(Accordo - art. 9)
Articolo 9 - Composizione di controversie  fra  investitori  e  Parti
                             Contraenti 

 
   1. Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente
e  gli  investitori  dell'altra  Parte  Contraente  in  merito   agli
investimenti, ivi incluse le controversie  relative  all'importo  dei
risarcimenti, saranno,  per  quanto  possibile,  composte  attraverso
consultazioni e negoziati. 
   2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una  delle  Parti
Contraenti  abbiano  stipulato  un  accordo   di   investimento,   si
applicheranno le procedure in esso previste. 
   3. Qualora tali  controversie  non  possano  essere  risolte  come
stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei  mesi  dalla
data  della  richiesta   scritta   di   composizione,   l'investitore
interessato, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia  per  la
composizione: 
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; 
b) ad  un  Tribunale  Arbitrale  ad  hoc,  in  conformita'   con   il
   regolamento arbitrale della Commissione delle  Nazioni  Unite  sul
   Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente
   ospitante si impegna con cio'  ad  accettare  il  rinvio  a  detto
   arbitrato; 
c) al Centro Internazionale per la  composizione  delle  controversie
   relative agli  investimenti  per  l'applicazione  delle  procedure
   arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo  1965
   sulla composizione delle controversie relative  agli  investimenti
   fra Stati e  cittadini  di  altri  Stati,  qualora  o  non  appena
   entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 

 
   4.  Entrambe  le  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal  trattare
attraverso i canali diplomatici materie attinenti  ad  una  procedura
arbitrale  o  alle  procedure  giudiziarie  in  corso,  finche'  tali
procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti  non  abbia
ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il
termine fissato dal lodo o  altrimenti  entro  il  termine  che  puo'
essere stabilito in base alle disposizioni di diritto  internazionale
o interno applicabili alla fattispecie.