Art. 8. Organismi di supporto tecnico-scientifico 1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448: a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; b) l'Ufficio del responsabile della mobilita' aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179; c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare: a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente; b) del Corpo forestale dello Stato; c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto; d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.
Note all'art. 8: - L'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, (S.O.), e' il seguente: «Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi. 3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali». - L'art. 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, e' il seguente: «Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). - 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.». - Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, reca «Mobilita' sostenibile nelle aree urbane». - L'art. 19, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, (S.O.) e' il seguente: «Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale). - 1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da venti membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari e professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, nonche' tra dirigenti della pubblica amministrazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. 3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato». - L'art. 6, della citata legge 31 luglio 2002, n. 179, e' il seguente: «Art. 6 (Programma strategico di comunicazione ambientale). - 1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. 2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi: a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale; b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, universita', organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali; c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale. 3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attivita' formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalita', la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti Internet. 4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonche' per le finalita' di cui all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato e' autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalita' di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».