Art. 4.

                Effetti dell'iscrizione all'anagrafe

  1.  L'interessato  usufruisce  delle agevolazioni fiscali di cui al
decreto   legislativo   4   dicembre   1997,   n.  460,  per  effetto
dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.
  2.   Gli   effetti   dell'iscrizione  retroagiscono  alla  data  di
effettuazione  della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se
la  comunicazione  e'  effettuata  entro  il termine di trenta giorni
previsto   dall'articolo   11,   comma 1,   del  decreto  legislativo
4 dicembre  1997,  n.  460,  gli  effetti  retroagiscono alla data di
costituzione dell'organizzazione.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  l'art.  11,  comma  1  del  decreto legislativo
          4 dicembre  1997,  n. 460, si veda il testo riportato nelle
          note alle premesse.