Art. 3. 
            Direzione generale per la qualita' della vita 
  1. La Direzione generale per  la  qualita'  della  vita  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) definizione degli obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici,
superficiali e sotterranei, relativamente alla quantita'  e  qualita'
delle acque, alla qualita' dei sedimenti e  del  biota,  al  fine  di
mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi  idrici,
di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben  diversificate,
nonche' di  consentire  gli  usi  legittimi  delle  risorse  idriche,
contribuendo alla qualita' della vita  e  alla  tutela  della  salute
umana; 
    b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento  dei  corpi  idrici,  dovuto  a  fonti  puntuali  e
diffuse, prevedendo particolari interventi per  l'eliminazione  delle
sostanze pericolose, nonche' definizione delle misure  necessarie  al
loro risanamento; 
    c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla
salvaguardia e al risanamento  di  aree  che  necessitano  interventi
specifici per la  presenza  di  valori  naturalistici,  di  peculiari
caratteristiche  geomorfologiche  ovvero  di  aree   che   presentano
pressioni antropiche, con  particolare  riferimento  alla  laguna  di
Venezia  e  al  suo  bacino  scolante,  alle  aree  sensibili,   zone
vulnerabili e alle aree di salvaguardia; 
    d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la  difesa
del suolo, delle direttive per il censimento  delle  risorse  idriche
per la disciplina dell'economia  idrica,  nonche'  individuazione  di
metodologie  generali   per   la   programmazione   della   razionale
utilizzazione delle risorse idriche e linee di  programmazione  degli
usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione  e
l'aggiornamento  dei  criteri  e  metodi  per  il  conseguimento  del
risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con  particolare
riferimento all'uso irriguo; 
    e) definizione dei criteri per la gestione  del  servizio  idrico
integrato,  nonche'  promozione  del  completamento  dei  sistemi  di
approvvigionamento  idrico,  di  distribuzione,  di   fognatura,   di
collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue,  in
attuazione  degli  adempimenti  comunitari   e   delle   disposizioni
legislative; 
    f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino  il
territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della
determinazione  del  bilancio  idrico   e   concessioni   di   grandi
derivazioni per uso idroelettrico; 
    g) definizione dei criteri generali e delle  metodologie  per  la
gestione integrata dei rifiuti; 
    h) individuazione di misure volte alla  prevenzione  e  riduzione
della produzione e della pericolosita' dei rifiuti e  dei  rischi  di
inquinamento; 
    i)  promozione  e  sviluppo  della   raccolta   differenziata   e
individuazione delle iniziative e  delle  azioni  economiche  atte  a
favorire il  riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti,  nonche'  a
promuovere  il  recupero  di  energia  e  il  mercato  dei  materiali
recuperati dai rifiuti e il loro  impiego  da  parte  della  pubblica
amministrazione; 
    l) individuazione dei flussi omogenei di produzione  dei  rifiuti
con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che   presentano   maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti  base  sia  per  la  quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento  per  la
loro gestione; 
    m)  definizione  dei  criteri  per  l'individuazione   dei   siti
inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e  per
la  bonifica  e  il  ripristino  ambientale  dei  siti  medesimi  con
particolare   riferimento   a   suolo,   sottosuolo,   falda,   acque
superficiali e sedimenti, aggiornamento e  attuazione  del  Programma
nazionale di bonifica e formazione del  piano  straordinario  per  la
bonifica e il recupero ambientale di  aree  industriali  prioritarie,
ivi comprese quelle ex estrattive minerarie; 
    n)  indirizzo,  coordinamento  e   controllo   degli   interventi
sviluppati per superare situazioni  di  emergenza  nelle  materie  di
competenza; 
    o) supporto alle attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche, garantendo la funzionalita'  della  Segreteria
tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della  legge
5 gennaio 1994, n. 36. 
 
          Nota all'art. 3.
              -  Gli articoli 21 e 22, della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14,
          (S.O.), sono i seguenti:
              «Art.  21  (Comitato  per  la  vigilanza sull'uso delle
          risorse  idriche).  -  1. Al fine di garantire l'osservanza
          dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento
          all'efficienza,   all'efficacia   ed  all'economicita'  del
          servizio,  alla  regolare  determinazione  ed  al  regolare
          adeguamento  delle  tariffe  sulla base dei criteri fissati
          dal  Comitato  interministeriale  dei prezzi (CIP), nonche'
          alla  tutela  dell'interesse  degli  utenti,  e' istituito,
          presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
          vigilanza   sull'uso  delle  risorse  idriche,  di  seguito
          denominato Comitato.
              2.  Il  Comitato  e' composto da sette membri, nominati
          con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
          designati  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
          di  presidente  individuato  con il medesimo decreto - sono
          scelti  tra  persone  particolarmente esperte in materia di
          tutela  ed  uso  delle  acque,  sulla  base  di  specifiche
          esperienze e conoscenze del settore.
              3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
          non  possono  essere  confermati.  Qualora siano dipendenti
          pubblici,  essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
          universitari,  sono  collocati  in aspettativa per l'intera
          durata   del   mandato.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto  con i Ministri dell'ambiente e del
          tesoro,  e'  determinato il trattamento economico spettante
          ai membri del Comitato.
              4.  Per  l'espletamento  dei  propri  compiti  e per lo
          svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
          una   segreteria   tecnica,  costituita  nell'ambito  della
          Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
          lavori   pubblici,   nonche'   della  collaborazione  delle
          Autorita'  di  bacino.  Esso  puo' richiedere di avvalersi,
          altresi',  dell'attivita'  ispettiva e di verifica di altre
          amministrazioni.
              5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
          le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
          attivita'  e  le  iniziative  da porre in essere a garanzia
          degli  interessi  degli  utenti  per il perseguimento delle
          finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
          con   organi  di  garanzia  eventualmente  istituiti  dalle
          regioni e dalle province autonome competenti».
              «Art.  22  (Osservatorio  dei servizi idrici). - 1. Per
          l'espletamento  dei propri compiti il Comitato si avvale di
          un  Osservatorio  dei servizi idrici, di seguito denominato
          «Osservatorio».  L'Osservatorio, mediante la costituzione e
          la  gestione di una banca dati in connessione con i sistemi
          informativi  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  delle  Autorita'  di  bacino e dei
          soggetti  pubblici  che detengono informazioni nel settore,
          svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
          dati  statistici  e conoscitivi, in particolare, in materia
          di:
                a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici
          e  relativi  dati  dimensionali,  tecnici  e  finanziari di
          esercizio;
                b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
          l'esercizio dei servizi idrici;
                c) modelli  adottati  di organizzazione, di gestione,
          di  controllo  e  di  programmazione  dei  servizi  e degli
          impianti;
                d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
                e) tariffe applicate;
                f)  piani  di investimento per l'ammodernamento degli
          impianti e lo sviluppo dei servizi.
              2.  I  soggetti  gestori dei servizi idrici trasmettono
          periodicamente   all'Osservatorio,   alle  regioni  e  alle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  i dati e le
          informazioni   di   cui  al  comma  1.  L'Osservatorio  ha,
          altresi',  facolta'  di  acquisire  direttamente le notizie
          relative  ai  servizi  idrici  ai  fini  della proposizione
          innanzi  agli  organi  giurisdizionali competenti, da parte
          del  Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere
          in  violazione della presente legge, nonche' dell'azione di
          responsabilita'  nei  confronti  degli  amministratori e di
          risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.
              3.   Sulla  base  dei  dati  acquisiti,  l'Osservatorio
          effettua,  su richiesta del Comitato, elaborazioni al fine,
          tra l'altro, di:
                a) definire    indici   di   produttivita'   per   la
          valutazione  della economicita' delle gestioni a fronte dei
          servizi resi;
                b) individuare    livelli   tecnologici   e   modelli
          organizzativi ottimali dei servizi;
                c) definire parametri di valutazione per il controllo
          delle  politiche  tariffarie  praticate,  anche  a supporto
          degli  organi  decisionali  in  materia  di  fissazione  di
          tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei
          criteri fissati in materia dai competenti organi statali;
                d)   individuare   situazioni   di  criticita'  e  di
          irregolarita'  funzionale  dei  servizi  o  di inosservanza
          delle   prescrizioni  normative  vigenti  in  materia,  per
          l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;
                e) promuovere  la  sperimentazione  e  l'adozione  di
          tecnologie innovative;
                f) verificare  la  fattibilita'  e  la congruita' dei
          programmi   di   investimento  in  relazione  alle  risorse
          finanziarie e alla politica tariffaria;
                g) realizzare  quadri  conoscitivi  di  sintesi sulla
          base dei quali il Comitato predispone una relazione annuale
          al Parlamento sullo stato dei servizi idrici.
              4.  L'Osservatorio  assicura  l'accesso  generalizzato,
          anche   per  via  informatica,  ai  dati  raccolti  e  alle
          elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
          utenti.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro dei lavori pubblici,
          formulata  d'intesa  con  il  Ministro  del tesoro e con il
          Ministro  per  la  funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6,
          comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
          approvata  la  consistenza  della  dotazione organica della
          segreteria  tecnica  del  Comitato e dell'Osservatorio, cui
          sono  preposti  due  dirigenti,  rispettivamente, del ruolo
          amministrativo e tecnico del Ministero dei lavori pubblici.
          Per  l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio puo'
          avvalersi   della  consulenza  di  esperti  nel  settore  e
          stipulare  convenzioni  con  enti pubblici di ricerca e con
          societa' specializzate.
              6.   All'onere   derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire
          700  milioni  per  il  1993  e a lire 1.750 milioni annue a
          decorrere  dal  1994,  si provvede mediante riduzione dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  1124  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  dei  lavori pubblici per l'anno
          1993   e   corrispondenti   capitoli   per   gli   esercizi
          successivi».