Articolo 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte attraverso consultazioni e negoziati. 2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolte come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finche' tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo o altrimenti entro il termine che puo' essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.