Art. 8.
                         Disposizioni finali

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le
regioni  e  province  autonome  che  non abbiano ancora provveduto al
recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
1988,  n.  233,  recante  attuazione  della direttiva 86/113/CEE, che
stabilisce  norme  minime  per la protezione delle galline ovaiole in
batteria.
  3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento
adottato  dal  Ministro  della  salute,  al  fine  di  adeguarli alle
modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.
  4.  Le  caratteristiche  tecniche  del nido e della lettiera di cui
all'allegato  D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento
da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
  5.  Il  divieto  di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non si
applica  nel  caso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1
dell'allegato C sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 8:
              - Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi
          note alle premesse.
              -  Per  le  direttive  1999/74/CE e 2002/4/CE vedi note
          alle premesse.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n. 233, reca: "Attuazione delle direttive CEE numero
          86/113/CE  che stabilisce le norme minime per la protezione
          delle  galline  ovaiole  in  batteria ai sensi dell'art. 15
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.".
              -  La  direttiva 86/113/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          10/04/1986.