Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi 1. Ciascuna Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti sui trasferimenti valutari, assicurera' che tutti i versamenti relativi ad un investimento sul suo territorio, effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno e all'esterno del proprio territorio senza indebito ritardo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti; f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento. 3. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora questo sia piu' favorevole.