Art. 9. Dotazione organica 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A. 2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B. 3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali e' incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.