Articolo 8 - Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformita' con le leggi e regolamenti in materia senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.