Art. 3. Controllo formale 1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione, previa verifica della: a) regolarita' della compilazione del modello di comunicazione; b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene da' notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali e' formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'ufficio, nell'attivita' di verifica di cui al comma 1, puo' invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attivita' ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalita' di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Note all'art. 3: - Per l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda le note riportate all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.».