Art. 9. 
                         Dotazione organica 
  1.  I  posti  di   funzione   dirigenziale   del   Ministero   sono
rideterminati secondo l'allegata tabella A. 
  2. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B. 
  3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali
generali, ferma  restando  l'invarianza  della  spesa,  la  dotazione
organica  dei  posti  di  funzioni  dirigenziali  non   generali   e'
incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche  nell'ambito  degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al  presente
regolamento possono  essere  modificate,  ai  sensi  della  normativa
vigente,  anche  in  relazione  ai  correlati  sviluppi   di   natura
contrattuale.