Art. 5. Cancellazione dall'anagrafe 1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' di quelle previste dalle singole leggi d'imposta. 2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attivita' istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessita' o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalita' di cui al comma 1. 3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o piu' requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno. 5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.
Note all'art. 5: - Per l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note all'art. 2. - Per l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda il testo riportato nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 28, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: «Art. 28 (Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori). - 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.». - Per l'art. 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, si veda il testo riportato nelle note alla premessa.