Art. 4. Effetti dell'iscrizione all'anagrafe 1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS. 2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione e' effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.