Art. 9.
       Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
                 relativo alla professione di medico

  1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  5,  comma 2, dopo la parola: "provenienza" sono
aggiunte   le  seguenti:  "tenendo  conto  dell'eventuale  esperienza
professionale,  della formazione supplementare e continua in medicina
maturata dall'interessato";
    b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  "3.   Il   Ministero   della   salute  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,  valuta  il
contenuto  e  la  durata  della  formazione,  l'eventuale  esperienza
professionale,  formazione  supplementare  e  continua  in medicina e
determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed
i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.";
    c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  La  decisione  di  cui  al comma 3 viene pronunciata entro
quattro  mesi  dalla  presentazione  da  parte dell'interessato della
domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";
    d) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  I  titoli  di  specializzazione  in medicina rilasciati in
Spagna  a  medici  che  hanno  portato a termine, anteriormente al 1°
gennaio  1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti
per la formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia
se  corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorita'
spagnole  che  attesti  che  l'interessato  ha  superato  l'esame  di
idoneita'  professionale  specifica  organizzato  nel  contesto delle
misure  speciali  di  regolarizzazione contenute nel regio decreto n.
1497/1999 ivi vigente.";
   e) all'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis.   Il  Ministero  della  salute  notifica  alla  Commissione
europea,  ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  adottate  dallo Stato
italiano  in  materia  di  rilascio  di  diplomi, certificati e altri
titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
  3-ter.   Per   i  cittadini  degli  Stati  membri  i  cui  diplomi,
certificati   e   altri  titoli  non  rispondono  alle  denominazioni
riportate   per   tale   Stato  membro  dal  presente  decreto,  sono
riconosciuti  come  prova  sufficiente i diplomi, i certificati e gli
altri  titoli  rilasciati  da  tali  Stati  membri,  corredati  di un
certificato  rilasciato  dalle  loro  autorita' o enti competenti. Il
certificato  attesta  che  tali  diplomi,  certificati e altri titoli
sanciscono  una  formazione  conforme  alle disposizioni del presente
decreto  e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
  3-quater.  Sono  ammessi  alla  procedura  di cui all'articolo 2, i
diplomi,  certificati  e  altri titoli acquisiti dai cittadini di cui
all'articolo  1,  in  Paesi  che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora  tali  titoli  siano  stati  riconosciuti  in  un altro Stato
membro.   Il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri,  valuta  le  istanze  di  riconoscimento  tenendo conto,
anche,  della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in
un  altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi
dalla  presentazione da parte dell'interessato della domanda completa
di tutti i documenti giustificativi.
  3-quinquies.   I   provvedimenti   di   rigetto  delle  domande  di
riconoscimento  di  diplomi, certificati e altri titoli devono essere
congruamente   motivate   e  sono  impugnabili  dinanzi  agli  organi
giurisdizionali  competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito
per  l'adozione  del  provvedimento,  il  richiedente  puo' ricorrere
all'autorita' giudiziale.";
    f) all'articolo 18, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la
formazione  continua,  ai  sensi del decreto legislativo n. 229/1999,
assicura  la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di
coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita
professionale.";
    g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:   "nel   corso  del  quale  siano  state  acquisite  adeguate
conoscenze nel campo della medicina generale";
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  durate  minime delle formazioni specialistiche non possono
essere  inferiori  a  quelle indicate per ciascuna di tali formazioni
nell'allegato  C.  Tali  durate  minime  sono  modificate  secondo la
procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva
93/16/CEE";
    h) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un
corso  di  formazione  specifica in medicina generale della durata di
tre  anni  ed  e'  riservato  ai  laureati  in  medicina e chirurgia,
abilitati  all'esercizio  professionale. I primi diplomi rilasciati a
seguito  di  una  formazione della durata di tre anni sono rilasciati
entro il 1° gennaio 2006.";
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.   Il  corso  di  cui  al  comma  1,  comporta  un  impegno  dei
partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita'
didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle
regioni  e  province  autonome  e  degli enti competenti. Il corso si
conclude  con  il  rilascio  di  un diploma di formazione in medicina
generale  da  parte delle regioni e delle province autonome, conforme
al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.";
      3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta
per  un  periodo  massimo  di  un anno e comunque pari a quello della
formazione  pratica  di  cui  all'articolo  18, se tale formazione e'
impartita  o  in  ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito
di  uno  studio  di  medicina  generale  riconosciuto  o in un centro
riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita'
notificano  l'attivazione  di tali periodi di formazione al Ministero
della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
  2-ter.  Per il primo corso di formazione della durata triennale, il
cui  avvio  e'  previsto  entro  il  31 dicembre 2003, la durata puo'
essere  ridotta  per  un  periodo  massimo di un anno riconducibile a
periodi   di   tirocinio   teorico-pratico   precedenti   l'esame  di
abilitazione  che  rispettino  le  caratteristiche  e  le  condizioni
previste   al   comma   2-bis.   Il   rimanente   percorso  formativo
teorico-pratico  e',  per  questo  primo  corso,  quello previsto dal
presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di
cui all'articolo 25, comma 2.";
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  formazione  a  tempo pieno, implica la partecipazione alla
totalita'  delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua
la  formazione,  comprese  le  guardie,  in  modo  che  il  medico in
formazione  dedichi  a tale formazione pratica e teorica tutta la sua
attivita'  professionale  per l'intera durata della normale settimana
lavorativa  e  per  tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso
non  comporta  l'instaurazione  di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale  ne'  con  il  Servizio  sanitario nazionale, ne' con i
medici  tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare
corsi   a  tempo  parziale  purche'  siano  soddisfatte  le  seguenti
condizioni:
    a)  il  livello  della  formazione corrisponda qualitativamente a
quello della formazione a tempo pieno;
    b)  la  durata  complessiva  della  formazione non sia abbreviata
rispetto quella a tempo pieno;
    c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50%
dell'orario settimanale a tempo pieno;
    d)  la  formazione  comporti  un  congruo  numero  di  periodi di
formazione  a  tempo  pieno  sia per la parte dispensata in un centro
ospedaliero,  che  per  la  parte  effettuata  in  un  ambulatorio di
medicina  generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale
i medici dispensano cure primarie;
    e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di
numero  e  durata  tali  da  preparare in modo adeguato all'effettivo
esercizio della medicina generale.";
    i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni
anno  determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai
corsi,   nei   limiti  concordati  con  il  Ministero  della  salute,
nell'ambito delle risorse disponibili.";
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il
28  febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale
di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  in conformita' ai
principi  fondamentali  definiti  dal  Ministero della salute, per la
disciplina unitaria del sistema.";
      3)  al  comma  3 dopo la parola: "clinica" le parole: "unica su
tutto il territorio nazionale" sono soppresse;
    l) l'articolo 26, e' modificato come segue:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  corso  di  formazione  specifica  in  medicina generale si
articola  in  attivita'  didattiche  pratiche  e attivita' didattiche
teoriche  da  svolgersi  in un ambiente ospedaliero individuato dalla
regione   o   provincia   autonoma  territorialmente  competente,  in
relazione  alla  disponibilita'  di  attrezzature  e  di  servizi,  o
nell'ambito  di  uno  studio  di  medicina  generale  o  di un centro
anch'esso  accreditato,  ai  fini  della  formazione, dalla regione o
provincia  autonoma.  La  formazione prevede un totale di almeno 4800
ore,  di  cui  2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento
ed  i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione
della  formazione  vengono  definiti  con  decreto del Ministro della
salute,  sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di  Trento  e  di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri";
      2) il comma 2 e' modificato come segue:
        a)  alla  lettera  a) la parola: "cinque" e' sostituita dalla
seguente: "sei";
        b)  alla  lettera  b)  la  parola:  "due" e' sostituita dalla
seguente: "tre";
        c)  alla  lettera  c)  la  parola:  "due" e' sostituita dalla
seguente: "quattro";
        d)  alla  lettera  d)  la  parola:  "sei" e' sostituita dalla
seguente: "dodici";
        e)  alla  lettera e) la parola: "quattro" e' sostituita dalla
seguente: "sei";
        f) alla lettera f) le parole: "un mese" sono sostituite dalle
seguenti: "due mesi";
        g) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    "f-bis)  un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza
urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.";
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  I  periodi  di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo
24,  comma  2-bis,  sono  ridotti in proporzione al credito formativo
riconosciuto.";
      4) il comma 3 e' soppresso;
      5) al comma 4 le parole: "ai sensi del comma 3" sono soppresse;
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Il  corso  inizia  entro  il  mese  di novembre e si conclude,
compreso  lo  svolgimento  dell'esame finale, entro il 30 ottobre del
triennio  successivo. La formazione non puo' concludersi prima del 30
settembre del terzo anno.";
    m) l'articolo 27 e' modificato come segue:
      1)  al  comma  2,  le parole: "di cui all'articolo 26, comma 3"
sono soppresse;
      2)  al comma 3, le parole: "ai sensi dell'articolo 26, comma 3"
sono soppresse;
      3)   al  comma  6,  le  parole:  "nello  stesso  biennio"  sono
sostituite  dalle seguenti: "nello stesso triennio" e le parole: "nel
biennio  successivo"  sono  sostituite  dalle seguenti: "nel triennio
successivo";
    n) l'articolo 28, comma 2, e' soppresso;
    o)  all'articolo  29, comma 3, la parola: "biennio" e' sostituita
dalla seguente: "triennio";
    p) l'articolo 34, e' modificato come segue:
      1)  al  comma  1,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:
"Fermo  restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico
specializzando,  puo' esercitare le attivita' di cui all'articolo 19,
comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";
      2) il comma 4, e' soppresso;
    q)  l'allegato  A  e'  sostituito  dall'allegato  IX del presente
decreto,  l'allegato  B-I  parte  e'  sostituito  dall'allegato X del
presente  decreto  e  gli  allegati B-II parte, C e D sono sostituiti
dall'allegato   XI   del   presente   decreto.  Tutti  i  riferimenti
all'allegato  D  sono  intesi  come  effettuati  all'allegato C, come
introdotto dal presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca:
          «Attuazione  della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
          circolazione  dei  medici e di reciproco riconoscimento dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
          direttiva  93/16/CEE».  Il  testo  dell'art.  5, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  5.  -  1.  I  cittadini  degli  Stati  membri in
          possesso   del   riconoscimento  di  cui  all'art.  2,  che
          intendono  conseguire  uno dei diplomi di specializzazione,
          che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati
          nell'allegato  C, non sono rilasciati nello Stato membro di
          origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione
          alle  scuole  di  specializzazione  italiane,  alle  stesse
          condizioni  e  limiti  previsti  dalla  normativa  vigente,
          previa verifica dei requisiti.
              2.  I  cittadini  degli  Stati  membri,  che  intendono
          ottenere  uno  dei  diplomi  di  specializzazione di cui al
          comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e
          altro titolo di formazione di medico specialista conseguito
          nello  Stato  membro  di  origine  o di provenienza tenendo
          conto   dell'eventuale   esperienza   professionale,  della
          formazione  supplementare  e  continua in medicina maturata
          dall'interessato  e riconducibile alla specializzazione per
          la   quale   indendono   concorre,   possono   ottenere  il
          riconoscimento,   in  tutto  o  in  parte  dei  periodi  di
          formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato
          o   altro   titolo   di  studio  rilasciato  dall'Autorita'
          competente  dello Stato membro di origine o di provenienza.
          I  titoli  sono  valutati  anche  in funzione del carattere
          ufficiale   che   rivestono  nel  Paese  di  origine  o  di
          provenienza.
              3.  Il  Ministro  della salute d'intesa con il Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, valuta
          il  contenuto  e  la  durata  della formazione, l'eventuale
          esperienza   professionale,   formazione   supplementare  e
          continua in medicina e determina la durata della formazione
          completamente,  se  necessaria,  ed i settori su cui questa
          verte, informandone l'interessato.
              3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata
          entro   quattro   mesi   dalla   presentazione   da   parte
          dell'interessato   della   domanda   completa  di  tutti  i
          documenti giustificativi.
              4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa,
          previo  superamento  delle prove selettive, anche in deroga
          ai   limiti   dei   posti   previsti   per   il   corso  di
          specializzazione richiesto.
              5.  Le  Universita' comunicano annualmente al Ministero
          della  sanita'  il numero dei cittadini ammessi ai benefici
          di  cui  al presente articolo con l'indicazione dello Stato
          membro   di  origine  o  di  provenienza  e  del  corso  di
          specializzazione  cui  sono stati ammessi, nonche' l'elenco
          dei  cittadini  che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2,
          hanno    conseguito    il   titolo   di   medico   chirurgo
          specialista.».
              - Il  testo  dell'art. 6 del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 6. - 1. I diplomi, certificati od altri titoli di
          medico  rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che
          comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle
          esigenze  minime  di  formazione  di  cui  all'art. 18 sono
          ammessi al riconoscimento di cui all'art. 2 se:
                a) sanciscono  una  formazione iniziata anteriormente
          al  1° gennaio  1981  per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la
          Spagna  e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri
          Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e
          Finlandia;
                b) sono  accompagnati  da  un  attestato,  rilasciato
          dalle  Autorita'  competenti,  dal  quale  risulti che essi
          hanno  effettivamente  svolto  la  specifica  professione o
          attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel
          corso   dei   cinque   anni   che   precedono  il  rilascio
          dell'attestato.
              2.  I  diplomi,  certificati  o  altri titoli di medico
          specialista  rilasciati  da  altri  Stati  membri  che  non
          rispondono ai requisiti di cui all'art. 20, sono ammessi al
          riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se:
                a) sanciscono  una  formazione iniziata anteriormente
          al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la
          Spagna  e  il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri
          Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e
          Finlandia;
                b) sono  accompagnati  da  un  attestato,  rilasciato
          dalle Autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono
          effettivamente   e   lecitamente  dedicati  alla  specifica
          attivita'  per  un  periodo  equivalente  al  doppio  della
          differenza   tra  la  durata  di  formazione  specialistica
          richiesta  nello Stato membro di origine o di provenienza e
          la  durata  minima  di formazione prevista nell'allegato E.
          Per   le  specializzazioni  per  le  quali  in  Italia  era
          richiesta,   prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   legislativo,  una  durata  minima  di  formazione
          inferiore   a  quella  prevista  nell'allegato  E,  per  il
          conseguimento  dei  titoli  di  cui agli allegati B e C, la
          differenza  e'  determinata  in  base alla durata minima di
          formazione.
              3.  I  diplomi, certificati ed altri titoli di medico o
          di   medico   specia-lista   che   non  corrispondono  alle
          denominazioni  che  figurano, per lo Stato membro che li ha
          rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come
          corrispondenti   se   corredati  di  un  certificato  delle
          Autorita'  competenti  nel quale e' attestato che essi sono
          rilasciati  a  conclusione  di una formazione conforme alle
          disposizioni  previste  dalla  normativa comunitaria e sono
          assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati
          a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
              3-bis.   I   titoli  di  specializzazione  in  medicina
          rilasciati  in Spagna a medici che hanno portato a termine,
          anteriormente    al   1° gennaio   1995,   una   formazione
          specializzata  non  conforme ai requisiti per la formazione
          di   cui  all'art.  20,  sono  riconosciuti  in  Italia  se
          corredati  di  un  certificato  rilasciato dalle competenti
          autorita'   spagnole   che  attesti  che  l'interessato  ha
          superato   l'esame  di  idoneita'  professionale  specifica
          organizzato   nel   contesto   delle   misure  speciali  di
          regolarizzazione  contenute  nel regio decreto n. 1497/1999
          ivi vigente.
              4. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano
          una  formazione  di  medico  acquisita  dai cittadini degli
          Stati  membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica
          tedesca,  che  non  risponde  a  tutti  i  requisiti di cui
          all'art. 18 sono riconosciuti in Italia se:
                a) sanzionano   una  formazione  iniziata  prima  del
          3 ottobre 1990;
                b) danno   diritto  all'esercizio  dell'attivita'  di
          medico  chirurgo in tutto il territorio della Germania alle
          stesse  condizioni  dei  titoli  rilasciati dalle Autorita'
          competenti tedesche e indicati nell'allegato A, lettera c);
                c) si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle
          Autorita'   competenti   tedesche  attestante  che  i  loro
          titolari  si  sono dedicati effettivamente e lecitamente in
          Germania  alla  professione  di  medico  per  un periodo di
          almeno  tre  anni  consecutivi  nel  corso  dei  cinque che
          precedono il rilascio dell'attestato.
              5. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano
          una   formazione   di   medico  specialista  acquisita  dai
          cittadini   degli   Stati  membri  nel  territorio  dell'ex
          Repubblica  democratica  tedesca  e  che  non  posseggono i
          requisiti  minimi  di  formazione  di cui all'art. 20, sono
          riconosciuti in Italia se:
                a) attestano   una   formazione  iniziata  prima  del
          3 aprile 1992;
                b) permettono  l'esercizio, quale medico specialista,
          della corrispondente attivita' in tutto il territorio della
          Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle
          Autorita'  competenti tedesche ed indicati negli allegati B
          e C;
                c) si  accompagnano  ad  un  certificato,  rilasciato
          dalle    Autorita'    competenti    tedesche,    attestante
          l'esercizio,    in    qualita'   di   medico   specialista,
          dell'attivita' corrispondente per un periodo equivalente al
          doppio  della differenza tra la durata minima di formazione
          di  cui  all'art.  20  e  quella  acquisita  nel territorio
          tedesco.».
              - Il  testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  16.  -  1.  Il  Ministero  della  sanita'  e  la
          Federazione   nazionale   medici   chirurghi   diramano  le
          informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di
          cui  agli  articoli 2,  3  e  4  conoscano adeguatamente le
          condizioni  per  l'accesso  alla  professione  medica  e la
          relativa legislazione.
              2. L'attestato di cui all'art. 15, comma 2, lettera b),
          e'   rilasciato  dal  Ministero  della  sanita',  dopo  gli
          opportuni  accertamenti,  a  richiesta dei medici chirurghi
          iscritti agli ordini provinciali nazionali.
              3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano
          privati   in   tutto   o   in   parte,   definitivamente  o
          temporalmente  del  diritto ad esercitare la professione di
          medico  chirurgo,  il  Ministero  della  sanita' provvede a
          ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia' rilasciato.
              3-bis.   Il   Ministero   della  salute  notifica  alla
          Commissione  europea,  ai  fini  degli  ulteriori  atti  di
          competenza,  le  disposizioni  legislative, regolamentari e
          amministrative  adottate dallo Stato italiano in materia di
          rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore
          oggetto del presente decreto legislativo.
              3-ter.  Per  i  cittadini  degli  Stati  membri  i  cui
          diplomi.  certificati  e  altri  titoli non rispondono alle
          denominazioni  riportate per tale Stato membro dal presente
          decreto,   sono   riconosciuti  come  prova  sufficiente  i
          diplomi,  i  certificati  e  gli altri titoli rilasciati da
          tali  Stati  membri, corredati di un certificato rilasciato
          dalle  loro  autorita'  o  enti  competenti. Il certificato
          attesta  che  tali  diplomi,  certificati  e  altri  titoli
          sanciscono  una  formazione  conforme alle disposizioni del
          presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati
          sono  assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata
          dallo stesso decreto.
              3-quater.  Sono  ammessi alla procedura di cui all'art.
          2,  i  diplomi,  certificati  e  altri titoli acquisiti dai
          cittadini  di  cui all'art. 1, in Paesi che non fanno parte
          dell'Unione   europea,  qualora  tali  titoli  siano  stati
          riconosciuti  in  un altro Stato membro. Il Ministero della
          salute,   d'intesa   con   il   Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, sentita la Federazione
          nazionale   degli  ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
          odontoiatri,  valuta  le  istanze di riconoscimento tenendo
          conto,    anche,   della   formazione   e   dell'esperienza
          professionale  acquisite  in  un  altro  Stato  membro.  La
          decisione   viene   pronunciata   entro   tre   mesi  dalla
          presentazione   da  parte  dell'interessato  della  domanda
          completa di tutti i documenti giustificativi.
              3-quinquies.  I  provvedimenti di rigetto delle domande
          di  riconoscimento  di  diplomi, certificati e altri titoli
          devono  essere  congruamente  motivate  e  sono impugnabili
          dinanzi  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Decorso
          inutilmente   il   termine  stabilito  per  l'adozione  del
          provvedimento,  il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
          giudiziale.».
              - Il  testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  18.  -  1.  La  formazione  di  medico  chirurgo
          comprende:
                a) adeguate  conoscenze  delle scienze sulle quali si
          fonda  l'arte  medica,  nonche'  una buona comprensione dei
          metodi  scientifici,  compresi  i  principi  relativi  alla
          misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti
          stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
                b) adeguate   conoscenze   della   struttura,   delle
          funzioni  e  del comportamento degli esseri umani, in buona
          salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico
          e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
                c) adeguate   conoscenze   dei   problemi   e   delle
          metodologie  cliniche  atte  a  sviluppare  una  concezione
          coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei
          tre   aspetti   della  medicina:  prevenzione,  diagnosi  e
          terapia, nonche' della riproduzione umana;
                d) adeguata   esperienza   clinica   acquisita  sotto
          opportuno controllo in ospedale.
              2.  La  formazione  di  cui  al  comma  1  comprende un
          percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo
          di  5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite
          in una universita' o sotto il controllo di una universita'
              2-bis.  Fermo  restando  il  principio  dell'invarianza
          della  spesa,  la formazione continua, ai sensi del decreto
          legislativo    n.    229/1999,   assicura   la   formazione
          professionale  e  l'aggiornamento  permanente di coloro che
          hanno  completato i loro studi, per tutto l'arco della vita
          professionale».
              - Il  testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  20.  - 1. La formazione che permette di ottenere
          un   diploma   di   medico   chirurgo   specialista   nelle
          specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai
          seguenti requisiti:
                a) presuppone  il conferimento e validita' del titolo
          conseguito  a  seguito  di  un  ciclo  di formazione di cui
          all'art.  18  nel  corso  del  quale  siano state acquisite
          adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;
                b) insegnamento teorico e pratico;
                c) formazione  a tempo pieno sotto il controllo delle
          autorita' o enti competenti;
                d) formazione effettuata in un ateneo universitario o
          in  una  azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a
          tal fine dalle autorita' competenti;
                e) partecipazione   personale   del  medico  chirurgo
          candidato   alla   specializzazione,   alle   attivita'   e
          responsabilita' proprie della disciplina.
              2.  Il  rilascio  di  un  diploma  di  medico  chirurgo
          specialista  e'  subordinato  al  possesso di un diploma di
          medico chirurgo.
              3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non
          possono  essere  infenori a quelle indicate per ciascuna di
          tali  formazioni  nell'allegato  C. Tali durate minime sono
          modificate  secondo la procedura prevista dall'art. 44-bis,
          paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE.».
              - Il  testo dell'art. 24 del citato decreto legislatico
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  24.  -  1.  Il  diploma  di  cui  all'art. 21 si
          consegue  a  seguito di un corso di formazione specifica in
          medicina  generale della durata di tre anni ed e' riservato
          ai    laureati   in   medicina   e   chirurgia,   abilitati
          all'esercizio  professionale.  I primi diplomi rilasciati a
          seguito  di  una  formazione  della durata di tre anni sono
          rilasciati entro il 1° gennaio 2006.
              2.  Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei
          partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle
          attivita'  didattiche  teoriche  e  pratiche,  da svolgersi
          sotto il controllo delle regioni, province autonome e degli
          enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un
          diploma  di  formazione in medicina generale da parte delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  conforme al modello
          predisposto con decreto del Ministro della salute.
              2-bis.  La  durata  del  corso  di cui al comma 1, puo'
          essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque
          pari  a quello della formazione pratica di cui all'art. 18,
          se  tale  formazione e' impartita o in ambiente ospedaliero
          riconosciuto  e  che  disponga di attrezzature e di servizi
          adeguati  di  medicina generale o nell'ambito di uno studio
          di   medicina   generale   riconosciuto   o  in  un  centro
          riconosciuto  in  cui i medici dispensano cure primarie. Le
          Universita'  notificano  l'attivazione  di  tali periodi di
          formazione   al   Ministero   della   salute   e  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
              2-ter.  Per  il  primo corso di formazione della durata
          triennale,  il  cui  avvio e' previsto entro il 31 dicembre
          2003,  la durata puo' essere ridotta per un periodo massimo
          di   un   anno   riconducibile   a   periodi  di  tirocinio
          teorico-pratico  precedenti  l'esame  di  abilitazione  che
          rispettino  le  caratteristiche e le condizioni previste al
          comma    2-bis.    Il    rimanente    percorso    formativo
          teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto
          dal  presente decreto legislativo in attesa dei principi di
          riferimento di cui all'art. 25, comma 2.
              3.   La   formazione   a   tempo   pieno,   implica  la
          partecipazione  alla  totalita' delle attivita' mediche del
          servizio  nel  quale si effettua la formazione, comprese le
          guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
          formazione   pratica  e  teorica  tutta  la  sua  attivita'
          professionale  per  l'intera durata della normale settimana
          lavorativa  e  per  tutta la durata dell'anno. La frequenza
          del  corso  non  comporta l'instaurazione di un rapporto di
          dipendenza  o  lavoro  convenzionale  ne'  con  il Servizio
          sanitario-nazionale,  ne' con i medici tutori. Le regioni e
          le  province  autonome  possono  organizzare  corsi a tempo
          parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
                a) il    livello    della    formazione   corrisponda
          qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
                b) la  durata  complessiva.  della formazione non sia
          abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
                c) l'orario  settimanale  della  formazione  non  sia
          inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
                d) la   formazione  comporti  un  congruo  numero  di
          periodi  di  formazione  a  tempo  pieno  sia  per la parte
          dispensata  in  un  centro  ospedaliero,  che  per la parte
          effettuata   in   un   ambulatorio   di  medicina  generale
          riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici
          dispensano cure primarie;
                e) i   periodi   di   formazione   a   tempo   pieno,
          sopraindicati,  siano  di numero e durata tali da preparare
          in  modo  adeguato  all'effettivo  esercizio della medicina
          generale.
              4.  Il  medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove
          sussista  un  rapporto  di  pubblico impiego, e' collocato,
          compatibilmente  con  le esigenze di servizio, in posizione
          di   aspettativa  senza  assegni  secondo  le  disposizioni
          legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
          e'  utile  ai  fini  della  progressione  di carriera e del
          trattamento di quiescenza e di previdenza.
              5.  Gli  impedimenti  temporanei  superiori ai quaranta
          giorni   lavorativi   consecutivi  per  servizio  militare,
          gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
          fermo  restando  che  l'intera  sua durata non e' ridotta a
          causa   delle   suddette   sospensioni.  Restano  ferme  le
          disposizioni  in  materia di tutela della gravidanza di cui
          alla   legge   30 dicembre   1971,  n.  204,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
          militare  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e
          successive modificazioni.
              6. Non determinano interruzione della formazione, e non
          devono  essere recuperate, le assenze per motivi personali,
          preventivamente  autorizzate salvo causa di forza maggiore,
          che  non  superino  trenta  giorni complessivi nell'anno di
          formazione  e  non  pregiudichino  il  raggiungimento degli
          obiettivi  formativi.  In  tali  casi non vi e' sospensione
          della borsa di studio.».
              - Il  testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  25. - 1. Le regioni e le province autonome entro
          il  31 ottobre  di  ogni  anno  determinano  il contingente
          numerico  da  ammettere  annualmente  ai  corsi, nei limiti
          concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle
          risorse disponibili.
              2.  Le  regioni  e  le  province autonome, emanano ogni
          anno,  entro  il  28  febbraio,  i  bandi  di  concorso per
          l'ammissione  al corso triennale di formazione specifica in
          medicina  generale, in conformita' ai principi fondamentali
          definiti  dal  Ministero  della  salute,  per la disciplina
          unitaria del sistema.
              3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione
          di  quesiti  a  risposta  multipla su argomenti di medicina
          clinica,  che  si  svolge  nel  giorno  ed  ora fissati dal
          Ministero  della  sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna
          regione o provincia autonoma.
              4.  Del  giorno  e dell'ora della prova scritta e' data
          comunicazione  ai  candidati,  almeno  trenta  giorni prima
          della  prova  stessa,  a  mezzo  di avviso pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie
          speciale «Concorsi ed esami». Del luogo della prova scritta
          e   dell'ora   di   convocazione  dei  candidati,  e'  data
          comunicazione  a  mezzo  avviso  pubblicato  nel Bollettino
          ufficiale  della  regione  o  della  provincia  autonoma  e
          affisso  presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi
          e   degli  odontoiatri  della  regione  o  della  provincia
          autonoma.
              5.  Nel  caso  di  costituzione  di  piu' commissioni i
          candidati  sono  assegnati  a ciascuna commissione, fino al
          raggiungimento  del  numero  massimo  di  duecentocinquanta
          candidati  per  commissione,  in  base  alla  localita'  di
          residenza  ovvero  in  ordine  alfabetico ovvero in base ad
          altro   criterio   obiettivo   stabilito  dalla  regione  o
          provincia autonoma.».
              - Il  testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo
          n.  368/199,  cosi'  come  modificato  dal  qui  pubblicato
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  26.  -  1.  Il  corso di formazione specifica in
          medicina  generale  si  articola  in  attivita'  didattiche
          pratiche e attivita' didattiche teoriche da svolgersi in un
          ambiente  ospedaliero individuato dalla regione o provincia
          autonoma  territorialmente  competente,  in  relazione alla
          disponibilita'  di attrezzature e di servizi, o nell'ambito
          di uno studio di medicina gcneizle o di un centro anch'esso
          accreditato,  ai  fini  della  formazione,  dalla regione o
          provincia  autonoma.  La  formazione  prevede  un totale di
          almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa
          di  natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie
          di   insegnamento   apprendimento   ed  i  programmi  delle
          attivita'  teoriche  e  pratiche  e  l'articolazione  della
          formazione  vengono definiti con decreto del Ministro della
          salute,  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita', la
          Conferenza  per  i  rapporti  permanenti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici chirurghi e
          degli odontoiatri.
              2. Il corso prevede:
                a) un  periodo  di  formazione  in medicina clinica e
          medicina  di  laboratorio,  articolato  in  almeno sei mesi
          effettuato   presso   strutture  ospedaliere,  pubbliche  o
          equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonche'
          in  centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori
          delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, con attribuzione
          alle  stesse  della  responsabilita'  della  formazione. Il
          periodo   comprende   un'attivita'   clinica   guidata   ed
          un'attivita'  di  partecipazione a seminari su argomenti di
          metodologia  clinica,  neurologia  e  psichiatria, medicina
          interna,  terapia  medica,  medicina  di urgenza, oncologia
          medica, geriatria e patologia clinica;
                b) un  periodo  di  formazione in chirurgia generale,
          articolato  in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le
          strutture indicate alla lettera a), comprendente: attivita'
          clinica  guidata  ed attivita' di partecipazione a seminari
          su   metodologia  clinica,  chirurgia  generale,  chirurgia
          d'urgenza;
                c) un   periodo   di   formazione   nei  dipartimenti
          materno-infantili,   articolato  in  almeno  quattro  mesi,
          effettuato  sempre nelle strutture indicate alla lettera a)
          e  nelle  strutture  territoriali  comprendenti:  attivita'
          clinica  guidata  ed attivita' di partecipazione a seminari
          di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria
          infantile, pediatria preventiva;
                d) un  periodo  di  formazione,  articolato in dodici
          mesi,  effettuato  presso  un  ambulatorio  di un medico di
          medicina  generale  convenzionato con il servizio sanitario
          nazionale,    comprendente    attivita'    medica   guidata
          ambulatoriale   e   domiciliare;  ovvero  qualora  non  sia
          reperibile  un  numero  adeguato  di  medici  convenzionati
          all'uopo  disponibili,  il  predetto  periodo di formazione
          puo'  effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui
          alla lettera a);
                e) un periodo di formazione, articolata in almeno sei
          mesi,  effettuato  presso  strutture  di  base  dell'unita'
          sanitaria  locale  sul  territorio con il coordinamento del
          responsabile delle unita' operative, comprendente attivita'
          pratica  guidata presso distretti, consultori, ambulatori e
          laboratori,  attivita'  di  partecipazione  a  seminari  in
          medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro
          ed igiene e profilassi;
                f) un   periodo   di   formazione   in  ostetricia  e
          ginecologia,  con attivita' clinica guidata ed attivita' di
          partecipazione  a  seminari,  articolato in almeno due mesi
          effettuato presso le strutture indicate alla lettera a).
                f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed
          emergenza  urgenza  ospedaliera  articolato  in  almeno tre
          mesi.
              2-bis.  I  periodi  di  cui  al  comma 2, in attuazione
          dell'art.  24,  comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al
          credito formativo riconosciuto.
              3. (Comma soppresso).
              4.  Le  attivita'  pratiche  sono costituite da periodi
          svolti  in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre
          che  presso  gli  ambulatori di medici di medicina generale
          accreditati e caratterizzati didatticamente da un'attivita'
          clinica guidata.
              5.  Il  corso  inizia  entro  il  mese di novembre e si
          conclude,  compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro
          il  30 ottobre  del  triennio successivo. La formazione non
          puo' concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.».
              - Il  testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  27.  -  1.  La  formazione specifica in medicina
          generale comporta la partecipazione personale del candidato
          all'attivita'    professionale    e    l'assunzione   delle
          responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Le attivita'
          teoriche  sono  articolate in attivita' seminariali, studio
          guidato  proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato
          proposto  dai  coordinatori  delle  attivita'  seminariali,
          sessioni  di  confronto con i tutori e sessioni di ricerca,
          riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area
          didattica.  Il  programma delle attivita' teoriche e quello
          delle attivita' pratiche si integrano tra loro a livello di
          obiettivi  didattici,  ma sono autonomi nella realizzazione
          concreta.
              2.   Presso   le  strutture  accreditate,  la  funzione
          tutoriale  per  le  attivita'  didattiche di natura pratica
          deve  essere  affidata a dirigenti medici del personale del
          Servizio  sanitario  nazionale  o  posizione corrispondente
          qualora  si  tratti  di  docente universitario con funzioni
          assistenziali,  in accordo con il responsabile della unita'
          operativa.
              3.  I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
          generale  convenzionati con il servizio sanitario nazionale
          con   un'anzianita'  di  almeno  dieci  anni  di  attivita'
          convenzionale  con il servizio sanitario nazionale, nonche'
          possedere  la  titolarita'  di un numero di assistiti nella
          misura  almeno  pari  alla  meta'  del  massimale vigente e
          operare  in  uno studio professionale accreditato. I medici
          che  svolgono  la  funzione  docente  o  di coordinamento o
          tutoriale  sono  iscritti  in  un elenco regionale all'uopo
          istituito.
              4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo
          di  formazione  di loro competenza, eseguono la valutazione
          del  livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del
          percorso formativo il coordinatore delle attivita' pratiche
          esprime,   sulla  base  di  giudizi  analitici  e  motivati
          espressi  dai  singoli  tutori, un giudizio complessivo sul
          profitto  del partecipante al corso. Analoga certificazione
          e' rilasciata dal coordinatore delle attivita' teoriche.
              5.  L'accesso  alle  varie  fasi  in  cui  il  corso e'
          articolato e' subordinato al superamento con esito positivo
          della  fase  svolta  in precedenza. Qualora il partecipante
          alla  formazione,  a  giudizio  del  medico  preposto  alla
          formazione  o  del  tutore,  non abbia conseguito un idoneo
          apprendimento  nel  singolo periodo formativo, e' ammesso a
          frequentare  nuovamente  il  periodo  stesso  per  una sola
          volta.
              6.  Qualora il partecipante alla formazione, sulla base
          dei  giudizi  formulati  dai  singoli  medici preposti alle
          varie   attivita'   formative,   non  abbia  raggiunto  gli
          obiettivi  previsti per una parte di un determinato periodo
          di  apprendimento  puo'  recuperare,  ove  ne sussistano le
          condizioni  nello  stesso triennio le attivita' finalizzate
          al  raggiungimento  di  quel  gruppo specifico di obiettivi
          mancati.  Qualora  il  partecipante  alla formazione, sulla
          base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle
          varie  attivita'  formative, non abbia conseguito un idoneo
          apprendimento  per  gli  obiettivi  di un intero periodo di
          apprendimento,  e'  ammesso  a  frequentare  nuovamente  il
          periodo  stesso per una sola volta nel triennio successivo.
          Il  giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova
          ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante
          dalla frequenza del corso.
              7.  (comma abrogato dall'art. 18, legge 1°  marzo 2002,
          n. 39 - legge comunitaria 2001)».
              - Il  testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
          n.  368/1999,  come  modificato dal decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  28.  -  1.  I corsi sono organizzati ed attivati
          dalle  regioni  e dalle province autonome che comunicano al
          Ministero  della sanita' il piano dei corsi stessi entro il
          31 ottobre di ogni anno.
              2. (Comma soppresso).».
              - Il testo dell'art. 29, del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art. 29. - 1. La commissione d'esame, per l'ammissione
          al corso, e' composta dal presidente dell'ordine dei medici
          chirurghi  del  capoluogo  di regione o suo delegato che la
          presiede,  da  un  primario ospedaliero di medicina interna
          designato  dalla regione, da un medico di medicina generale
          designato  dall'ordine  e  da un funzionario amministrativo
          regionale  con  funzioni di segretario. La commissione deve
          completare  i  suoi  lavori  entro il termine perentorio di
          sette giorni dalla data dell'esame.
              2.  Le  graduatorie di ammissione dei partecipanti alla
          formazione   sono  determinate  sulla  base  del  punteggio
          conseguito nella prova scritta di cui all'art. 25.
              3.  Al  termine  del  triennio la commissione di cui al
          comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della
          sanita'  e da un professore ordinario di medicina interna o
          disciplina   equipollente  designato  dal  Ministero  della
          sanita'  a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in
          appositi      elenchi     predisposti     dal     Ministero
          dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica, previo
          colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal
          candidato  e  sulla  base  dei singoli giudizi espressi dai
          tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula
          il giudizio finale.».
              - Il testo dell'art. 34, del citato decreto legislativo
          n.   368/1999,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, cosi' recita:
              «Art.  34.  - 1. La formazione specialistica dei medici
          ammessi  alle  scuole  universitarie di specializzazione in
          medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
          20  e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
          a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del
          tempo  pieno,  il medico specializzando, puo' esercitare le
          attivita'   di  cui  all'art  19,  comma  11,  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448.
              2.  E'  soggetta alle disposizioni del presente decreto
          legislativo  anche  la  formazione specialistica dei medici
          ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
          membri  dell'Unione  europea e attivate per corrispondere a
          specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
              3.  L'elenco  delle specializzazioni di cui al presente
          articolo e'  predisposto  ed  aggiornato  con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
              4.  L'accesso  alla  formazione  specialistica  non  e'
          consentita  ai  titolari  di specializzazione conseguita ai
          sensi  dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
          medicina generale.».