Art. 6. 
             Direzione generale per la difesa del suolo 
  1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti
funzioni: 
    a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi  in
materia di difesa del suolo; 
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e altri fenomeni di dissesto idrogeologico; 
    c) indirizzo e coordinamento, dell'attivita'  dei  rappresentanti
del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di  rilievo  nazionale,
regionale e interregionale; 
    d) identificazione, d'intesa con la direzione per  la  protezione
della natura, delle linee fondamentali  dell'assetto  del  territorio
nazionale con riferimento ai valori  naturali  e  ambientali  e  alla
difesa  del  suolo,  nonche'  con  riguardo   al   relativo   impatto
dell'articolazione territoriale delle  reti  infrastrutturali,  delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; 
    e) determinazione di criteri,  metodi  e  standard  di  raccolta,
elaborazione e consultazione dei dati, definizione  di  modalita'  di
coordinamento e di collaborazione tra i  soggetti  pubblici  operanti
nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento e  allo  studio
degli elementi dell'ambiente  fisico  delle  condizioni  generali  di
rischio; valutazioni degli  effetti  conseguenti  all'esecuzione  dei
piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di  opere  nel
settore della difesa del suolo; 
    f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione  alla  loro
compatibilita' ambientale; 
    g) coordinamento dei sistemi cartografici; 
    h)  esercizio  dei  poteri  sostitutivi  in   caso   di   mancata
istituzione, da parte delle regioni, delle  autorita'  di  bacino  di
rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4,  della  legge
18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi  di  cui  agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge. 
 
          Note all'art. 6.
              -  L'art.  15,  comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.
          183,  recante:  «Norme  per  il  riassetto  organizzativo e
          funzionale   della  difesa  del  suolo»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25 maggio  1989, n. 120, (S.O.), e' il
          seguente:
              «4.  Qualora  l'intesa  di  cui  al  comma  2 non venga
          conseguita  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
          istituisce,  su  proposta del Ministro dei lavori pubblici,
          il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
          di cui al comma 3, lettera a).
              -  L'art.  18,  comma  2,  della citata legge 18 maggio
          1989, n. 183, e' il seguente:
              «2.  In  caso  di  inerzia  in  ordine agli adempimenti
          regionali,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici o del Ministro
          dell'ambiente  per  le  materie  di  rispettiva competenza,
          sentito  il  comitato  istituzionale  di  bacino,  assume i
          provvedimenti   necessari   per   garantire   comunque   lo
          svolgimento delle procedure e adozione degli atti necessari
          per  la  formazione  dei  piani secondo quanto disposto dal
          presente  articolo,  ivi compresa a nomina di commissari ad
          acta.».
              -  L'art.  19,  comma  3,  della citata legge 18 maggio
          1989, n. 183, e' il seguente:
              «3.  Nel  caso  di  mancato  adeguamento da parte delle
          regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale,
          il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dei
          lavori pubblici, puo' adottare eventuali modifiche».
              -  L'art.  20,  comma  4,  della citata legge 18 maggio
          1989, n. 183, e' il seguente:
              «4.  In  caso  di  inerzia  o  di mancata intesa tra le
          regioni   interessate,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
          adotta,  su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del
          Ministro   dell'ambiente,  per  le  materie  di  rispettiva
          competenza, gli atti in via sostitutiva».