Art. 5.

                     Cancellazione dall'anagrafe

  1.  La  Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente
all'avvenuta  iscrizione  a seguito del controllo di cui all'articolo
3,  accerti  la  mancanza  o  il  venir  meno  dei  requisiti  di cui
all'articolo 10  del  decreto  legislativo  4 dicembre  1997, n. 460,
provvede   alla   cancellazione   dall'anagrafe   delle   ONLUS   con
provvedimento  motivato  dandone tempestiva comunicazione al soggetto
interessato,  con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio
delle  entrate  nel  cui  ambito  territoriale  si trova il domicilio
fiscale  dell'ente  interessato,  ovvero, nell'ipotesi di intervenuto
cambiamento  di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti
territoriali  l'ente  abbia  fissato  il proprio domicilio fiscale, e
agli  uffici  nei  quali  siano  stati  compiuti  atti  oggetto delle
agevolazioni  previste  dal  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,  per  l'effettuazione  dei  controlli e l'eventuale applicazione
delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  28  del  decreto  legislativo
4 dicembre  1997,  n.  460,  nonche' di quelle previste dalle singole
leggi d'imposta.
  2.  Gli  uffici  dell'Amministrazione  tributaria  che, nell'ambito
della  propria  attivita'  istituzionale  di  controllo  o  verifica,
acquisiscono  elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto,
di   uno  o  piu'  requisiti  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, provvedono a darne tempestiva
comunicazione  alla  Direzione regionale delle entrate, al fine della
valutazione  sulla  necessita'  o  meno  di  procedere, previo parere
dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalita' di cui al comma 1.
  3.  Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS
perde   il   diritto   ai  benefici  fiscali  stabiliti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  4.  La  cancellazione  conseguente all'accertamento della mancanza,
fin  dal  momento  dell'iscrizione,  anche  solo di uno dei requisiti
formali  di  cui  all'articolo  10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460,  determina  la  decadenza  dalle agevolazioni fiscali
fruite.  Qualora,  invece,  la cancellazione sia conseguente al venir
meno  di  uno  o  piu'  requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni
fiscali  fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti
sono venuti meno.
  5.  Ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso
in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di
uno  o  piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre  1997,  n.  460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate   chiede   preventivamente   il  parere  all'Agenzia  per  le
organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale  al  fine  di
provvedere  alla  cancellazione  dall'anagrafe,  con  la  conseguente
decadenza dalle agevolazioni.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  l'art.  10  del  decreto legislativo 4 dicembre
          1997,  n.  460,  si  veda  il  testo  riportato  nelle note
          all'art. 2.
              -  Per  l'art.  60  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  si veda il testo
          riportato nelle note all'art. 3.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28,  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
              «Art. 28 (Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti
          legali  e  degli amministratori). - 1. Indipendentemente da
          ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
                a) i  rappresentanti  legali  e i membri degli organi
          amministrativi  delle  ONLUS, che si avvalgono dei benefici
          di  cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui
          all'art.  10,  ovvero violano le disposizioni statutarie di
          cui  alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo
          sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire 2
          milioni a lire 12 milioni;
                b) i  soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con
          la  sanzione  amministrativa  da  lire  200  mila  a lire 2
          milioni   qualora  omettono  di  inviare  le  comunicazioni
          previste all'art. 11, comma 1;
                c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa da lire 600 mila a
          lire 6 milioni.
              2.  Le  sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai
          sensi  dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          dall'ufficio  delle  entrate nel cui ambito territoriale si
          trova il domicilio fiscale della ONLUS.
              3.  I  rappresentanti  legali  ed i membri degli organi
          amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente
          fruito   dei   benefici   previsti   dal  presente  decreto
          legislativo,  conseguendo  o  consentendo  a terzi indebiti
          risparmi   d'imposta,  sono  obbligati  in  solido  con  il
          soggetto  passivo  o  con  il  soggetto  inadempiente delle
          imposte  dovute,  delle relative sanzioni e degli interessi
          maturati.».
              -  Per  l'art.  4, comma 2, lettera f), del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 21 marzo 2001, n.
          329, si veda il testo riportato nelle note alla premessa.