(Accordo - art. 8)
               Articolo 8 - Procedure di trasferimento 
 
   I trasferimenti  di  cui  agli  articoli  4,  5,  6  e  7  saranno
effettuati in conformita' con le leggi e regolamenti in materia senza
indebito  ritardo  e,  in  ogni  caso,  entro  un   mese.   Tutti   i
trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al  tasso
di cambio prevalente  applicabile  alla  data  in  cui  l'investitore
faccia richiesta del  relativo  trasferimento,  fatta  eccezione  per
quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso  di
cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.