Art. 8. 
              Organismi di supporto tecnico-scientifico 
  1.  Nell'ambito  del  Ministero  operano,   oltre   gli   organismi
espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile  2002,
attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: 
    a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il 
    pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000,  n.
    150; 
b) l'Ufficio del responsabile della mobilita' aziendale previsto 
dal decreto del Ministro  dell'ambiente  27  marzo  1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179; 
    c) la Commissione speciale di valutazione di  impatto  ambientale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  20  agosto  2002,  n.
190; 
    d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma  4,  della
legge 31 luglio 2002, n. 179. 
  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale,  in
particolare: 
    a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente; 
    b) del Corpo forestale dello Stato; 
    c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto; 
    d) degli appositi reparti del Corpo  della  guardia  di  finanza,
nonche' dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con  i  Ministri
competenti. 
 
          Note all'art. 8:
              -  L'art.  18  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2002)»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre
          2001, n. 301, (S.O.), e' il seguente:
              «Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
          fini   del   contenimento   della   spesa   e  di  maggiore
          funzionalita'  dei  servizi  e  delle  procedure,  e' fatto
          divieto  alle  pubbliche  amministrazioni,  escluse  quelle
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane,  di  istituire  comitati, commissioni, consigli ed
          altri  organismi  collegiali,  ad  eccezione  di  quelli di
          carattere    tecnico    e   ad   elevata   specializzazione
          indispensabili    per   la   realizzazione   di   obiettivi
          istituzionali  non  perseguibili attraverso l'utilizzazione
          del proprio personale.
              2.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
          tecnici  e  ad elevata specializzazione gia' operanti nelle
          pubbliche  amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
          del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con
          decreto   di   natura   non   regolamentare   del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per  le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
          atto  dell'organo  di  direzione  politica responsabile, da
          sottoporre  all'approvazione dell'amministrazione vigilante
          e  alla  verifica  degli  organi  interni di controllo. Gli
          organismi  collegiali  non  individuati come indispensabili
          dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
              3.  Scaduto  il  termine di cui al comma 2 senza che si
          sia  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti, e' fatto
          divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
          organismi collegiali».
              -  L'art. 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante
          «Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione  delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13  giugno  2000, n. 136, e' il
          seguente:
              «Art.  8  (Ufficio per le relazioni con il pubblico). -
          1.   L'attivita'  dell'ufficio  per  le  relazioni  con  il
          pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio  della  propria potesta' regolamentare, alla
          ridefinizione  dei  compiti  e  alla riorganizzazione degli
          uffici  per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
          criteri:
                a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
          di  accesso  e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni;
                b) agevolare  l'utilizzazione  dei servizi offerti ai
          cittadini,    anche    attraverso   l'illustrazione   delle
          disposizioni  normative  e amministrative, e l'informazione
          sulle   strutture   e  sui  compiti  delle  amministrazioni
          medesime;
                c) promuovere     l'adozione     di     sistemi    di
          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
                d) attuare,  mediante  l'ascolto  dei  cittadini e la
          comunicazione   interna,   i  processi  di  verifica  della
          qualita'  dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
          degli utenti;
                e) garantire  la reciproca informazione fra l'ufficio
          per  le  relazioni  con  il  pubblico  e le altre strutture
          operanti  nell'amministrazione,  nonche' fra gli uffici per
          le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
              3.  Negli  uffici  per  le  relazioni  con  il pubblico
          l'individuazione   e   la   regolamentazione   dei  profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.».
              -  Il  decreto  ministeriale  27 marzo 1998, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  3  agosto  1998,  n.  179, reca
          «Mobilita' sostenibile nelle aree urbane».
              - L'art. 19, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
          190,  recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.
          443,  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture e degli
          insediamenti   produttivi   strategici   e   di   interesse
          nazionale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
          2002, n. 199, (S.O.) e' il seguente:
              «Art.   19  (Contenuto  della  valutazione  di  impatto
          ambientale).  -  1.  La  valutazione  di impatto ambientale
          individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e
          delle  sue  principali  alternative, compresa l'alternativa
          zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
          acque  di  superficie  e sotterranee, sull'aria, sul clima,
          sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
          sui  beni  materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed
          ambientale   e   valuta   inoltre   le  condizioni  per  la
          realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
              2.  Ai  fini  delle  valutazioni di cui al comma 1, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio, e' istituita, entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, una commissione
          speciale  di valutazione di impatto ambientale, composta da
          venti  membri,  oltre  il presidente, scelti tra professori
          universitari  e  professionisti particolarmente qualificati
          in    materie   progettuali,   ambientali,   economiche   e
          giuridiche,    nonche'   tra   dirigenti   della   pubblica
          amministrazione.  Con il medesimo decreto sono stabilite le
          modalita'   per   la   durata,   l'organizzazione   ed   il
          funzionamento  dell'organismo.  Con  successivo decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al
          presidente  ed ai componenti della commissione, nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 3.
              3.  La  commissione  di  cui al comma 2 si avvale delle
          risorse   versate   dai   soggetti  aggiudicatori  a  norma
          dell'art.  27  della  legge  30 aprile  1999, n. 136, senza
          oneri per il bilancio dello Stato».
              -  L'art. 6, della citata legge 31 luglio 2002, n. 179,
          e' il seguente:
              «Art.   6   (Programma   strategico   di  comunicazione
          ambientale).  -  1.  Per  l'attuazione  di  un programma di
          comunicazione   ambientale,   al   fine  di  sensibilizzare
          l'opinione  pubblica  e gli imprenditori alle esigenze e ai
          problemi  relativi  all'ambiente e di promuovere iniziative
          per  la  tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la
          spesa  di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
          di  2.677.000  euro  a decorrere dall'esercizio finanziario
          2003.
              2.  Ai  fini  della  predisposizione del programma sono
          perseguiti i seguenti obiettivi:
                a) l'informazione e la promozione a livello nazionale
          e   in   modo   continuativo  di  programmi  di  educazione
          ambientale,   sia   a   livello  nazionale  che  a  livello
          internazionale;
                b) la   collaborazione   e   il  raccordo  con  altri
          programmi   e   iniziative  nel  settore  ambientale  e  il
          coordinamento  funzionale  da  attuare mediante protocolli,
          anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi
          da  stipulare  con  soggetti privati, con le organizzazioni
          produttive  e  di  categoria, con altri Ministeri, con enti
          pubblici  territoriali,  con  altri  enti  sia pubblici che
          privati,  compresi  enti  gestori di aree protette, agenzie
          statali  e  territoriali,  scuole  di  ogni ordine e grado,
          universita',  organizzazioni  di  volontariato,  imprese  e
          organi internazionali;
                c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
          su problematiche di natura ambientale.
              3.  Nel  programma  di  comunicazione  ambientale  sono
          indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per
          la  realizzazione  delle attivita' formative, informative e
          dimostrative,   i  principi,  i  criteri  e  gli  strumenti
          necessari  per  la realizzazione delle iniziative, compresi
          quelli   relativi   alle   spese  e  ai  finanziamenti,  le
          modalita',   la   durata  e  gli  ambiti  territoriali  che
          riguardano  le  iniziative  e  le  campagne pubblicitarie e
          l'eventuale   istituzione   di   centri  specializzati,  di
          sportelli ambientali e di siti Internet.
              4.  Nell'ambito  del  programma  di  interventi  per la
          comunicazione  ambientale,  nonche' per le finalita' di cui
          all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del territorio, un comitato di esperti, i
          cui  componenti  sono  nominati  con  decreto  del Ministro
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.  Per
          l'istituzione   ed   il   funzionamento   del  comitato  e'
          autorizzata  la  spesa,  nell'ambito dell'autorizzazione di
          cui  al  comma  1,  nel  limite  massimo  di 756.000 euro a
          decorrere dall'anno 2002.
              5.  Il  numero  dei  componenti,  i  compensi  ad  essi
          spettanti,  i  compiti  e le modalita' di funzionamento del
          comitato  di  cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».