Art. 5. 
          Direzione generale per la salvaguardia ambientale 
  1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto
alle attivita' delle relative commissioni; 
    b)   attivita'   di    studio,    ricerca    e    sperimentazione
tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione
dell'ambiente; 
    c) supporto tecnico e  amministrativo  per  la  concertazione  di
piani e programmi di settore, di competenza di altre  amministrazioni
a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza  di  impatto
ambientale; 
    d) attivita' relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione  ed  audit
(EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonche' alla promozione
di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale,  ivi  compresa
la promozione del marchio nazionale; 
    e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle  attivita'  a
rischio di incidente rilevante; 
    f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti; 
    g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti  fitosanitari,
delle  sostanze  chimiche   pericolose   e   dei   biocidi,   nonche'
dell'introduzione di organismi geneticamente modificati; 
    h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico; 
    i) prevenzione e protezione inquinamento acustico; 
    l)  prevenzione   e   protezione   dall'inquinamento   da   campi
elettromagnetici; 
    m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; 
    n)  fissazione  dei  limiti  massimi  di   accettabilita'   della
concentrazione e  dei  limiti  massimi  di  esposizione  relativi  ad
inquinamenti atmosferici  di  natura  chimica,  fisica  e  biologica,
nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro. 
 
          Note all'art. 5.
              -  La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante: «Norme per
          la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
          sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
          del  sistema  di  ecogestione  e  di  audit ambientale», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
              -  Il regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria
          delle   organizzazioni   a   un   sistema   comunitario  di
          ecogestione  e  audit  (EMAS), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  Europee n. L 114 del 24 aprile
          2001.