Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da
strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non
sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del
presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi
contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data
9 aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02
nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento
infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica
aerea, nonche' da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento
infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I
del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano
venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto
dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue
in quantita' tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata
clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia
trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido
cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario
competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di
movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima
della cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti
rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle
lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalita' di
gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di ristorazione e i
residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico
che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali
residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in
genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per
qualita' e per quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore
intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio
effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i
pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche
utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m),
a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento
per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle
condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di
smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di
fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto
di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o
veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano
dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto
3 dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle
strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso
laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di
cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e
similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica
effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte
prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento ai fini della non riconoscibilita' e maggiore
efficacia del trattamento, nonche' della diminuzione di volume e di
peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i
rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia
viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del
presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo e' una facolta' esercitabile ai fini della
semplificazione delle modalita' di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima,
sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
si veda nelle note all'art. 1.
- Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per il decreto legislativo n. 22/1997 si veda nelle
note alle premesse.
- L'allegato A della direttiva del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002,
recante: «Indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni
di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2002, n.
108 (supplemento ordinario n. 102), reca: «Elenco dei
rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art.
1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai
rifiuti pericolosi.
- I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A
della citata direttiva del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio del 9 aprile 2002, sono i seguenti:
«18.01.03 * rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
18.02.02 * rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni».
- Gli agenti biologici di gruppo A, di cui all'allegato
XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni sono i seguenti:
«Allegato XI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli
agenti di cui e' noto che possono provocare malattie
infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente
presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in
apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti
patogeni di animali e piante di cui e' noto che non hanno
effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di
agenti biologici classificati non si e' tenuto conto dei
microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa
sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui
lavoratori la cui sensibilita' potrebbe essere modificata
da altre cause quali malattia preesistente, uso di
medicinali, immunita' compromessa, stato di gravidanza o
allattamento, fattori dei quali e' tenuto conto nella
sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei
gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti
nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui e' nota per numerose specie la
patogenicita' per l'uomo, l'elenco comprende le specie piu'
frequentemente implicate nelle malattie, mentre un
riferimento di carattere piu' generale indica che altre
specie appartenenti allo stesso genere possono avere
effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere e' menzionato nell'elenco degli
agenti biologici, e' implicito che i ceppi e le specie
definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo e' attenuato o ha perso geni
notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla
classificazione del ceppo parentale non e' necessariamente
applicativo a meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo
e che ancora non figurano nel presente allegato devono
essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due,
a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed
indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato
possono comportare un rischio di infezione limitato perche'
normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di
particolari attivita' comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione
effettuata e dei quantitativi impiegati puo' risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13
dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII,
assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli
agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla
classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli
stadi del ciclo dei parassiti che possono essere infettivi
per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli
agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche
o tossiche, quelli per i quali e' disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali e' opportuno conservare per
almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato
in attivita' con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con
detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni
dalla cessazione dell'ultima attivita' comportante rischio
di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile».
- La lettera g) del comma 2 dell'art. 21 del decreto
legislativo n. 22/1997 e' la seguente:
«2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita',
stabiliscono in particolare:
a)-f) (omissis);
g) l'assimilazione per qualita' e quantita' dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono
comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di
qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua.».