Art. 3.

                          Controllo formale

  1.  Senza  pregiudizio  per  l'ulteriore  azione  accertatrice,  la
competente  direzione  regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  procede all'iscrizione,
previa verifica della:
    a) regolarita' della compilazione del modello di comunicazione;
    b) sussistenza  dei  requisiti  formali previsti dall'articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997;
    c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri
documenti di cui all'articolo 2, comma 1.
  2.  All'esito  del  controllo,  la  direzione  regionale iscrive il
soggetto  interessato  all'anagrafe  unica  delle  ONLUS e gliene da'
notizia,   ovvero   comunica   allo  stesso  la  mancata  iscrizione,
evidenziando  i  motivi  in base ai quali e' formulato il diniego. Le
comunicazioni   sono   notificate   all'ente   interessato  ai  sensi
dell'articolo   60   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600, entro il termine di quaranta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
  3.  L'ufficio,  nell'attivita'  di verifica di cui al comma 1, puo'
invitare  l'ente  interessato,  anche  tramite  l'invio  di  apposito
questionario,  a  fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine
alla  rispondenza dei dati e delle attivita' ai presupposti di legge.
In  tal  caso, la direzione regionale procede secondo le modalita' di
cui  al  comma  2,  nei  venti  giorni  successivi  alla scadenza del
predetto termine.
  4.  Qualora  la  direzione  regionale  non provveda all'invio delle
comunicazioni  di  cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e
3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  l'art.  10  del  decreto legislativo 4 dicembre
          1997, n. 460, si veda le note riportate all'art. 2.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 60 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              «Art.   60  (Notificazioni). - La  notificazione  degli
          avvisi  e  degli  altri  atti  che  per legge devono essere
          notificati  al  contribuente  e'  eseguita secondo le norme
          stabilite  dagli  articoli 137  e  seguenti  del  codice di
          procedura civile, con le seguenti modifiche:
                a) la  notificazione  e'  eseguita dai messi comunali
          ovvero  dai  messi  speciali autorizzati dall'ufficio delle
          imposte;
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto  o  l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
          consegnatario non ha sottoscritto;
                c) salvo  il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
          in  mani  proprie,  la  notificazione deve essere fatta nel
          domicilio fiscale del destinatario;
                d) e'   in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio  presso  una  persona o un ufficio nel comune del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli  avvisi  che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
          domicilio  deve risultare espressamente dalla dichiarazione
          annuale  ovvero da altro atto comunicato successivamente al
          competente  ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento;
                e) quando  nel  comune  nel  quale  deve eseguirsi la
          notificazione  non  vi e' abitazione, ufficio o azienda del
          contribuente,  l'avviso  del  deposito prescritto dall'art.
          140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del
          comune  e  la  notificazione,  ai fini della decorrenza del
          termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno
          successivo a quello di affissione;
                f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
          146,  150  e  151  del  codice  di  procedura civile non si
          applicano.
              L'elezione    di   domicilio   non   risultante   dalla
          dichiarazione  annuale  ha  effetto dal sessantesimo giorno
          successivo   a  quello  della  data  di  ricevimento  della
          comunicazione   prevista   alla   lettera   d)   del  comma
          precedente.
              Le  variazioni  e  le  modificazioni dell'indirizzo non
          risultanti  dalla  dichiarazione  annuale hanno effetto, ai
          fini   delle   notificazioni,   dal   sessantesimo   giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per  le  persone  giuridiche e le societa' ed enti privi di
          personalita'  giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
          quello   della   ricezione   da  parte  dell'ufficio  della
          comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
          la  comunicazione  e'  stata  omessa  la  notificazione  e'
          eseguita   validamente  nel  comune  di  domicilio  fiscale
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale.».