Art. 3. Direzione generale per la qualita' della vita 1. La Direzione generale per la qualita' della vita svolge le seguenti funzioni: a) definizione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantita' e qualita' delle acque, alla qualita' dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonche' di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualita' della vita e alla tutela della salute umana; b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonche' definizione delle misure necessarie al loro risanamento; c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia; d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonche' individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo; e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonche' promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative; f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico; g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti e dei rischi di inquinamento; i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonche' a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione; l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione; m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie; n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza; o) supporto alle attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalita' della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Nota all'art. 3. - Gli articoli 21 e 22, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, (S.O.), sono i seguenti: «Art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita' del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche' alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato Comitato. 2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore. 3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato. 4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre amministrazioni. 5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti». «Art. 22 (Osservatorio dei servizi idrici). - 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorita' di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; d) livelli di qualita' dei servizi erogati; e) tariffe applicate; f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi. 2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 1. L'Osservatorio ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente. 3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine, tra l'altro, di: a) definire indici di produttivita' per la valutazione della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi; c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali; d) individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente; e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative; f) verificare la fattibilita' e la congruita' dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria; g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali il Comitato predispone una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici. 4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio puo' avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con societa' specializzate. 6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».