Art. 2. Direzione generale per la protezione della natura 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini; d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversita', nonche' istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato; e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine; g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari; h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino; i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini; l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino; m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma; n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina; o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali; p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilita' di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.
Note all'art. 2: - L'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, (S.O.), e' il seguente: «Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto. 2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato. 3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7; b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale di cui all'art. 4, sentita la consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. 5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione. 6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide in merito. 7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991. 8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente. 9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale e' stata ratificata la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49, (S.O.).