Art. 2. 
          Direzione generale per la protezione della natura 
  1. La Direzione svolge le seguenti funzioni: 
    a) individuazione,  conservazione  e  valorizzazione  delle  aree
naturali protette; 
    b)  predisposizione  della   Carta   della   natura,   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
    c)  individuazione  delle  linee  fondamentali  di  assetto   del
territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione  per
la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi  terrestri
e marini; 
    d) conoscenza e monitoraggio  dello  stato  della  biodiversita',
terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo  e
la predisposizione del piano nazionale per la biodiversita',  nonche'
istruttorie relative alla istituzione dei parchi  nazionali  e  delle
riserve naturali dello Stato; 
    e) adempimenti relativi all'immissione  deliberata  nell'ambiente
degli organismi geneticamente modificati; 
    f) iniziative volte alla salvaguardia delle  specie  di  flora  e
fauna terrestri e marine; 
    g)  attuazione  e  gestione  della  Convenzione   sul   commercio
internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche  in  pericolo
di estinzione (CITES),  firmata  a  Washington  il  3  marzo  1973  e
ratificata con legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  e  dei  relativi
regolamenti comunitari; 
    h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino; 
    i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al  rischio
di incidenti marini; 
    l) pianificazione e coordinamento degli  interventi  in  caso  di
inquinamento marino; 
    m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
    n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina; 
    o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo  stato  di
attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e
i risultati della gestione dei parchi nazionali; 
    p) divulgazione  della  conoscenza  del  patrimonio  naturale  ed
ambientale  della  relativa  tutela  e   possibilita'   di   sviluppo
compatibile, presso gli operatori e i cittadini. 
 
          Note all'art. 2:
              -  L'art.  3  della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394,
          recante:  «Legge  quadro  sulle  aree protette», pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, (S.O.),
          e' il seguente:
              «Art.  3  (Comitato  per  le  aree  naturali protette e
          Consulta  tecnica  per  le aree naturali protette). - 1. E'
          istituito  il  Comitato  per  le aree naturali protette, di
          seguito  denominato  "Comitato",  costituito  dai  Ministri
          dell'ambiente,  che  lo  presiede, dell'agricoltura e delle
          foreste,  della  marina  mercantile, per i beni culturali e
          ambientali,  dei lavori pubblici e dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  o  da sottosegretari
          delegati,  e  da  sei  presidenti  di  regione  o provincia
          autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano. Alle
          riunioni  del  Comitato partecipano, con voto consultivo, i
          presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui
          territorio  ricade  l'area protetta, ove non rappresentate.
          Alla   costituzione   del  Comitato  provvede  il  Ministro
          dell'ambiente con proprio decreto.
              2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della
          natura   di   cui   al   comma  3,  le  linee  fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori
          naturali  ed  ambientali, che sono adottate con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
              3.  La  Carta  della  natura e' predisposta dai servizi
          tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
          in   attuazione   degli   indirizzi   del   Comitato.  Essa
          integrando,  coordinando  ed utilizzando i dati disponibili
          relativi  al  complesso  delle finalita' di cui all'art. 1,
          comma 1,  della  presente  legge, ivi compresi quelli della
          Carta  della  montagna  di  cui  all'art.  14 della legge 3
          dicembre  1971,  n.  1102, individua lo stato dell'ambiente
          naturale  in  Italia,  evidenziando  i  valori naturali e i
          profili  di  vulnerabilita'  territoriale.  La  Carta della
          natura  e'  adottata  dal Comitato su proposta del Ministro
          dell'ambiente.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
          miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
              4.  Il  Comitato  svolge,  in  particolare,  i seguenti
          compiti:
                a)  integra  la  classificazione delle aree protette,
          sentita la Consulta di cui al comma 7;
                b)  adotta il programma per le aree naturali protette
          di  rilievo  internazionale  di  cui all'art. 4, sentita la
          consulta  di  cui al comma 7 del presente articolo, nonche'
          le  relative  direttive per l'attuazione e le modifiche che
          si rendano necessarie;
                c)  approva  l'elenco  ufficiale  delle aree naturali
          protette.
              5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno
          due    volte    l'anno,   provvede   all'attuazione   delle
          deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
              6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato
          non  si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente
          rimette  la questione al Consiglio dei Ministri, che decide
          in merito.
              7.  E'  istituita  la  Consulta  tecnica  per  le  aree
          naturali   protette,   di  seguito  denominata  "Consulta",
          costituita  da nove esperti particolarmente qualificati per
          l'attivita'  e  per  gli  studi  realizzati  in  materia di
          conservazione  della  natura, nominati, per un quinquennio,
          dal  Ministro  dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa
          di   nomi   presentata  dalle  associazioni  di  protezione
          ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
          tre   scelti,   ciascuno,   sulla  base  di  rose  di  nomi
          rispettivamente  presentate  dall'Accademia  nazionale  dei
          Lincei,  dalla  Societa'  botanica  italiana  e dall'Unione
          zoologica  italiana,  uno designato dal Consiglio nazionale
          delle  ricerche  e  due scelti in una rosa di nomi proposta
          dai  presidenti  dei  parchi  nazionali  e  regionali.  Per
          l'attuazione  del  presente  comma e' autorizzata una spesa
          annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
              8.   La   Consulta   esprime   pareri   per  i  profili
          tecnico-scientifici  in  materia di aree naturali protette,
          di  sua  iniziativa  o  su  richiesta  del  Comitato  o del
          Ministro dell'ambiente.
              9.  Le  funzioni  di  istruttoria  e  di segreteria del
          Comitato  e  della  Consulta  sono  svolte, nell'ambito del
          servizio   conservazione   della   natura   del   Ministero
          dell'ambiente,  da  una  segreteria  tecnica composta da un
          contingente   di   personale  stabilito,  entro  il  limite
          complessivo  di  cinquanta unita', con decreto del Ministro
          dell'ambiente  di concerto con il Ministro del tesoro e con
          il   Ministro   per   gli  affari  regionali.  Il  predetto
          contingente   e'  composto  mediante  apposito  comando  di
          dipendenti  dei  Ministeri  presenti  nel  Comitato,  delle
          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          nonche'  di  personale di enti pubblici anche economici, ai
          quali  e'  corrisposta una indennita' stabilita con decreto
          del  Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
          tesoro.  Fanno  parte  del  contingente  non  piu' di venti
          esperti  di elevata qualificazione, assunti con contratto a
          termine  di  durata  non superiore al biennio e rinnovabile
          per  eguale  periodo,  scelti  con le modalita' di cui agli
          articoli  3  e  4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428,
          convertito  dalla  legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio
          decreto  il  Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
          fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della
          segreteria  tecnica. Per l'attuazione del presente comma e'
          autorizzata  una  spesa  annua  fino  a lire 3,4 miliardi a
          partire dall'anno 1991.
              -  La  legge  19 dicembre 1975, n. 874, con la quale e'
          stata    ratificata    la    Convenzione    sul   commercio
          internazionale  di specie di fauna e di flora selvatiche in
          pericolo  di  estinzione (CITES), firmata a Washington il 3
          marzo   1973,   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 febbraio 1976, n. 49, (S.O.).