(Accordo - art. 7)
                        Articolo 7 - Surroga 
 
   Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua  Istituzione  abbia
fornito una garanzia  in  relazione  a  rischi  non  commerciali  per
investimenti  effettuati  da  un  suo  investitore   nel   territorio
dell'altra Parte Contraente ed abbia  effettuato  pagamenti  a  detto
investitore sulla base di tale  garanzia,  l'altra  Parte  Contraente
riconoscera' la cessione  dei  diritti  dell'investitore  alla  prima
Parte Contraente. In relazione al  trasferimento  dei  versamenti  da
effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu'  di
tale cessione,  verranno  applicate  le  disposizioni  previste  agli
articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.