini pubblici o  per  motivi  di  interesse  nazionale  e  contro
sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali
misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita'  con
tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante. 
   3. L'adeguato risarcimento  corrispondera'  al  giusto  valore  di
mercato dell'investimento espropriato immediatamente  antecedente  al
momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la  decisione  di
nazionalizzazione o di esproprio. 
   In caso  di  difficolta'  nello  stabilire  il  giusto  valore  di
mercato, questo sara' determinato in conformita'  con  i  criteri  di
valutazione riconosciuti a livello internazionale. 
   Il risarcimento sara' calcolato  in  una  valuta  convertibile  al
tasso di cambio prevalente applicabile alla data  in  cui  sia  stata
annunciata o resa pubblica la decisione  di  nazionalizzazione  o  di
esproprio e includera'  gli  interessi  calcolati  sulla  base  degli
Standard   EURIBOR    a    partire    dalla    data    dell'effettiva
nazionalizzazione o esproprio fino  alla  data  del  pagamento;  esso
potra' essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna. 
   Una  volta  determinata  l'indennita',  essa  sara'  pagata  senza
indebito ritardo e comunque entro il termine di un mese. 
   4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una  joint-venture
costituita  nel  territorio  di  una  delle  Parti   Contraenti,   il
risarcimento  da  corrispondere  all'investitore   dell'altra   Parte
Contraente sara' calcolato tenendo  in  considerazione  la  quota  di
partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformita'
con i documenti costitutivi. 
   5. Il cittadino o la societa' di una delle  Parti  Contraenti  che
asserisca che tutto  o  parte  del  proprio  investimento  sia  stato
espropriato  avra'   diritto   ad   una   sollecita   revisione   del
provvedimento da  parte  delle  competenti  autorita'  giudiziarie  o
amministrative  dell'altra  Parte  Contraente  per  stabilire  se  il
relativo  risarcimento  sia  conforme   ai   principi   del   diritto
internazionale, nonche' per definire tutte  le  altre  questioni  ivi
connesse. 
   6. Se, successivamente all'esproprio,  l'investimento  in  oggetto
non e' stato utilizzato per un periodo di tempo  ragionevole  per  il
fine stabilito,  il  proprietario,  ovvero  gli  aventi  causa  hanno
diritto a riacquistare il bene al prezzo del  risarcimento  calcolato
in base all'attuale valore di mercato.