Art. 6. Direzione generale per la difesa del suolo 1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo; b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico; c) indirizzo e coordinamento, dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale; d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonche' con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' ambientale; g) coordinamento dei sistemi cartografici; h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.
Note all'art. 6. - L'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120, (S.O.), e' il seguente: «4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a). - L'art. 18, comma 2, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente: «2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa a nomina di commissari ad acta.». - L'art. 19, comma 3, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente: «3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, puo' adottare eventuali modifiche». - L'art. 20, comma 4, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente: «4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».