Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo alla professione di architetto 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2-ter, le parole: "10 maggio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "5 agosto 1985"; b) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti."; c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito."; d) nell'allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: "rilasciato dalla Facolta' di scienze e tecnologia dell'Universita' di Porto" e' sostituita dalla seguente: "rilasciato dalla Facolta' di ingegneria (de Engenharia) dell'Universita' di Porto".
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura». Il testo dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreo qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 2 (Condizioni di riconoscimnto). - 1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti: a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici; b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario. 2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare: a) la capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti; c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica; d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo; f) la capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; l) una capacita' tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione. 2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE. 2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle «Fachhochschulen» nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'art. 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto. 2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. 2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano. 2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di' riconoscimento di cui all'art. 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti.». - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 129/1992, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 4 (Competenze e procedimento). - 1. I soggetti di cui all'art. 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' di architetto nel territorio della Repubblica italiana. 2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti: a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorita' che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicita'; b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita' di architetto. Se lo Stato membro dtorigine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresi' risultare che l'interessato non e' stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo e' stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se e' decorso un termine piu' breve, che nei confronti dell'interessato e' stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile; c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti. 4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi. 5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta la completezza e la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni. 6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano: a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; b) il Ministero degli affari esteri; c) il Ministero della giustizia; d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. 7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 puo' essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri. 8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. 9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5. 10. Se i titoli di cui all'art. 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo' essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo. 10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.». - Il testo dell'allegato A del citato decreto legislativo n. 129/1992, per il Portogollo, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Allegato A (Omissis). In Portogallo: il diploma «diploma do curso especial de arquitectura», rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma «diploma do curso de arquitectura», rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona; il diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura», rilasciato dall'Universita' tecnica di Lisbona e dall'Universita' di Porto; il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Universita' tecnica di Lisbona; il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facolta' di ingegneria (de Engenharia) dell'Universita' di Porto; (omissis).».