Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il
deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura
sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche
flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di
rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,
resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti
entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente
riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso,
recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere
caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle
sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere
una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del
contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto
la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta
giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di
cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano
sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli
impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma,
superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare
viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che
puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Nota all'art. 8:
- Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo n.
22/1997, e' riportato nelle note all'art. 7.